Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE IVA

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    13/01/2014 08:51

    LIQUIDAZIONE IVA

    1. La società fallita ha proceduto alla vendita di beni mobili soggetti ad IVA. La liquidazione ante fallimento era mensile. Posso optare durante il fallimento ad una liquidazione trimestrale (non superando i parametri individuati dalla legge)? E' sufficiente compilare il RIGO VO2 della dichiarazione IVA annuale?
    Ogni volta si presenti il modello F24 per i suddetti versamenti IVA occorre essere autorizzati dal Giudice Delegato?

    2. Dalla dichiarazione IVA74bis è emerso un credito IVA di circa 36.000. Esso si può utilizzare in compensazione verticale e compensare l'IVA a debito derivante dalle liquidazioni trimestrali o è meglio chiedere a rimborso il credito (ante fallimento) e versare l'iva dovuta (post fallimento) per evitare che a seguito di rettifiche di dichiarazioni di anni precedenti al fallimento mi contestino di aver utilizzato un credito inesistente?

    2. Esistono poi delle iscrizioni a ruolo ANTECEDENTI il fallimento per importi superiori ai 1.500 euro per IVA. Equitalia si è inoltre già insinuata al passivo per contributi INPS oltre euro 80.000.
    Si ritiene di non utilizzare il credito IVA (ante fallimento) che emerge da dichiarazione IVA 74bis a compensazione orizzontale per il disposto di cui all'art.31 L78/2011 e per il fatto che si tratta di credito relativo alla massa mentre i debiti IRPEF che si compenserebbero sono post fallimento (cfr. Risoluzione 279/2002). E' corretto?

    Grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/01/2014 02:00

      RE: LIQUIDAZIONE IVA

      1) Per quanto riguarda la normativa fiscale l'opzione per la liquidazione trimestrale è certamente possibile e la modalità di esercizio di tale opzione è quella ordinaria: comportamento concludente e compilazione del rigo VO2 della dichiarazione annuale.

      Va però considerato che in caso di liquidazioni a debito (com'è il caso in esame) ciò significa gravare la procedura del costo della maggiorazione dell'1% sull'IVA da versare, costo evitabile con le liquidazioni mensili e che graverebbe sulla massa dei creditori; non ci pare quindi ipotesi percorribile a meno di una specifica autorizzazione del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori.

      Per il versamento dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, come tutti i pagamenti, non può essere effettuato che con mandato del Giudice delegato, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 34 l.fall..

      Ci risulta peraltro che in molti Tribunali nei decreti emessi immediatamente dopo la sentenza di fallimento sia contenuta una autorizzazione preventiva ad effettuare tali pagamenti: è ovvio che qualora ciò sia avvenuto nel caso in esame, tale preventiva autorizzazione tiene luogo dei singoli mandati.


      2) Le osservazioni esposte nel quesito sono corrette.

      Salvo quanto vedremo qui di seguito al punto 3 per il caso specifico in esame, la scelta sull'utilizzo o meno del credito IVA ante fallimento in compensazione è estremamente delicata e riteniamo debba essere effettuata caso per caso, acquisendo se ritenuto opportuno il parere del Comitato del Creditori e l'autorizzazione del Giudice Delegato.

      Soprattutto in presenza di crediti IVA di importo rilevante e di gestione dell'impresa fallita almeno apparentemente corretta sotto il profilo fiscale, entrambe le scelte possono infatti essere criticate:
      - l'utilizzo di un credito IVA che dovesse successivamente risultare inesistente comporterebbe l'irrogazione di sanzioni a carico della procedura ovvero del Curatore (direttamente ex art. 2, II comma, del D. L.vo 471/97 se fallimento di persona fisica o società di persone, o indirettamente tramite una azione di responsabilità nel caso di fallimento di società di capitali)
      - il mancato utilizzo di un credito IVA esistente, e quindi il versamento di imposte o ritenute in corso di procedura evitabile utilizzandolo in compensazione, e la cessione di tale credito IVA realizzando solo una percentuale dello stesso, potrebbe forse giustificare una contestazione sul comportamento del Curatore per aver "mal liquidato" l'attivo fallimentare.

      Se quindi la scelta di non utilizzare il credito IVA ante procedura appare di norma la più prudente, nel caso che si sia in presenza della situazione esposta nell'ultimo periodo qui sopra potrebbe essere opportuna una consultazione del Comitato dei Creditori e una specifica richiesta al Giudice Delegato.


      3) Rinviamo ad altri interventi su questo forum per una analisi più approfondita dell'utilizzo in compensazione di crediti fiscali in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

      Rileviamo che, proprio per la netta distinzione fra crediti e debiti ante e post fallimento stabilita dall'art. 56 l.fall. e richiamata dalla Circolare 279/2002, certamente i debiti fiscali ante procedura (già iscritti a ruolo o che dovessero emergere successivamente) si compensano con il credito IVA, annullandone o comunque diminuendone l'importo.

      Segnaliamo che, al di là dell'identità del soggetto riscossore (Equitalia), non c'è identità di soggetto creditore e debitore nel caso di crediti erariali e debiti previdenziali, e viceversa, e quindi in tal caso non può comunque operare la compensazione.

      Tutto ciò premesso, anche se dopo la compensazione con i debiti tributari già iscritti a ruolo residuasse comunque un credito IVA ante procedura, la situazione descritta nel quesito ci pare tutt'altro che "tranquillizzante" sull'effettività e non contestabilità di tale credito e quindi escluda recisamente l'opportunità di utilizzarlo in compensazione.
      • Annalia Reggiani

        Piacenza
        13/05/2015 11:58

        RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

        Dott Andreani, è possibile avere estratti delle sentenze da Lei richiamate in cui vi è l'autorizzazione preventiva al curatore ad effettuare tali pagamenti, così da poter sottoporre la cosa alla Cancelleria fallimentare del mio Foro?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/05/2015 23:06

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

          Non si tratta di sentenze, ma di decreti emessi dal Giudice Delegato immediatamente dopo la sentenza, che stabiliscono obblighi e facoltà specifiche per il Curatore, fin dall'inizio della procedura.

          Essendo provvedimenti specifici emessi in relazione alle singole procedure non sono atti ufficiali e quindi pubblicabili.

          Ci risulta però che esistano delle circolari emesse dalle sezioni fallimentari dei Tribunali di Bolzano e Treviso che dispongono qualcosa di analogo; penso che possano essere richieste al Presidente dei competenti Ordini dei Commercialisti ed Esperto Contabili.
      • Riccardo Pucher Prencis

        Treviso
        14/05/2015 09:18

        RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

        Gent.mo Dott. Andreani,
        mi riferisco al punto 2, primo alinea, della Sua risposta al quesito in epigrafe.
        Non mi pare che la norma citata sia pertinente, perché, se ho cercato bene, si riferisce alla dichiarazione dei sostituti di imposta. Probabilmente Lei intendeva far riferimento ad altro articolo del D.Lgs. citato.
        In secondo luogo, per come articola il procedimento di irrogazione della sanzione al curatore, mi verrebbe spontanea l'illazione che la sazione sia irrogata direttamente al curatore nel caso di fallito persona fisica o società di persone per una sorta di responsabilità illimitata del gestore della procedura derivante dalla qualità personale del soggetto d'imposta (il fallito) che non è una persona giuridica, mentre nel caso di persona giuridica troverebbe applicazione lo "schermo" della stessa, sicché la sanzione potrebbe essere "riversata" in capo al curatore attraverso l'azione di responsabilità. (mi scuso per i virgolettati, un po' atecnici ... ma spero si comprendano ugualmente)
        Sarebbe così cortese da darmi qualche ragguaglio in più sul funzionamento di questo meccanismo come mi pare che Lei lo abbia ricostruito, oppure di spiegarmelo meglio se ho male interpretato il Suo pensiero?
        A me torna in mente la posizione della Cassazione in materia di ritenute di imposta nell'ambito del fallimento, precedente alla novella del 2006 con la quale fu modificato l'art. 23 del D.P.R. 600/73, cacciandovi "a forza" -oserei dire- la figura del curatore. Si diceva, in estrema sintesi, che il curatore non era tenuto a praticare le ritenute perché non era né un sostituto del fallito, né un suo rappresentante legale ma un componente dell'ufficio giudiziario che apprende i beni di proprietà del fallito per gli scopi della procedura.
        Vero peraltro che in materia IVA e IIDD le norme, ben da prima della modifica del D.P.R. 600, ascrivevano già al curatore determinati obblighi, in materia di fatturazione, registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni, ecc.
        Grazie, cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/05/2015 13:35

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

          Se non avessimo sbagliato la citazione della norma, la nostra opinione sarebbe apparsa subito più chiara, e ce ne scusiamo.

          Il riferimento non è al D. Lv.o 471/97, bensì al D. L.vo 472/97, che all'art. 2, II comma, recita: "La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione".

          Com'è ben noto, per le società di capitali (e solo per loro) tale principio è derogato dall'art. 7, co, 1, d.l. n. 269 del 30/9/2003, il quale stabilisce che: "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

          Pertanto, a nostro avviso, nel caso di fallito diverso da società di capitali le eventuali sanzioni sono a carico personale del Curatore per principio generale, senza dover affrontare la questione se egli assuma o meno del ruolo di rappresentante (legale o meno) del fallito.

          Nel caso di società di capitali si potrebbe forse porre il problema se ciò che accade in corso di procedura a opera del Curatore sia da considerare "rapporto fiscale proprio" della Società, ma riterremmo comunque di dare risposta positiva, dato che soggetto del rapporto tributario è e rimane la società
      • Valentina Leo

        Forlì (FC)
        05/08/2016 16:14

        RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

        Se la società fallita in epoca ante fallimento era in liquidazione Iva trimestrale, è invece possibile durante il fallimento optare per l'iva mensile? questo in modo da non gravare la procedura degli interessi che si dovrebbero invece pagare se la liquidazione continuasse trimestralmente?.
        Per il passaggio dall'Iva trimestrale a quella mensile è necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice Delegato o basta la semplice opzione da parte del curatore in sede di dichiarazione annuale con la compilazione del quadro VO?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/08/2016 08:27

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE IVA

          Riteniamo che il passaggio alla liquidazione mensile, quantomeno finchè si presume possano verificarsi liquidazioni periodiche con IVA a debito, non solo sia possibile ma anche doveroso da parte del Curatore, proprio per il motivo esposto nel quesito.

          Non riteniamo sia necessaria l'autorizzazione dal Giudice Delegato mentre, dopo l'emanazione del D.P.R. 442/1997, l'opzione viene esercitata "per comportamenti concludenti"; la compilazione del quadro VO è comunque adempimento formale dovuto, pena la possibilità di irrogazione di sanzioni personalmente in capo al Curatore.