Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese art. 2755 in privilegio

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    05/01/2024 12:20

    spese art. 2755 in privilegio

    in una procedura di LG un creditore della società poi fallita ottiene, ante apertura della LG chiaramente, un pignoramento presso terzi iniziando così a soddisfarsi.
    Interviene la procedura e il curatore chiede e ottiene, ex art. 166 co. 2 CCI, la revoca di parte delle somme ottenute dal creditore pignorante nei 6 mesi dall'apertura della LG. Questo creditore, successivamente, deposita la sua domanda di ammissione al passivo chiedendo l'ammissione delle spese legali per il provvedimento di assegnazione somme ecc. in privilegio ex art. 2755 cc adducendo che sono state sostenute nell'interesse dei creditori e che anzi, proprio la procedura ha potuto revocare somme che in assenza di questa attività e nell'ipotesi in cui il creditore pignorato avesse pagato il dovuto alla ditta poi "fallita" il curatore non avrebbe potuto muoversi ex art. 166 co. 2 CCI.
    A mio parere queste spese, in questo caso, non hanno avvantaggiato la massa ma il creditore pignorante e pertanto vanno in chirografo.
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Saluti.
    LM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2024 11:42

      RE: spese art. 2755 in privilegio


      Condividiamo la sua impostazione. Invero l'art. 2755 c.c. attribuisce il privilegio ai crediti per spese dei giudizi esecutivi e conservativi fatte "nell'interesse comune dei creditori" che dimostra che la ratio del privilegio è quella di assicurare la conservazione dei beni mobili o anche di crediti nel patrimonio del debitore, impedendone l'alienazione a terzi o comunque la dispersione, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori che si realizza nella procedura concorsuale.
      Nel caso non si è verificata affatto questa situazione in quanto , a seguito del pignoramento presso terzi, il terzo ha pagato il creditore pignorante, per cui le rate pagate sono state acquisite all'attivo solo a seguito di azione revocatoria ai sensi dl secondo comma dell'art. 166 (e, quindi solo i pagamenti effettuati negli ultimi sei mesi). Revocatoria che sarebbe stata possibile per qualunque pagamento effettuato dal debitore poi ammesso alla liquidazione giudiziale ove , in mancanza del pignoramento presso terzi, avesse ricevuto quanto dovuto dal suo debitore e avesse effettuato dei pagamenti; pertanto è, a nostro avviso, priva di consistenza la difesa del creditore che chiede il privilegio per spese di giustizia ex art. 2755 c.c. secondo cui il pignoramento da lui effettuato presso terzi avrebbe consentito comunque l'acquisizione delle somme pagate, seppur tramite revocatoria, nel mentre lo stesso risultato non sarebbe stato possibile in caso di mancata sua azione
      Zucchetti SG srl