Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Spese in prededuzione

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    23/02/2013 17:53

    Spese in prededuzione

    Un creditore ha proposto opposizione alla propria ammissione allo stato passivo del fallimento (in quanto il suo credito era stato parzialmente escluso) ed ha avuto ragione.
    Il legale del creditore opposto afferma che, per poter estrarre copia conforme del provvedimento che ha deciso in merito all'opposizione (tale copia verrà poi notificata al curatore che potrà e dovrà procedere all'annotazione della variazione dello stato passivo), deve effettuare la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del provvedimento di decisione medesimo. Il legale del creditore afferma ulteriormente che il 50% delle spese di registrazione sono a carico della procedura e ne chiede quindi il pagamento. Si chiede se ciò sia corretto e come eventualmente debbano essere considerate tali spese (Sono in prededuzione? Con quale grado? Si fa presente che esistono altre spese in prededuzione da pagare ed il fallimento non ha fondi sufficienti per coprirle tutte integralmente; inoltre non è previsto un riparto a breve termine).
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/05/2013 10:06

      RE: Spese in prededuzione

      Preliminarmente rileviamo nel quesito la commistione fra due aspetti diversi: la procedura per giungere alla modifica dello stato passivo, e l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro.


      A norma dell'ultimo comma dell'art. 99 l.fall., nel giudizio di opposizione allo stato passivo, "Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione".

      Pertanto, dato che il decreto viene comunicato anche al Curatore, se quanto comunicato è sufficientemente chiaro (talvolta viene comunicato solo un estratto del decreto), e ovviamente se non vi è opposizione, di norma il Curatore provvede autonomamente alla modifica dello stato passivo.

      E comunque, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale di svariati anni fa, la copia del provvedimento deve essere rilasciata anche in assenza di avvenuta registrazione.


      Ciò premesso in ordine alla procedura, sul piano fiscale l'imposta di registro è comunque sempre dovuta e, per pacifico orientamento giurisprudenziale, grava in parti uguali su tutte le parti del giudizio (cfr., fra le altre, Cass. 16/6/2008 n. 16212 e Cass. 21/8/1990 n. 8533.

      Di conseguenza, qualora una di esse abbia chiesto la registrazione della sentenza e abbia pagato la relativa imposta, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso (cfr., fra le altre, Cass. 21/2/2001 n. 2500 e Cass. 18/12/1996 n. 11324).

      Qualora non sia stato diversamente disposto in sentenza, le spese oggetto del quesito graveranno quindi per il 50% sulla procedura, in prededuzione trattandosi di debito endoconcorsuale.

      Per il pagamento delle stesse si applicheranno gli artt. 111 e 111-bis l.fall..