Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Revocatoria ordinaria
-
Davide Vescovi
La Spezia17/06/2016 16:48Revocatoria ordinaria
Buonasera, vi propongo questo quesito:
"A" persona fisica vende a Società Alfa Srl un immobile.
Il creditore "C" propone azione revocatoria ordinaria che si conclude con sentenza favorevole mai opposta, che passa in giudicato.
"C" inizia così esecuzione forzata nei confronti dell'immobile.
Successivamente la Società Alfa Srl (che si trasforma in Snc, di cui A è socio) propone domanda di concordato preventivo e propone opposizione all'esecuzione, sostenendo che in virtù dell'art. 168 L.f., l'esecuzione di "C" debba interrompersi. "C" si oppone, sostenendo che il bene, in virtù della revocatoria, è da considerarsi (solo per lui) di "A" e che l'esecuzione debba andare avanti. Il giudice dà ragione a "C" e l'esecuzione continua.
Durante l'esecuzione, il concordato non va a buon fine perchè non ci sono soldi a sufficienza, così la Società Alfa Snc propone istanza di autofallimento e fallisce (sia lei Società Alfa Snc che il singolo socio A) con sentenza di aprile 2016. Il fallimento fa così intervento nell'esecuzione immobiliare.
Nel mese di maggio 2016 (dopo la sentenza dichiarativa di fallimento) l'immobile viene venduto.
Il custode ed il curatore del fallimento (che era prima commissario nel concordato) sostengono che il ricavato della vendita vada incamerato dal fallimento e che al creditore "C", che ha iniziato l'esecuzione forzata in virtù della revocatoria, spettino soltanto in prededuzione le spese dell'esecuzione forzata.
Il creditore "C" ritiene invece di avere diritto di prelazione per l'intero valore del suo credito in forza del principio riconosciuto dalla Cassazione secondo cui con la revocatoria il bene non torna "fisicamente" nel patrimonio del revocato (A fallito), ma dà diritto a "C" (revocante), che ha tempestivamente trascritto la revocatoria, di beneficiare di una prelazione rispetto a tutti gli altri creditori, a prescindere dal fatto che "A" (revocato) sia fallito o meno.
Chi ha ragione? Esistono sentenze a supporto della posizione di "C"?
Ringrazio e saluto.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/06/2016 20:25RE: Revocatoria ordinaria
Non vi è dubbio che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Trattasi di principio pacifico (da ult. cfr. Cass.13/08/2015, n. 16793), ma questo principio è opponibile dal creditore che ha agito in revocatoria (cioè C) al venditore del bene revocato, ossia A, e anche al suo fallimento, ma nel caso è fallito anche il compratore, ossia la srl, poi trasformata in snc, per cui il bene oggetto del contratto di compravendita revocato, fa parte del patrimonio del fallimento della snc e su di esso non può un creditore iniziare o proseguire azione esecutiva per il recupero del suo credito (salva diversa disposizione di legge, che qui non interessa), per il divieto di cui all'art. 51 l.f.. In sostanza, tralasciando il pregresso e la stessa validità della vendita effettuata dopo la dichiarazione di fallimento), a seguito del fallimento della snc, già srl, acquirente del bene, la procedura esecutiva in corso va dichiarata improcedibile (ai fini del divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 l. fall., la procedura esecutiva deve ritenersi in corso fino a che non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori) oppure, come converrebbe nel caso, il curatore può a norma dell'art. 107 l.f., sostituirsi al creditore procedente e portare a termine l'esecuzione con l'attribuzione a sé della somma ricavata; il creditore procedente, poi farà valere nel fallimento il credito per le spese esecutive, con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., per l'attività compiuta prima del fallimento, ma già prima del concordato, ove opera lo stesso divieto (art. 168).
Zucchetti Sg Srl
-
Davide Vescovi
La Spezia20/06/2016 10:06RE: RE: Revocatoria ordinaria
Grazie
Dott. Davide Vescovi
-
-