Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compensazione c/c attivo con c/ant. SBF - caso pratico

  • Antonio Perfetto

    Bologna
    06/09/2022 18:25

    compensazione c/c attivo con c/ant. SBF - caso pratico

    Salver,
    il quesito è il seguente: una società dichiarata fallita prima del 15/07/2022, alla data di dichiarazione di fallimento aveva un conto corrente ordinario positivo per 70.000 euro ed, abbinato al medesimo, un c/ant. SBF negativo per -170.000 euro per anticipo di un'unica fattura presentata all'incasso.
    Dopo 20 giorni dalla sentenza di fallimento la banca ha messo "in sofferenza" l'importo di Euro 100.000 (differenza tra +70.000 -170.000) per il quale presenterà specifica domanda di ammissione al passivo.
    Si precisa che il "cliente finale" della fallita, nei cui confronti era stata emessa la fattura "scontata" in banca, non ha provveduto, neanche parzialmente, al pagamento della medesima fattura nè prima, nè dopo l'apertura della Procedura fallimentare.
    Presupponendo che nel contratto tra società-banca sia previsto il "patto di compensazione" o clausola simile (indispensabile per consentire l'eventuale compensazione), la banca ha diritto ad effettuare la citata compensazione?

    I dubbi sono:
    1. può influire nella compensazione il fatto che il rapporti di conto corrente/SBF non siano stati chiusi prima della dichiarazione di fallimento?
    2. il c.d. "patto di compensazione " opera solo quando avviene l'incasso in banca della fattura da parte del "cliente finale" che consente alla banca stessa di vestire la duplice veste di (i) creditrice per l'anticipazione della fattura e di (ii) debitrice per la restituzione dell'incasso?

    Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/09/2022 19:31

      RE: compensazione c/c attivo con c/ant. SBF - caso pratico

      La Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 42008, ha definitivamente chiarito che "In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l. fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista."
      Ci sembra che questa massima risponda a tutti i suoi quesiti.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Perfetto

        Bologna
        08/09/2022 10:16

        RE: RE: compensazione c/c attivo con c/ant. SBF - caso pratico

        Vi ringrazio per la celere risposta.
        Mi sembra di capire che la massima della Cassazione chiarisca il dubbio relativo alla compensazione per avvenuto incasso della fattura (già scontata in banca) dopo l'apertura del fallimento.

        Mentre, nel caso di specie, se il "cliente finale" non ha provveduto al pagamento della fattura, nè prima nè dopo l'apertura del Fallimento, nè direttamente al Fallimento nè versando quanto dovuto sul conto ordinario della banca, la compensazione è attivabile?
        a mio avviso non dovrebbe operare la compensazione in quanto non è avvenuta "la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie", nè prima nè dopo l'apertura della Procedura.

        attendo una Vs opinione sul caso di specie.

        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/09/2022 18:37

          RE: RE: RE: compensazione c/c attivo con c/ant. SBF - caso pratico

          Tecnicamente lei ha ragione, ma noi abbiamo riportato la sentenza in questione per evidenziare due concetti che valgono anche nella fattispecie in esame. Il primo è che in tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, "l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente; il che, trasposto nel suo caso, vuol dire che il credito della banca per le anticipazioni effettuate costituisce un credito concorsuale, la cui scadenza dopo l'apertura della procedura fallimentare (e quindi l'eventuale pagamento dopo tale evento), incidendo soltanto sulla esigibilità, non impedisce la compensazione con eventuali debiti della banca anch'essi antecedenti la dichiarazione di fallimento. Il secondo concetto rilevante espresso dalla Corte è quello che richiama la perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori.
          La Cassazione facendo leva su questi due concetti ha ammesso la compensazione tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono,, ma lo stesso percorso può essere fatto tra il credito della banca per la mancata riscossione delle fatture anticipate- che è un credito nato prima della dichiarazione di fallimento- e il debito per il saldo attivo del conto corrente, anch'esso antecedente al falliemnto. Con la dichiarazione di fallimento tale conto, a norma dell'art. 78 l. fall. si scioglie e con esso anche il collegato rapporto di anticipazione, per cui, dopo tale evento, che cristallizza le posizioni, la banca si trova un debito e un credito, entrambi sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, tra i quali poter effettuare la compensazione ex art. 56 l. fall. che, a tale scopo, richiede esclusivamente tale requisito, tanto più che la banca può usufruire di un patto di compensazione che sopravvive al fallimento.
          Avremmo dovuto fare questo discorso esplicativo al momento in cui abbiamo riportato la massima di Cass. n. 42008 del 2021, per evitare la giusta sua osservazione, ma ci sembra che ora il discorso sia più chiaro e si capisca meglio l'importanza di quella decisione.
          Zucchetti SG srl .