Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

estinzione conto corrente della procedura_aautorizzazione giudice

  • Anna Federici

    PETRURO IRPINO (AV)
    26/07/2023 12:00

    estinzione conto corrente della procedura_aautorizzazione giudice

    Esauriti i riparti, pagate le spese di giustizia ed il mio compenso di curatore, ho avanzato richiesta di estinzione del conto corrente intestato alla procedura presso un noto istituto di credito nazionale.
    Mi è stata chiesta l'autorizzazione alla chiusura del G.D. ma non mi risulta un riferimento normativo in tal senso, posto che in sede di accensione del conto corrente vi è la sola comunicazione al G.D. dell'avvenuta accensione del conto corrente ed il deposito delle somme rinvenute.
    Quale la Vostra soluzione sul punto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/07/2023 13:00

      RE: estinzione conto corrente della procedura_aautorizzazione giudice

      In altra occasione noi abbiamo espresso l'opinione che non fosse necessaria alcuna autorizzazione per la chiusura del conto in quanto, in quel caso, il saldo emergeva già da conto gestione e vi era stata la richiesta del tribunale di allegare alla richiesta di chiusura del fallimento le contabilità dei pagamenti, per cui questi precedenti consentivano al tribunale di verificare che il riparto finale, con gli esborsi che esso comportava, era stato eseguito 8peraltro l'attivo residuo ammontava a 35 euro).
      In mancanza di tali precedenti e di un residuo attivo sul conto, la chiusura comporta anche il prelievo del saldo attivo esistente, e per i prelievi l'art. 34, co. 3, l. fall., mandato del giudice delegato. Questo spiega la richiesta della banca, per cui è preferibile fare una istanza al giudice con la quale, premesso che è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo in conformità del piano di riparto reso esecutivo in data ….; che sono state compiute tutte le attività richieste dalla legge; che è stato liquidato il compenso del curatore in data … per euro ............ ; che il Tribunale in data …. ha dichiarato la chiusura del fallimento a norma dell'art. 118 n. … l. fall. ; si chiede l'autorizzazione ad estinguere il conto della procedura aperto presso la banca ……, nonché a prelevare l'importo residuo mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Giuseppe Lo Prejato

        Milano
        21/02/2024 15:11

        trasferimento conto corrente presso altro istituto di credito

        Buongiorno,
        mi ricollego alla conversazione per chiedere se il curatore, che ha inizialmente aperto un conto corrente presso un istituito di credito senza l'autorizzazione del GD, può in un secondo momento trasferire il conto presso altro Istituto di Credito e se in questo caso sia necessaria l'autorizzazione del GD; ciò in considerazione del fatto che per l'apertura di un nuovo conto non è richiesta l'autorizzazione, ma per effettuare qualsiasi pagamento (per trasferire il saldo attivo sul conto nuovo) è necessario il mandato di pagamento, che viene emesso dal GD; preciso che la procedura fallimentare è aperta presso il Tribunale di Milano.
        La necessità di trasferire il conto nasce dal fatto che l'istituto di credito è poco collaborativo, in quanto risponde alle richieste rivolte dal curatore con estremo ritardo, rendendo le stesse poco utili a fini della procedura; inoltre applica degli interessi meno convenienti rispetto a quelli offerti da altra banca. Vi chiedo quale potrebbe essere la procedura corretta da seguire.
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/02/2024 19:29

          RE: trasferimento conto corrente presso altro istituto di credito

          L'art. 34, comma 1, l. fall. dispone che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore". La scelta dell'istituto presso cui effettuare i deposito, quindi, non compete al giudice delegato (dalla riforma degli anni 2006/2007) né richiede una sua autorizzazione, anche giustamente alcuni uffici pongono delle direttive o esercitano un controllo per ragioni di trasparenza. Pertanto, come ha scelto la precedente banca, così può sceglierne altra in sostituzione.
          Cosa diversa sono i prelievi che, a norma del comma 3 dello stesso articolo, vanno eseguiti su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato, per cui dovrà chiedere l'emissione del mandato al giudice per prelevare l'intero importo risultante dal conto preesistente per versarlo sul nuovo, ed ovviamente nella richiesta di prelievo dovrà spiegare – come per qualsiasi prelievo- la causale dello stesso, ossia il trasferimento del conto presso altra banca per le ragioni che ha indicato.
          Zucchetti SG srl