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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
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Maria Caterina Colica
VIBO VALENTIA03/07/2014 20:52Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
Buonasera,
sono stata autorizzata - sia dal Comitato dei Creditori sia dal GD - a dare mandato ad un ingegnere al fine di integrare il proprio elaborato peritale, acquisito alla procedura fallimentare dagli atti di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto lo stesso bene, dichiarata improcedibile.
Ho redatto formale atto di incarico, sottoposta già all'attenzione del GD per quanto concerne la formulazione dei quesiti.
Prima di procedere al materiale conferimento dell'incarico, ho avuto un dubbio: non avendo la procedura liquidità, posso chiedere che il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio per quanto concerne detto conferimento incarico?
Grazie mille.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/07/2014 18:52RE: Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
Classificazione: SPESE / SPESE A DEBITO O ANTICIPATE GR. PATROCINIOIl gratuito patrocinio è richiesto per le spese di una controversia giudiziaria, nel mentre nel caso, se abbiamo ben inteso, si tratta di dare incarico ad un perito per integrare la relazione di stima di un immobile, per cui questi ha la figura di uno stimatore e non di un consulente tecnico nel processo.
In questi casi trova applicazione l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 che regola il sostenimento delle spese della procedura fallimentare quando tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, precisando che alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato (la Corte Cost. con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore);
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Le spese del perito dovrebbero rientarre tra quelle anticipabili dall'erario di cui alla lett. c).
Per le modalità realizzative di questo fine, si rivolga valla Cancelleria.
Zucchetti Sg Srl
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Maria Caterina Colica
VIBO VALENTIA08/07/2014 17:02RE: RE: Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
Buonasera,
ai fini dell'applicazione dell'art. 146 DPR 115/2002 è comunque necessaria l'attestazione da parte del GD della mancanca di liquidità?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2014 20:29RE: RE: RE: Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
No, è un rapporto tra lei e la cancelleria che apre anche il campione relativo.
Zucchetti SG srl
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Massimo Marchetta
ROMA12/07/2014 12:21RE: RE: Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
Buongiorno a tutti.
Mi inserisco in questa conversazione per rilevare quella che mi sembra, apparentemente, una incongruenza nelle risposte fornite in questo Forum.
Con riferimento alla risposta fornita dalla Redazione alla collega Maria Caterina Colica, in merito all'argomento in oggetto, viene riferito che "Le spese del perito dovrebbero rientare tra quelle anticipabili dall'erario di cui alla lett. c) ..." dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 e cioè: "c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato".
Tuttavia, in altra discussione (cfr. risposta di Zucchetti SG del 08/07/2014 08:21 in discussione "Nomina perito immobiliare" aperta da dott. Vaifro Calvetti in "Attivo e contabilità") viene riferito che "... proprio il fatto che ora la nomina (N.d.R. dello stimatore) è attribuita al curatore permette di superare ogni passato dubbio sul ruolo dello stimatore, che sicuramente non può essere considerato un CTU".
Sulla base di questa seconda risposta, per deduzione, ritengo che se lo stimatore (o, più in generale, il coadiutore) "sicuramente non può essere considerato un CTU", allora non è un ausiliare del magistrato e, conseguentemente, il suo compenso non potrà essere anticipato dall'Erario ai sensi dell'art. 146, lett. c), DPR 115/2002.
A supporto di ciò, riferisco la seguente esperienza personale. Istanza di nomina di un coadiutore (architetto per la stima di beni immobili) nell'ambito di una procedura priva di fondi. Il magistrato ha così provveduto:
"Autorizza il Curatore alla nomina del tecnico indicato ... Precisa che il pagamento del consulente non può essere posto a carico dell'Erario non rivestendo la qualifica di ausiliario del giudice ex art. 146 T.U. n. 115/2002".
Ringrazio tutti per l'attenzione e per il tempo che vorrete dedicare a questa mia precisazione.
Cordiali saluti.
Massimo Marchetta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/07/2014 11:34RE: RE: RE: Ammissione gratuito patrocinio Ingegnere da nominare per integrazione perizia tecnica acquista agli atti.
Classificazione: CURATORE / DELEGATI E COADIUTODIA nostro avviso non vi è alcuna incongruenza tra le due risposte da lei richiamate. E' pacifico che lo stimatore non sia un CTU perchè non è nominato dal giudice né svolge il ruolo di consulente tecnico in una causa, tuttavia ai fini delle spese prenotate a debito pensiamo che comunque lo stimatore rientri nella tra gli ausiliari del magistrato, non dovendosi dare a questa espressione un significato ristretto alle sole figure dei collaboratori del giudice.
A questa conclusione noi siamo scientemente pervenuti analizzando la decisione della Corte Costituzionale 28.4.2006 n. 174, che si è espressa sulla posizione del curatore in caso di mancanza di attivo. Dicono testualmente i giudici costituzionali: "L'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che, nella procedura fallimentare, che si apre con la sentenza dichiarativa di fallimento e cessa con la chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario (comma 1), precisando che sono anticipati dall'Erario, fra l'altro, «le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato» (comma 3, lettera c), senza contenere alcuna indicazione circa l'anticipazione delle spese e degli onorari al curatore, il quale, sulla base della vigente normativa, ove non sia possibile una interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, della locuzione «ausiliari del magistrato», non ha diritto a tale anticipazione per l'attività svolta. Il curatore è organo della procedura fallimentare, con il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 legge fall.), e ad esso va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice. Infatti, malgrado il curatore sia nominato dal giudice e con lui collabori, egli è un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice".
Alla luce di queste considerazione la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, di modo che, secondo il giudice delle leggi, il curatore, pur non essendo un ausiliario del giudice, ai fini delle spese prenotate a debito va compreso in questa categoria, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento con altri professionisti. Non a caso, i giudici remittenti la questione alla Corte (Il Tribunale di Palermo) avevano sottolineato testualmente che in tema di patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare, nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario - qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente - le spese e gli onorari liquidati al curatore, viola l'art. 3 della Costituzione, "perché il curatore fallimentare rimarrebbe l'unico soggetto, in caso di fallimento privo di attivo, a non essere retribuito per l'attività svolta, determinandosi così una disparità di trattamento con tutti gli altri soggetti che prestano la propria opera a favore della massa - stimatori, consulenti contabili e fiscali, notai, avvocati, ecc. - e che vengono retribuiti con compensi posti a carico dell'Erario".
Abbiamo ritenuto- pensiamo fondatamente- di estendere le considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale per il curatore allo stimatore (che il Trib. Palermo già riteneva incluso tra gli ausiliari), anche questi ausiliario della giustizia e non giudice e, in più, affidatario di un incarico occasionale e temporaneo, dando una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 146 cit. che si impone, altrimenti bisognerebbe sollevare una analoga eccezione di illegittimità costituzionale per lo stimatore, che sarebbe l'unico collaboratore a restare ingiustificatamente fuori dalla previsione normativa.
Ovviamente quanto detto non esclude che altri la possano pensare diversamente, ma ci permettiamo di suggerire di leggere la citata sentenza della Corte Costituzionale prima di affermare che lo stimatore non riveste la qualifica di ausiliario del giudice ex art. 146 T.U. n. 115/2002.
Zucchetti SG Srl
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