Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Acquisto da fallimento chiuso

  • Jonny Spini

    Perugia
    01/12/2021 19:26

    Acquisto da fallimento chiuso

    Buongiorno,
    il fallimento nel quale sono curatore (che chiameremo X) ha in piena proprietà un terreno edificabile per una quota pari al 50%. Il rimanente 50% è intestato ad un altro fallimento (che chiameremo Y). Avendo avuto molte richieste per l'acquisto dell'intero 100% del terreno mi chiedevo come fare ad acquistare la rimanente parte dal fallimento Y. La domanda vi viene posta poiché dopo aver estratto una visura CCIAA del fallimento Y, risulta che il curatore del suddetto fallimento abbia chiuso il la procedura ex art.118 c.3 LF. Come potrei risolvere la questione dell'acquisto del rimanente 50%?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/12/2021 18:15

      RE: Acquisto da fallimento chiuso

      Lei dice che il fallimento Y è stato chiuso, senza che sia stata venduta la quota del 50% del terreno che era di proprietà del fallito. Se è così, si deve presumere che il curatore del fallimento Y abbia rinunciato alla liquidazione del bene citato ai sensi dell'art. 104ter, co. 8, l. fall., per cui la disponibilità dello stesso- nel caso della quota- è ritornata al fallito.
      Se sono corrette queste premesse-, su cui sarebbe opportuno svolgere qualche ulteriore accertamento- bisogna sapere se il fallito Y era un imprenditore individuale o una società, perchè, nel primo caso, l'ex fallito, ora in bonis, ha la proprietà e la disponibilità della quota del 50% del terreno, per cui bisogna trattare con lui; nel secondo caso, la chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 dell'art. 118, l.fall. avrà portato alla cancellazione, ed estinzione, della società, per cui la proprietà e la disponibilità della quota in questione si è trasferita ai soci, secondo una interpretazione ormai costante della S. Corte, e quindi bisogna trattare con costoro.
      Se abbiamo ben capito, lei, quale curatore del fallimento X, vorrebbe acquistare la quota della metà già acquisita al fallimento Y, per poi vendere l'insieme, ma non vi è bisogno di fare una tale operazione, essendo sufficiente ricevere dall'attuale o dagli attuali proprietari un mandato a vendere anche la loro quota, restituendo loro la metà del ricavato al netto delle spese.
      Zucchetti SG srl
    • Jonny Spini

      Perugia
      03/12/2021 12:00

      RE: Acquisto da fallimento chiuso

      "Grazie per la risposta. Preciso che il fallimento Y è una società di capitali (srl) e il fallimento X è una persona fisica fallita per estensione. A questo punto ritengo che qualora questo fallimento abbia rinunciato alla liquidazione del bene ai sensi dell'art. 104ter, co. 8, l. fall la chiusura ai sensi del n. 3 dell'art. 118, l.fall. ha portato alla cancellazione, ed estinzione, della società, per cui la proprietà e la disponibilità della quota in questione si è trasferita ai soci. Se questo è quanto vorrei capire due cose:
      1. Come poter sapere se vi è un provvedimento ai sensi dell'art. 104ter, co. 8, l. fal;
      2. Qualora per sbaglio il curatore del fallimento Y abbia chiuso il fallimento senza aver richiesto la procedura di cui all'art. 104ter, co. 8, l. fal è possibile comunque rivolgersi ai soci di Y per l'acquisto del restante 50%?;
      Grazie"
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        06/12/2021 20:05

        RE: RE: Acquisto da fallimento chiuso

        Quanto alla prima domanda, la via più breve sarebbe quella di chiedere informazioni all'ex curatore, probabilmente un suo collega. Se questa via non è percorribile, potrebbe chiedere alla cancelleria, spiegandone la ragione, di consultare i provvedimenti presi nel corso del fallimento ora chiuso.
        Quanto alla seconda domanda, la risposta è affermativa. In tema di successione sono intervenute tre sentenze contestuali delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070, n.6071, 6072) che hanno affrontato il tema della cancellazione e seguente estinzione di società a seguito di liquidazione volontaria, senza che alcuni debiti fossero stati pagati o alcuni beni fossero stati liquidati, statuendo, con varie accentuazioni, che "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Come vede il c.d. fenomeno successorio non è legato alla dismisisone dei beni, ma al fatto che un ente societario sia cancellato dal registro delle imprese.
        Zucchetti Sg srl