Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AMMISSIONE AL PASSIVO

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    02/04/2011 11:15

    AMMISSIONE AL PASSIVO

    Nella nuova Legge fallimentare esiste la possibilità di ammettere al passivo un creditore in via chirografaria condizionata?
    Sto esaminando una richiesta di una società di assicurazioni che chiede di essere ammessa al passivo in via chirografaria e condizionata (?) in quanto è stata escussa la garanzia da lei rilasciata ma che non ha ancora pagato al beneficiario.
    L' assicurazione prima di pagare vuole essere sicura dell'ammissione al passivo.
    Secondo il mio modesto parere la richiesta dell'assicurazione è da respingenre perche', ad oggi, non dovuta, solamente dopo che avrà pagato al garantito potrà chiedere l'lammissione al passivo.
    RingraziandoVi antecipatamente Gualtiero Contu
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2011 18:34

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO

      Il giudice delegato oltre ad ammettere un credito al passivo od escluderlo, in tutto o in parte, può ammetterlo con riserva, avendo il nuovo legislatore conservato questo istituto, che aveva introdotto il legislatore del 1942, regolando le varie ipotesi di ammissione con riserva nel secondo comma dell'art. 96, la cui formulazione rende ancor più sicura l'affermazione, pacifica in dottrina come in giurisprudenza, che l'ammissione al passivo con riserva è consentita soltanto nelle ipotesi previste dalla legge e in quelle indicate nella norma stessa; di modo che ogni altra riserva eventualmente apposta, non rientrante in una di quelle indicate nell'art. 96 (e, comunque, non contemplata da leggi speciali), deve ritenersi una riserva atipica, come non apposta.
      L'art. 96 prevede tre ipotesi di riserve, tra le quali solo quella di cui al n. 1 potrebbe interessare il caso suo; tale norma infatti prevede che sono ammessi con riserva "i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55".
      Come si vede tale dizione comprende, in primo luogo, i crediti sottoposti a condizione in senso stretto, nei quali la condizione è l'elemento accidentale del negozio influente sull'efficacia, e, quindi non è questa fattispecie che ricorre nel caso.
      Inoltre la riserva è estesa ai crediti indicati nell'ult. comma dell'art. 55, per il quale appunto "sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale".
      Le fattispecie cui fa riferimento la norma di cui all'art. 55 ult. comma, sono, quindi, quelle caratterizzate dalla sussistenza di una responsabilità sussidiaria in capo al fallito; quelle, cioè, in cui il suo patrimonio può essere chiamato a rispondere soltanto se non è sufficiente a soddisfare il creditore quanto ricavabile dal patrimonio di soggetti presentanti, per quella stesa obbligazione, una responsabilità che si atteggia come principale, sia che tale sussidiarietà sia imposta dalla legge sia che questa discenda da un accordo negoziale. Tra queste rientra il caso del fallimento del fideiussore non solidale, nei confronti del quale il credito, sebbene sorto prima del fallimento, non è ancora attuale, essendo l'esigibilità subordinata ad un evento futuro ed incerto nel suo verificarsi (l'escussione dell'obbligato principale e insoddisfazione del creditore), da cui la possibilità di equiparare tale fattispecie. Nella stessa previsione rientra sicuramente la fattispecie del fallimento di colui che ha ceduto un credito pro solvendo, ove il cedente può essere chiamato a rispondere in caso di inadempimento del cessionario nei limiti di quanto ha ricevuto (art. 1267 c.c.).
      Nessuna di queste ipotesi è applicabile al suo caso, ove è il creditore, società di assicurazione, che ha dato una fideiussione (quasi certamente in via solidale) a garanzia di un debito del fallito e chiede l'ammissione condizionale al passivo prima di pagare il creditore principale.
      Orbene, è evidente che quel fideiussore, ove non abbia ancora effettuato alcun pagamento, non ha un credito da insinuare; anzi, per meglio dire, il credito ipotizzato del fideiussore non è ancora completo di tutti i suoi elementi al momento della dichiarazione di fallimento in quanto la sua fattispecie costitutiva è ancora in corso di formazione, sicchè, all'atto ancora dell'insinuazione, non sussiste il titolo costitutivo. E' anche vero, però, che la disposizione dell'art. 55 comma 3°- per la quale l'escussione dell'obbligato principale chiaramente non è una condizione ma un onere per la conservazione di un vantaggio giuridico, ovvero una semplice modalità di esecuzione di un obbligo- ed altre, come quella di cui all'art. 87 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,- per la quale il credito è sì già documentato dal ruolo, ma è subordinato, nella sua stessa esistenza e misura, al sopravvenire di un evento legalmente previsto, dipendente dall'esito di un giudizio insuscettibile di essere attratto nel foro fallimentare- sono indicative di una concezione più lata accolta dal legislatore fallimentare della nozione di credito condizionato.
      Accogliendo questa nozione lata di credito condizionale, la dottrina maggioritaria e anche la giurisprudenza (dopo altre soluzioni intraprese), sono pervenute a dire che il credito di cui si discute può essere definito eventuale, secondo la nozione ricavabile dall'art. 2852 c.c., e rientrare, di conseguenza, tra i crediti condizionali.
      Nel riconoscere la natura condizionale del credito di regresso del coobbligato-fideiussore prima della solutio, bisogna, però, tener conto che tale credito partecipa al concorso non in aggiunta degli altri creditori concorsuali- come gli altri crediti condizionali- ma in luogo di un'altra pretesa, in prospettiva che questa non partecipi più alla ripartizione dell'attivo essendo stata soddisfatta dal fideiussore o dal coobbligato, sicchè è determinante tener distinta l'ipotesi in cui al regresso anticipato si accompagni la partecipazione al concorso del creditore principale da quella in cui tale partecipazione manchi.
      Solo in questo secondo caso non ci sono ostacoli all'ammissione con riserva del credito eventuale di regresso, condizionato al pagamento integrale del primo, giacchè, in tal caso, vi è una sola ammissione che non crea quelle conseguenze che ostano all'ammissione con riserva del coobbligato o fideiussore in presenza della partecipazione al concorso del creditore.
      Zucchetti Sg Srl