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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
atto di pignoramento dei crediti verso terzi
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Loretta Zannoni
Faenza (RA)24/02/2016 11:34atto di pignoramento dei crediti verso terzi
E' stato notificato da Equitalia un atto di pignoramento dei crediti verso terzi
ai sensi art. 72-bis dpr 602/73 con il quale viene ordinato alla procedura di pagare il credito vantato da un ex dipendente e regolarmente ammesso allo stato passivo direttamente a Equitalia.
Come deve essere gestita tale richiesta?
Serve un provvedimento del G.D. che autorizzi la variazione dello stato passivo, come per le surroghe INPS?
Ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2016 20:09RE: atto di pignoramento dei crediti verso terzi
Nell'ordinaria espropriazione presso terzi, ove il terzo sia un fallimento, il curatore rende la dichiarazione dell'esistenza o meno del proprio debito verso il pignorato e attende per il pagamento l'ordine di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tema di riscossione coattiva, la procedura prevista dall'art.72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 e ss. si differenzia dalla procedura ordinaria ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. in quanto si esplica interamente in via stragiudiziale, ha carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, ed è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente e destinata – nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione - a perfezionarsi e, nel contempo, ad esaurirsi con il pagamento al concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto per quanto concerne i crediti scaduti, ovvero alle scadenze previste, per quanto inerisce i crediti dei quali non sia spirato il termine per l'adempimento.
In questa situazione il curatore del fallimento non può procedere al pagamento immediato, ma deve attendere i tempi fallimentari del riparto e per vedere a chi dare la somma che sarebbe attribuita al creditore insinuato (se a lui o a Equitalia), dovrà, in mancanza di ordine del giudice di assegnazione, attendere cosa faranno le parti interessate. Anche in questo caso, infatti, è previsto l'intervento del giudice, ma esclusivamente in ipotesi di inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto: in tal caso, per il richiamo dell'art. 72 bis all'art. 72, si procede, previa citazione del debitore e del terzo intimato, secondo le norme del codice di procedura civile. In sostanza, restato inattuato il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l'esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un' ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c.. Non a caso, invero, Cass. 04/10/2011, n. 2029, ha, in una elaborata sentenza (che si consiglia di leggere), chiarito che "il modello procedimentale in esame può ricostruirsi allora - soprattutto per l'univoca definizione di "pignoramento" impressa al suo atto iniziale dal dato normativo testuale - come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso; e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perchè quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo (e quindi con la citazione a comparire o, ricorrendone i presupposti, con l'invito a rendere la dichiarazione nei casi di cui all'ultima parte del n. 4, del comma 2, della richiamata disposizione dell'art. 543 c.p.c., introdotta con la riforma del 2006)"
Bisogna anche vedere il comportamento del debitore esecutato, che potrebbe impugnare il pignoramento.
insomma il curatore del fallimento terzo pignorato dovrebbe, a nostro avviso comunicare ad Equitalia l'importo del credito ammesso del creditore esecutato e le possibilità di pagamento in base all'attivo fallimentare, indicando se possibile, anche i probabili tempi di adempimento e facendo presente che al momento del riparto si regolerà alla luce dei comportamenti processuali delle parti e dei provvedimenti dei giudici incaricati.
In questo momento pare prematuro procedere alla variazione dello stato passivo, che si potrà fare volendo dopo che si è appurato che il pagamento va effettuato ad Equitalia, procedendo come in caso di surroga.
Zucchetti Sg srl
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Maria Cristina Sacchi
Cagliari27/02/2018 10:35RE: RE: atto di pignoramento dei crediti verso terzi
Buongiorno,
ove il pignoramento delle somme dovute al creditore in forza di ammissione al passivo fallimentare venga notificato successivamente al provvedimento di esecutività del piano di riparto finale nelle more del pagamento, mi domando se tale pignoramento sia suscettibile di influenzare il riparto con conseguente sospensione del pagamento della somma attribuita al creditore in attesa dell'esito del procedimento di pignoramento.
Nel ringraziare invio cordiali saluti.
Maria Cristina Sacchi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2018 12:34RE: RE: RE: atto di pignoramento dei crediti verso terzi
Sebbene il pignoramento presso terzi costituisca una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la dichiarazione del terzo o l'accertamento dell'obbligo dello stesso, è pacifico che fin dalla notifica dell'atto di pignoramento sorga l'obbligo di custodia a carico del debitor debitoris (che la riforma del 2005 ha limitato alle somme pignorate aumentate della metà), giusto il disposto della prima parte del primo comma dell'art. 546 cpc, che così prevede: "Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode". Questo significa, come ben sintetizzato dal Tribunale di Siena (Trib. Siena 20 aprile 2015, n. 363 ) che "con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi si ingiunge al terzo di non disporre delle somme da lui dovute senza l'autorizzazione del giudice e, quindi, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento, assumendo egli la veste di custode delle somme medesime".
Di conseguenza, lei, in forza del decreto di esecutività del riparto dovrebbe provvedere, a norma dell'art. 115 l.fall., al pagamento delle somme assegnate ai creditori, ma non può procedere al pagamento del creditore che è debitore del terzo che ha effettuato il pignoramento fin quando non interviene un provvedimento del giudice dell'esecuzione che stabilisce a chi va assegnata detta somma, giacchè, come visto, il pignoramento le impedisce di disporre della somma in contestazione.
Zucchetti SG srl
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Daniela Occhionero
TERMOLI (CB)20/04/2022 17:21RE: RE: RE: RE: atto di pignoramento dei crediti verso terzi
Gent.ma Redazione,
quindi le somme continuano comunque ad essere soggette al vincolo di indisponibilità (obblighi del custode) posto dal pignoramento ex art 72 bis, anche se il fallimento terzo pignorato non ha ottemperato all'ordine di pagamento nei 60 gg e Agenzia entrate riscossione non ha ancora proceduto ai sensi dell'art. 543 a notificare l'atto di citazione?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/04/2022 19:15RE: RE: RE: RE: RE: atto di pignoramento dei crediti verso terzi
Si perché il pignoramento presso terzi di una somma presuppone che il terzo C sia debitore di quella somma verso un soggetto B, che a sua volta è debitore del pignorante A, per cui il creditore pignorante chiede che quando dovuto dal terzo C sia a lui assegnato per soddisfarsi del suo credito nei confronti di B, creditore del pignorato C. Se C riconosce il suo debito verso B, per lui diventa indifferente pagare B o A, ma deve solo attendere che nel giudizio esecutivo sia stabilito a chi competa detta somma , ormai vincolata allaa soddisfazione di uno dei due.
Zucchetti Sg srl
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