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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
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Fabio Mora
Porto S.Giorgio (FM)06/09/2022 12:14Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
La rettifica formale dello stato passivo per cessione del credito o surroga - ai sensi dell'art. 115, comma 2, L.F. - va comunicata dal curatore ai creditori cessionari/surroganti istanti. In altre parole c'è un onere di comunicazione dell'avvenuta rettifica da parte del curatore agli istanti?
Ringrazio in anticipo per la cortese risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2022 19:31RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
La legge non prevede alcuna comunicazione ai creditori interessati, tuttavia è buona norma effettuarla in modo da far sapere al cessionario la sorte della sua richiesta.
E' vero che la rettifica dello stato passivo è posta dal secondo comma dell'art. 115 l. fall., non come l'atto principale che il curatore deve compiere, ma come una conseguenza della cessione o surroga intervenuta, che si traduce nel fatto che, come si esprime l'art. 115, il curatore attribuisca le quote di riparto ai cessionari, qualora, prima della ripartizione, i crediti ammessi sono stati ceduti e ricorrano gli altri requisiti probatori richiesti dalla norma, per cui il cessionario, ove la cessione non sia stata accolta potrebbe proporre reclamo avverso il progetto di riparto nel quale non viene incluso; ma costui non sa del riparto in quanto lo stesso, se non è stata effettuata la rettifica dello stato passivo, viene comunicato al cedente e non al cessionario. Per dare una quadratura al sistema diventa necessario, ove la domanda di subentro non venga accolta, che di tale decisione sia data comunicazione al creditore che ha presentato l'istanza, in modo che possa impuganre detto provvedimento ex art. 36 l. fall.; ovviamente, ove la domanda è accolta, il problema non si pone in quanto il cessionario sarà incluso nel progetto di riparto e riceverà la relativa comunicazione di cui all'art. 110 l. fall.
Zucchetti SG srl-
Antonietta Savino
Montemilone (PZ)28/09/2022 18:03RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Rettifica stato passivo E' una forma di successione nel credito da trattare ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall., per cui ottenuta la documentazione del caso, il curatore provvede alla "rettifica formale" dello stato passivo e nei riparti considera il cessionario, senza onere di comunicazione e/o richiesta di rettifica stato passivo al GD?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2022 18:43RE: RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Esatto.
Zucchetti SG srl-
Antonietta Savino
Montemilone (PZ)30/09/2022 11:53RE: RE: RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
GRAZIE
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Alessandra De Simone Sacca
REGGIO CALABRIA (RC)03/10/2022 10:11RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Buongiorno a tutti
io provvedo a comunicare a tutti i creditori tutte le rettifiche che intervengono sul passivo concorsuale.
Ciò in ragione del fatto che, sebbene la comunicazione della variazione non sia prevista dalla norma, la rettifica incide sui diritti del/i creditore/i (ed a maggior ragione del creditore cedente) ai quali credo debba essere consentito il rimedio dell'impugnazione.
A ciò si aggiunga che le norme di cui agli artt. 93 - 99 l.f. prevedono che ai creditori debba essere comunicato l'intero Stato passivo! E se così è, sotto un profilo logico - sistematico, appare dovuta anche la comunicazione di ogni sua successiva variazione, anche al fine di rendere effettivo il controllo sul riparto e quindi il diritto del creditore all'impugnazione.
Ringrazio sin d'ora per il cortese riscontro.
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2022 16:58RE: RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Come abbiamo detto nella prima risposta, e come lei concorda, la legge non prevede comunicazione al creditore cedente sella rettifica dello stato passivo ex art. 115 l. fall., ma abbiamo aggiunto che una tale comunicazione è opportuna per cui è bene che lei lo abbia sempre fatto, Ci permettiamo di dubitare sulla pertinenza alla fattispecie degli artt. 93 -99 che riguardano la formazione dello stato passivo as opera del giudice delegato, mentre nel caso lo stato passivo è già formato e dichiarato esecutive, le comunicazione di legge sono state già fatte e si tratta solo di sostituire un creditore ad un altro in vista del riparto a causa dell'avvenuta cessione; che controlla lo stesso curatore senza alcun intervento del giudice.
Zucchetti SG Srl
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Nicola Scuro
ROMA11/10/2022 18:23RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Una richiesta di precisazione su una fattispecie simile a quella descritta (in caso di LCA): cosa succede se la richesta di rettifica ex 115LF proviene dal cessionario del credito originario (a distanza di oltre due anni dalla data di deposito del passivo e a distanza di oltre 8 mesi dalla data di deposito del passivo modificato dopo l'esame delle domande tardive pervenute) e tuttavia il creditore originario NON era insinuato al passivo (pur ritualmente e tempestivamente avvisato dal CL)?
In tal caso, quale forma è richiesta al provvedimento (ovviamente di diniego per difetto del presupposto fondante l'istanza di rettifica) da parte del Commissario Liquidatore?
Nella fattispecie sono intercorse plurime cessioni lato creditore ma nessuno dei cedenti ha mai proposto domanda di insinuazione al passivo della procedura di LCA
Grazie per un riscontro e un cordiale saluto
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2022 20:11RE: RE: Rettifica dello stato passivo ex art. 115 L.F.
Il secondo comma dell'art. 115 l. fall. è dettato per il fallimento e la norma non è richiamata nella disciplina della liquidazione coatta, ove può essere applicata per analogia, anche se le modalità di accertamento del passivo come quelle del riparto in questa procedura siano diverse.
Ad ogni modo, anche ad applicare detta norma alla procedura di lca, il presupposto per la rettifica in favore del cessionario è l'ammissione al passivo del cedente, al quale, appunto, il cessionario si sostituisce nella ripartizione delle somme. Mancando tale ammissione, indipendentemente da come si proceda alla formazione dello stato passivo, la domanda del cessionario non può che essere respinta e, questi, non può fare altro che presentare una domanda tardiva di insinuazione legittimando la sua posizione di cessionario con la dovuta documentazione.
Nella lca, infatti, la fase iniziale della formazione dello stato passivo è attribuita al commissario, ma, a norma del secondo comma dell'art. 208 l. fall. " Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", per cui, posto che sicuramente è stato chiuso lo stato passivo, il cessionario deve presentare domanda tardiva o supertardiva.
Zucchetti SG srl
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