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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Comitato Creditori parere costituzione in causa civile
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Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)26/10/2020 16:11Comitato Creditori parere costituzione in causa civile
Buongiorno
chiedo cortesemente se la costituzione del fallimento in una vertenza civile quale convenuto (ma la stessa situazione si avrebbe, a mio parere, se il fallimento dovesse promuovere esso stesso una vertenza civile) sia da sottoporre al Comitato dei Creditori quale atto di straordinaria amministrazione, oppure se vada richiesta autorizzazione esclusivamente al Sig. GD ex art. 25 LF, riservando il parere del CdC alla legittimità del compenso richiesto dal difensore
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2020 17:47RE: Comitato Creditori parere costituzione in causa civile
Per stare in giudizio, come attore o convenuto, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato giusto il il disposto del n. 6 del comma primo dell'art. 25 l. fall., per il quale il il giudice delegato "autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi". tale norma si integra con il secondo comma dell'art. 31, per il quale il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di …..". In nessuna di queste norme è previsto l'intervento del comitato dei creditori, né lo prevede l'art. 35 che assoggetta all'autorizzazione di tale porgano "le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione", ove gli unici riferimenti alle controversie sono costituiti dalla rinuncia alle liti e da eventuali transazioni, che sono attività ben diverse dall'intraprendere una controversa giudiziaria o resistere in essa.
Inoltre anche alla liquidazione del compenso al legale scelto è completamente estraneo il comitato dei creditori perché anche questa attività è riservata in via esclusiva al giudice delegato, dato che il già citato n. 6 del primo comma dell'art. 25, aggiunge che è il giudice delegato che "su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore".
Zucchetti Sg srl-
Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)27/10/2020 08:31RE: RE: Comitato Creditori parere costituzione in causa civile
Ringrazio per la vostra risposta. Desumo quindi che, a vostro parere, l'intraprendere una azione legale non sia azione da ricomprendere tra le operazioni straordinarie di cui all'art. 35 LF, giusto? Anche se mi risulta non facile pensare che appunto l'intraprendere azioni legali non costituisca un atto di straordinaria amministrazione.
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2020 18:40RE: RE: RE: Comitato Creditori parere costituzione in causa civile
Non deve sembrarle strano che intraprendere una azione legale non sia assoggettata al parere del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l. fall., perché il legislatore della riforma degli anni 2006/2007 ha distinto le attività del curatore di carattere sostanziale riguardanti la gestione del patrimonio fallimentare dalle attività processuali. Le prime sono quelle indicate nell'art. 35 l. fall. che la Riforma ha sottratto al controllo del giudice e del tribunale ritenendo che tutto ciò che riguarda la convenienza e il merito della gestione fallimentare debba essere valutato dai creditori e, per essi, dal comitato dei creditori; la valutazione invece del compimento di attività processuale è ancora demandata al giudice e trova i punti di emersione negli artt. 25, co. 1, n. 6 e 31, co 1, l. fall. Ecco perché intraprendere una azione giudiziaria è soggetta all'autorizzazione del giuidie delegato e non del comitato dei creditori, indipendentemente dal fatto che questa operazione possa essere considerata di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Zucchetti SG srl
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