Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    14/04/2016 22:17

    ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO


    IN UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE
    FALLISCONO LE DUE PARTI.

    QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO DI PARTE ACQUIRENTE
    ESERCITEREI LA FACOLTÀ' DI SCIOGLIMENTO EX ART. 72 L.F.
    E FAREI DOMANDA DI INSINUAZIONE
    PER LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA PAGATA.

    CHIEDO SE , TRATTANDOSI DI SCIOGLIMENTO,
    NON POSSA CHIEDERE IL DOPPIO ( PERCHE' TALE DIRITTO
    SAREBBE SCATURENTE DA ESERCIZIO DEL CONTRATTO E NON DA ...SCIOGLIMENTO DELLO STESSO )
    OPPURE POTREBBE ESSERE RICHIESTO IL DOPPIO
    ASSUMENDO COMUNQUE UNO SCIOGLIMENTO EX NUNC
    CON IL DIRITTO AL DOPPIO GIÀ' SCATTATO ( SE SCATTATO )

    E L' ESERCIZIO DELLO SCIOGLIMENTO PUÒ' ESSERE CONTENUTO
    NELLA STESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO ?
    CON CUI SI DICHIARA
    DI SCIOGLIERSI ( ALLEGO AUTORIZZAZIONE G.D. )
    E SI CHIEDE LA INSINUAZIONE
    PER L' IMPORTO DELLA CAPARRA ( O DEL DOPPIO ).

    DEVE ESSERE , A TALI FINI ( NEGOZIALI ex ART. 72 L.F.) L' INSINUAZIONE MUNITA DI FIRMA DIGITALE ?
    ( LA SCANNERIZZAZIONE PROCESSUALMENTE VALIDA PER LA INSINUAZIONE
    SAREBBE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE NEGOZIALE INSUFFICIENTE, TRA L' ALTRO
    TRATTASI DI PRELIMINARE DI IMMOBILE E COMUNQUE PER L' ESERCIZIO DELLO SCIOGLIMENTO
    RITENGO COMUNQUE OCCORRENTE LA FORMA SCRITTA ).

    ( PER AGGIRARE IL QUESITO PENSO DI FARE LO SCIOGLIMENTO CON RACCOMANDATA A.R.
    SEPARATA RICHIAMATA E ALLEGATA NELLA INSINUAZIONE )

    L' ESERCIZIO DI SCIOGLIMENTO PUÒ' ESSERE EFFETTUATO
    NEI CONFRONTI DEL CURATORE DEL FALLIMENTO
    O DEVE ESSERE RIVOLTO ALLA PARTE. ?

    LA INSINUAZIONE AL PASSIVO ( INVIATA ALLA PEC DEL FALLIMENTO ) DEVE ESSERE
    INVIATA DALLA PEC PERSONALE DEL CURATORE ISTANTE ( MIA DI AVVOCATO )
    O PUÒ' PERVENIRE ANCHE DALLA PEC DEL FALLIMENTO ?

    MI PARE CHE LA PEC DEL FALLIMENTO SIA SOLO
    " PASSIVA " PER RICEVERE LE INSINUAZIONI E LA LEGGE NON LE ASSEGNI ALTRA FUNZIONE .

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/04/2016 19:35

      RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

      L'intervenuto fallimento sia del promittente venditore che del promissario acquirente consente ai curatori di entrambi i fallimenti di applicare la disciplina di cui agli artt. 72 e sgg. l.f., ossia (in linea di massima) di sciogliersi o di continuare i contratti pendenti, con il limite- rispetto ad una situazione in cui sia stata colpita da fallimento una sola delle parti- che la libertà dei curatori è ristretta in quanto lo scioglimento richiesto da uno dei due curatori prevale sulla continuazione, non potendosi proseguire un contratto da cui l'altra parte si sia legittimamente sciolta.
      Se, quindi, lei, quale curatore del fallimento del promissario acquirente, si scioglie dal contratto preliminare lo fa perché glielo consente l'art. 72, a meno che non si tratti di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. In questo secondo caso , l'ult. comma dell'art. 72 esclude l'applicazione della disciplina sui contratti pendenti e, quindi lo scioglimento sarebbe rapportabile ad un suo recesso volontario, che la priverebbe del diritto di chiedere la restituzione della caparra. Se, invece si tratta di preliminare privo delle descritte caratteristiche, lei può sciogliersi (perché l'art. 72 glielo consente) e potrebbe pretendere la restituzione del doppio della caparra, se il promittente fosse inadempiente, a norma del secondo comma dell'art. 1385 c.c., ma nella specie la controparte è a sua volta fallito; il fallimento anche di quest'ultimo non può essere considerato una forma di inadempimento, tale da giustificare un risarcimento del danno, cui si collega la duplicazione della caparra, per cui, a nostro avviso, lei, sempre che si tratti di contrato "scioglibile", può chiedere la restituzione soltanto di quanto versato come caparra.
      Posto che l'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di scelta tra lo scioglimento od il subingresso nel contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72 l. fall. può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del medesimo curatore (giur. costante), la comunicazione di scioglimento può essere contenuta anche nella domanda di insinuazione, trasmessa via pec al curatore del fallimento del promittente venditore, con cui si chiede la restituzione della caparra versata. Da tanto segue che detta comunicazione va fatta sicuramente al curatore dell'altro fallimento, che ha la disponibilità del patrimonio fallimentare del quale fa parte anche il contratto in questione, che può essere la comunicazione sottoscritta con firma digitale come la domanda di insinuazione nella quale è inserita e trasmessa con la pec con cui invia la domanda, ossia, a nostro parare, con la pec del fallimento.
      Queste, ovviamente, sono semplificazioni previste dalla legge, ma nulla esclude di scindere la domanda di insinuazione, quale atto processuale, dalla comunicazione di scioglimento, quale atto di a carattere sostanziale, e, quindi, trasmettere quest'ultima a mezzo raccomandata, posto che solo per la domanda di insinuazione è richiesta la trasmissione via pec obbligatoria. Se segue questa strada, la raccomandata va sempre indirizzata al curatore dell'altro fallimento per la ragione sopra detta.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        18/04/2016 21:38

        RE: RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

        RINGRAZIO PER LA CHIARA E INTERESSANTE
        RISPOSTA.

        RIMANE UN DUBBIO OPERATIVO
        E CIOÈ' SE LA INSINUAZIONE AL PASSIVO
        CONTENENTE LO SCIOGLIMENTO EX ART. 72 l.f.
        , INSINUAZIONE CHE VA INVIATA ALLA PEC DEL FALLIMENTO,
        DEBBA ESSERE INVIATA DA MIA PEC PERSONALE DI AVVOCATO
        O POSSA ANCHE ESSERE UTILIZZATA COME MITTENTE
        LA CASELLA PEC DEL FALLIMENTO STESSO DI CUI SONO CURATORE ( DI FALCO ).

        INVIO DA PEC PERSONALE DELL' AVVOCATO ( CURATORE DEL FALLIMENTO )
        ALLA PEC DEL FALLIMENTO RICEVENTE

        O ANCHE SI POSSSA DALLA PEC DEL FALLIMENTO ISTANTE
        ALLA PEC DEL FALLIMENTO DOVE CI SI INSINUA ?

        OVVEROSIA LA PEC DEI FALLIMENTI E' SOLO " RICEVENTE " LE INSINUAZIONI DEI
        CREDITORI

        O PUÒ' AVERE ANCHE UNA FUNZIONE DI " MITTENTE " ? ( NEL CASO
        UN FALLIMENTO DEBBA INSINUARSI IN UN ALTRO FALLIMENTO ).

        GRAZIE



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/04/2016 19:12

          RE: RE: RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

          Ci sembrava di esserci già pronunciati su questo dubbio quando, nella precedente risposta, abbiamo scritto che " …Da tanto segue che detta comunicazione va fatta sicuramente al curatore dell'altro fallimento, che ha la disponibilità del patrimonio fallimentare del quale fa parte anche il contratto in questione, che può essere la comunicazione sottoscritta con firma digitale come la domanda di insinuazione nella quale è inserita e trasmessa con la pec con cui invia la domanda, ossia, a nostro parare, con la pec del fallimento".
          Del resto lei ha comunicato, entro dieci giorni dalla nomina, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (giusto il disposto dell'art. 2bis dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012), e questo è non solo l'indirizzo che utilizza per ricevere le domande di insinuazione, ma anche l'indirizzo del mittente per le comunicazioni che fa come curatore, ad esempio per la comunicazione ex art. 92. Il legislatore ha richiesto una Pec apposita proprio per non far usare al professionista nominato la sua Pec personale, ed è consigliabile una Pec per ogni procedura proprio per agevolare, da un lato, gli interessati che potranno rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna procedura, senza tema di dispersioni o errori, nell'interesse di tutti e del regolare funzionamento della giustizia.
          Zucchetti Sg srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            13/02/2018 19:21

            RE: RE: RE: RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

            Buona sera, chiedo se a Vostro avviso l'ultimo comma dell'art. 72 L.F. possa trovare applicazione anche nell'ipotesi che al contratto preliminare concluso prima del fallimento della venditrice, mediante una "semplice" scrittura fra le parti non nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia stata apposta data certa mediante timbro postale.
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              14/02/2018 19:14

              RE: RE: RE: RE: RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

              No, perché l'ult. comma dell'art. 72 richiede un "contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile" e l'art. 2657 c.c. stabilisce che "La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
              Zucchetti Sg srl
              • Andrea Cester

                San Vendemiano (TV)
                14/02/2018 19:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ART.72 L.F. ( SCIOGLIMENTO PRELIMINARE ) CON INSINUAZIONE AL PASSIVO

                Molte grazie.