Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

NOMINA LIQUIDATORE GIUDIZIALE - INCOMPATIBILITA' DI CARICA

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    15/04/2016 13:23

    NOMINA LIQUIDATORE GIUDIZIALE - INCOMPATIBILITA' DI CARICA

    Gent.mi

    formulo la presente richiesta per avere un Vostro parere
    Nell'anno 2014 avevo assunto l'incarico di attestatore in un concordato preventivo.
    Preciso che il mio compenso è stato già liquidato e non vanto crediti nei confronti della società in concordato.
    Ora, il Tribunale ha emesso in questi giorni il decreto di Omologa e ha nominato quale Liquidatore Giudiziale il sottoscritto.
    Sono a chiedere se il fatto che abbia assunto l'incarico di attestatore del concordato sia motivo di incompatibilità con la carica di Liquidatore Giudiziale.
    Posso secondo voi accettare l'incarico di Liquidatore Giudiziale avendo già rivestito tempo addietro la carica di attestatore del concordato e non rivendicando ad oggi alcun credito nei confronti della società in concordato?
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/04/2016 19:37

      RE: NOMINA LIQUIDATORE GIUDIZIALE - INCOMPATIBILITA' DI CARICA

      Posto che l'art. 182 dispone che ai liquidatori si applica, tra gli altri, l'art. 28, il secondo comma di tale norma prevede che non possano essere nominati curatore "il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento".
      Chi ha prestato attività professionale in favore del fallito, o, come nel suo caso, in favore del debitore concordatario, potrebbe, al più rientrare nella categoria di coloro che si trovano in conflitto di interesse, ma questo va valutato in concreto; orbene, in una situazione in cui lei ha fatto una prestazione professione ormai conclusa e per la quale è stata regolarmente pagato, per cui non vanta alcun credito nei confronti del debitore, considerata anche l'attività da lei svolta, rilevante ai fini dell'ammissione e anche per l'omologa, non è strumentale alla fase esecutiva, ci sembra che il conflitto sia tecnicamente da escludere.
      Rimane una questione di opportunità in quanto potrebbe apparire non del tutto trasparente che lo stesso soggetto che ha attestato il piano ora sia chiamato a darvi esecuzione, ma questa è una questione che deve valutare lei. Noi comunque consigliamo, nel caso accetti, di indicare, per correttezza, questo precedente, facendo presente che lei non ritiene di essere incompatibile per le ragioni sopra sintetizzate e di riferire la circostanza anche al giudice delegato.
      Zucchetti SG srl