Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

VARIAZIONE ART 2751 BIS C.C.

  • Francesco Iandolo

    Milano
    16/01/2018 11:19

    VARIAZIONE ART 2751 BIS C.C.

    In relazione all'allegata comunicazione che mi avete inviato con Vostra del 3/1/2018, relativa alla variazione legislativa dell'art. 2751 bis n.2 c.c., indirizzo la presente per avere i seguenti chiarimenti:

    1. Per gli stati passivi esecutivi dei fallimenti, nei quali l'IVA era stata ammessa in chirografo e, per i professionisti, non commercialisti, anche la relativa Cassa Previdenza, come bisognerà regolarsi in tema di riparti parziali e/o finali?

    2. Per i riparti finali delle somme disponibili, laddove i professionisti sono stati già pagati, a seguito di riparti parziali, occorrerà riconoscere agli stessi anche il privilegio IVA e Cassa Previdenza ammessi in chirografo ?.

    Dovendo eseguire un riparto finale a breve, resto in attesa di Vostro cortese, urgente, riscontro.

    Cordialmente.

    Avv. Francesco Iandolo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/01/2018 20:22

      RE: VARIAZIONE ART 2751 BIS C.C.

      La nostra comunicazione è stata un atto di cortesia verso i nostri utenti, fatta allo scopo di portare ad immediata conoscenza una nuova disposizione, entrata in vigore due giorni prima, che poteva avere ed ha un notevole impatto sull'operato dei professionisti, sia nella loro veste di creditori che di organi procedurali.
      Ovviamente, come pensavamo, la novità ha suscitato notevole interesse tant'è che ci siamo già ripetutamente occupati della questione ora da lei riproposta. Non possiamo che ribadire quanto già detto e cioè che un limite invalicabile per l'applicazione della nuova disposizione è dato dalla esecutività dello stato passivo nel senso che ove lo stato passivo dichiarato esecutivo contenga l'ammissione del contributo cassa e del credito per rivalsa Iva in chirografo o con privilegio (il secondo) di grado settimo, tale decisione è definitiva nel fallimento e non può essere retroattivamente modificata, al punto che la Corte Costituzionale (n. 170 del 2013) ha dichiarato illegittima anche l'estensione retroattiva espressamente disposta dal legislatore, come in occasione delle modifiche apportate all'art. 2752 c.c.
      Il secondo quesito è assorbito da quanto detto, considerato che si arriva ai riparti (a maggior ragione a quello finale) quando lo stato passivo è esecutivo. Non vi è dubbio che possono in questa sede sorgere incertezze, ma ciò può accadere quando la decisione inserita nel passivo non sia del tutto chiara, ma anche in questo caso l'impresa di riconoscere il privilegio in sede di riparto sembra ardua perché dai silenzi o dalle ambiguità dello stato passivo dovrebbe potersi comunque dedurre in via interpretativa che i crediti in questione siano stati ammessi con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c..
      Zucchetti Sg srl