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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
PREU - Prelievo erariale unico
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Cristiana Cavina
Faenza (RA)06/10/2017 17:29PREU - Prelievo erariale unico
Il creditore istante è una società che ha sottoscritto con la società fallita i contratti relativi al " terzo incaricato alla raccolta apparecchi VLT e AWP" (c.d. TIR) aventi ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate attraverso gli apparecchi c.d. AWP e VLT, nonché gli ulteriori contratti relativi alla commercializzazione di giochi pubblici ed appalto servizi.
L'istante opera in virtù del mandato con rappresentanza che ha ricevuto da un concessionario (dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonchè delle attività e funzioni connesse), per la sottoscrizione, gestione, risoluzione dei contratti con soggetti terzi incaricati all'esercizio di attività funzionali alla raccolta del gioco e per l'incasso del residuo delle giocate da parte del cd. Terzo Incaricato alla raccolta (c.d. "TIR"). Tale società nell'insinuazione al passivo del fallimento del "TIR" chiede l'ammissione in chirografo del proprio credito e il privilegio ex art. 2758 c.c. per la parte relativa al PREU, ossia del prelievo erariale unico maturato sulle giocate.
E' corretta la natura privilegiata del credito vantato a titolo di PREU nei confronti dl terzo incaricato della raccolta (TIR)?
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Giuseppe Vona
Roma11/10/2017 19:07RE: PREU - Prelievo erariale unico
Direi che è corretta la natura privilegiata del credito a titolo di PREU perché il concessionario AAMS ha la qualifica di agente della riscossione; pertanto, paga ai Monopoli in surroga ex art.1203 c.c.
Sull'argomento trovi giurisprudenza di legittimità che ha statuito, in tema di concessionari della rete radiofonica, che si tratta di privilegio spettante al Concessionario, (Cass. 5 agosto 1995, n. 8622 ed in termini Cass. 22 maggio 1998, n.5122 ) e sui concessionari AAMS ha sentenziato che sono agenti della riscossione (Cass. 1 giugno 2010, n.13330 e Cass. 21 giugno 2010, n.14891).
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/10/2017 10:48RE: RE: PREU - Prelievo erariale unico
Non concordiamo con quanto esposto nel precedente intervento, perché il PREU di cui al quesito è istituito dall'art. 39, comma 13, del D.L. 30/9/2003 n. 269, che recita:
"Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso ditale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".
Il tributo è quindi dovuto dal concessionario individuato ex art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/72, che fra l'altro recita: "Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"
Soggetto passivo del tributo in questione è quindi la società concessionaria che ha presentato istanza di ammissione al passivo e non la società fallita, nei confronti della quale essa agisce in via di rivalsa.
Ora, il privilegio ex art. 2758 c.c., comma 1, assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti, e non i crediti di rivalsa a essi eventualmente relativi, tanto che per il credito di rivalsa IVA esiste la specifica disposizione del comma 2 e quindi, a nostro avviso, il privilegio stesso non sussiste.
L'applicazione dell'art. 1203 opera quindi all'incontrario di quanto indicato nell'intervento qui sopra: obbligato principale è il concessionario, e il gestore è coobligato in solido ex art. 39 sexies.
Se insolvente fosse il concessionario, e il gestore fosse stato costretto a pagare in forza della citata responsabilità solidale, egli avrebbe diritto ad agire in surroga nei confronti del concessionario, e conseguentemente di avvalersi del medesimo privilegio che spetta allo Stato.
Ma siccome il concessionario ha pagato un debito suo proprio, egli agisce nei confronti del gestore non in surroga ma in rivalsa, pertanto il privilegio, a nostro avviso, non gli spetta.
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