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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Credito agenti di commercio
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Pier Franco Savoldi
Iseo frazione Clusane (BS)07/10/2014 12:55Credito agenti di commercio
Buongiorno,
avrei bisogno di sottoporre alla Vostra attenzione un quesito in merito all'ammissione dei crediti degli agenti di commercio.
Nella domanda di insinuazione al passivo vengono richieste le provvigioni non corrisposte, l'indennità di risoluzione rapporto (FIRR), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di mancato preavviso. Io sarei per l'ammissione delle sole provvigioni e del FIRR, in quanto le restanti indennità spettano solo in determinate condizioni previste dell'art.1751 c.c. che per il fallimento vengono a mancare.
Vorrei sapere se condividete la mia posizione.
Inoltre, alcuni agenti nella domanda di ammissione non hanno inviato il contratto d'agenzia stipulato con la società fallita ma solo fatture rimaste impagate. Ho sollecitato l'invio di tale documentazione che però non mi è giunta. A vostro parere come mi devo comportare in merito.
Ringraziandovi porgo cordiali saluti
Dott. Pier Franco Savoldi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2014 20:42RE: Credito agenti di commercio
Classificazione: AGENZIARecependo la direttiva comunitaria n. 86/653, l'art. 1751 c.c. è stato modificato con effetto dall'1.1.1993 ed ora prevede la corresponsione di un'unica indennità (cd. indennità meritocratica), dal momento che così dispone:
"All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti".
Per la nuova norma, quindi, soltanto ove ricorrano la condizione dello sviluppo di un volume d'affari che abbia apportato vantaggi alla preponente e dell'equità della somma, avuto riguardo alla perdita di provvigioni conseguente al recesso, è dovuta un'unica indennità che raggruppa quella di fine rapporto, quella di clientela e quella di meritocrazia.
La contrattazione collettiva del 2002 (AEC 26.2.2002 settore commercio e AEC 20.2.2002 settore industria e successiva) ha, poi, fornito un parametro di calcolo della (c.d.) indennità europea prevista dall'art. 1751 c.c., prevedendo che l'indennità di fine rapporto si compone di tre elementi:
a)-indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (da accantonare annualmente presso l'ENASARCO in apposito Fondo F.I.R.R.);
b)-indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Ensarco, nonché in caso di decesso);
c)-indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. (equivalente di un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente) e ricorrano le condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purchè il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (inoltre essa è dovuta in caso di decesso dell'agente, nel qual caso è devoluta agli eredi, ovvero di invalidità permanente e totale dell'agente dovuta a infortunio o malattia).
Questa sovrapposizione ha creato difficoltà interpretative sulla prevalenza della disciplina da applicare. Si ritiene che, poiché il sesto comma dell'art. 1751 c.c. prevede che la disciplina legale è inderogabile a svantaggio dell'agente, quella più vantaggiosa prevista dai contratti collettivi avrebbe la preferenza (Cass. 21/02/2014, n. 4202; a partire da Cass. 6/8/2002, n. 11791; Trib. Reggio Emilia, 11/02/2014, n. 236 Trib. Milano, 19/11/2008, n. 13666; Trib. Torino, 23/02/2004; per cui l'indirizzo prevalente è nel senso che l'agente possa chiedere il pagamento di tutte e tre le indennità, che non sarebbero nuove e ultra legali ma solo componenti dell'unica indennità prevista dalla norma civilistica.
Se si condividono questi ragionamenti tutte le indennità indicate sono astrattamente dovute, salva la concreta constatazione della ricorrenza delle situazioni sopra indicate che giustificano l'indennità suppletiva di clientela. Considerato che questa è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dagli accordi sindacali e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia, sembra da escludere che tale indennità sia dovuta quando il rapporto viene a cessare a seguito o in concomitanza della dichiarazione di fallimento del preponente e su iniziativa dell'agente, data la funzione risarcitoria di tale indennità.
Anche l'art. 1750 c.c., che tratta del preavviso, è stato modificato, anzi sostituito, dall'art. 3 del D. Lgs. 10 settembre 1991, e il nuovo testo prevede ugualmente il preavviso e detta i termini dello stesso, senza però fare più riferimento "alle norme corporative o agli usi", nè all'indennità sostitutiva dello stesso.
Che significato ha questa omissione.
Secondo la dottrina dall'entrata in vigore della nuova normativa l'accennata scelta non è più possibile, potendo le parti recedere solo nel rispetto del preavviso; e l'inosservanza di tale obbligo o la violazione dei termini dà luogo al risarcimento del danno. La giurisprudenza tende invece a riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso anche se l'attuale art. 1750 c.c. non fa riferimento alla stessa, giustificandola o con fatto che essa risulta essere dovuta in forza degli accordi economici collettivi, che attuano una previsione migliorativa per l'agente, considerato l'ampio spazio che il nostro ordinamento riserva alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria o con l'applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23455).
Per quanto riguarda la documenta la produzione dei contratti di agenzia è utile ma non indispensabile ove non esistano dubbi sull'effettiva attività svolta dal creditore.
Zucchetti SG Srl
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