Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Vincenzo Cucco

    Parma (RA)
    06/06/2014 12:30

    ESERCIZIO PROVVISORIO

    Vorrei capire se la possibilità di avviare l'esercizio è limitata solo alle fasi iniziali della procedura, oppure può essere richiesto anche dopo
    Nel mio caso vi sono immobili che in blocco non hanno alcuna appetibilità (tre aste deserte), ma che con talune opere di urbanizzazione potrebbero essere frazionati e venduti singolarmente con altri presupposti. Per fare ciò si ipotizzava ci vorrebbe un eseercizio provvisorio limitato a tali opere
    Secondo voi è una ipotesi percorribile ?. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2014 19:46

      RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

      A norma del vecchio art. 90- che nella legge fallimentare del 1942 conteneva la disciplina dell'istituto dell'esercizio provvisorio- era sempre il tribunale competente a disporre la continuazione temporanea dell'esercizio di impresa; e ciò poteva fare dopo la dichiarazione di fallimento quando dall'interruzione improvvisa poteva derivare un danno grave e irreparabile, nonché dopo la declaratoria di esecutività dello stato passivo, qualora il comitato dei creditori si fosse pronunciato favorevolmente sull'opportunità di continuare o di riprendere, in tutto o in parte, l'esercizio dell'impresa del fallito, indicandone le condizioni.
      Il nuovo art. 104 ha completamente modificato questo sistema. Ancora oggi l'esercizio provvisorio dell'impresa può essere utilizzato in momenti differenti, ma lo spartiacque non è più segnato dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo bensì dalla dichiarazione di fallimento, nel senso che esso può essere autorizzato o dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento (comma primo), ovvero "successivamente" dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori (comma secondo).
      Come si vede la norma non pone un limite temporale a questa seconda fattispecie in quanto si limita a dire che l'esercizio provvisorio può essere autorizzato "successivamente", a quelli disposto con la sentenza dichiarativa di fallimento, e, quindi, successivamente alla dichiarazione di fallimento in qualunque momento della procedura.
      Sotto il profilo temporale potrebbe quindi chiedere l'esercizio provvisorio, salvo a valutare in concreto la ricorrenza degli altri requisiti, tra i quali, in principalità, l'utilità per i creditori.
      Zucchetti Sg Srl
      • Vincenzo Cucco

        Parma (RA)
        06/06/2014 22:02

        RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

        Nel mio caso, mi trovo ad aver ottenuto la declaratorio adi esecutività del passivo il 03/06/14 e contemporaneamente ad aver acquisito il dato certo della invendibilità così come sta, del patrimonio immobiliare (4 aste deserte). La vendita in blocco non interessa. Pertanto potrei pensare ad un esercizio provvisorio "dedicato" e limitato al frazionamento delle singole unità immobiliari che in tal modo sarebbero piu facilmente vendibili. La vedete come fattibile, oppure mi spingerei troppo verso il rischio d'impresa ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/06/2014 20:03

          RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

          Nella risposta precedente, ci siamo limitati a dare una risposta al quesito posto che riguardava il momento in cui può essere chiesto l'esercizio provvisorio e, come abbiamo detto, la dichiarazione di esecutività dello stato passivo non è più rilevante ai fini dell'esercizio provvisorio, che può essere chiesto in qualunque fase della procedura. Abbiamo anche aggiunto "salvo a valutare in concreto la ricorrenza degli altri requisiti, tra i quali, in principalità, l'utilità per i creditori".
          Ora lei pone un quesito diverso che attiene alla "fattibilità" e la risposta dipende anche da che attività svolgeva la ditta fallita perché l'esercizio provvisorio è uno strumento conservativo del patrimonio che consente all'amministrazione fallimentare , in persona del curatore, di continuare l'attività di impresa svolta dal fallito, nella sua interessa o limitatamente a singoli rami, sicchè, l'esercizio provvisorio è concepibile lì dove, nonostante gli effetti liquidatori del fallimento, si prosegua la precedente attività nell'interesse dei creditori.
          Lei, se abbiamo ben capito proporrebbe un esercizio provvisorio per frazionare un complesso immobiliare che non riesce a vendere nella sua interezza, per cui la prima domanda da farsi è che attività svolgeva la ditta fallita. Se questa, infatti, esercitava attività di immobiliare o comunque di costruzione immobili e simili, le operazioni che intende svolgere, salvo specificazioni, rientrano nell'ambito dell'attività pregressa che verrebbe continuata attraverso quella sorta di gestione pubblica processuale da parte del curatore in cui si sostanzia la gestione provvisoria. In tal caso bisogna fare i conti della spesa preventivata per le opere necessarie con i presumibili maggior ricavi che i lavori potrebbero apportare per stabilirne la utilità per i creditori.
          Se, invece, la ditta fallita svolgeva attività diversa da quelle accennate, e si trova ad essere proprietaria di un complesso immobiliare, non vi è alcun rapporto di causalità tra l'interruzione dell'attività pregressa e il verificarsi del danno che con l'esercizio provvisorio si cerca di evitare; in tal caso, per il frazionamento degli immobili non è possibile né necessario ricorrere ad un esercizio provvisorio perché, a seconda delle attività che intende svolgere, può rivolgersi ad un professionista che operi a livello catastale le dovute verifiche e frazionamenti e, ove sia necessario fare dei lavori materiali, concludere un contratto di appalto, dato che non era questa l'attività che svolgeva la ditta fallita e che l'esercizio provvisorio tende a continuare.
          Zucchetti SG Srl.
          • Tommaso Bartiromo

            Nocera Superiore (SA)
            17/04/2015 13:34

            RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

            Intervengo nella discussione per chiedere un chiarimento.
            Una volta disposto con apposito provvedimento dal G.D. la cessazione dell'esercizio provvisorio in prospettiva di una prossima vendita dell'azienda da tenersi a distanza di una ventina di giorni, nell'eventualità che la gara d'asta andasse deserta è possibile che il G.D. disponga un secondo nuovo esercizio provvisorio d'azienda per tutelare l'interesse dei creditori?
            Ringrazio in anticipo per la risposta che vorrete fornirmi
            • Vincenzo Cucco

              Parma (RA)
              17/04/2015 19:15

              RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

              Io credo che l'esercizio provvisorio possa essere disposto in ogni momento
              la norma infatti recita: "Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata" Quindi non vi sono limiti temporali imposti dalla norma
              L'unico (si fa per dire) vincolo che il curatore ha è la oggettiva convenienza di tale iniziativa, da dimostrare con un dettagliato Business plan
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                20/04/2015 10:40

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

                Riteniamo non ci Sto arrivando! nulla da aggiungere a quanto detto dal dott. Cucco.
                Zucchetti Sg Srl
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                22/04/2015 09:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

                Ci scusiamo per l'errore dovutoal correttore automatico. La risposta era
                Riteniamo non ci sia nulla da aggiungere a quanto detto dal dott. Cucco.
                Zucchetti Sg Srl