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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
TRANSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO - PARERE NON FAVOREVOLE DEL COMMISSARIO
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Loreta Bianco
MANTOVA30/06/2021 19:40TRANSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO - PARERE NON FAVOREVOLE DEL COMMISSARIO
Buonasera,
sono Liquidatore di un concordato preventivo e ho sottoposto al CDC nonchè al Commissario giudiziale istanza di autorizzazione alla conclusione di una transazione con un creditore.
L'importo oggetto della transazione corrisponde all'importo del credito già previsto e svalutato in sede di Piano, poi approvato dai Creditori.
Il credito risultante dalla contabilità è superiore ma il debitore ha proposto una transazione a saldo e stralcio in quanto ha sollevato una serie di contestazioni in merito ai lavori eseguiti dalla Società, ora in concordato.
Il Comitato dei Creditori ha autorizzato tale transazione anche sulla base del mio parere favorevole alla conclusione della stessa (parere che si basava principalmente: sul fatto che l'importo corrispondesse a quanto già previsto nel piano, sui rischi e sui tempi connessi ad un'eventuale azione giudiziaria).
Il Commissario mi ha, tuttavia, informato che non è disposto a dare l'assenso alla stipula della transazione in quanto la cifra offerta sarebbe bassa e ritiene le contestazioni generiche. Ritiene anche che potrebbero scaturire dei rischi professionali in relazione alla svalutazione operata.
Viceversa io, pur comprendendo le ragioni del Commissario, ma tenendo in considerazione l'alea, i rischi e i tempi di un giudizio, sono propensa alla stipula della transazione anche in considerazione del fatto che ritengo "meno rischioso" adempiere a quanto contenuto nel Piano ed assentito dal CDC.
Se tale disaccordo permanesse, come dovrei comportarmi? dovrei richiedere l'intervento del Giudice Delegato o quantomeno sottoporgli la questione prima della stipula della transazione?
Ringraziando anticipatamente, saluto cordialmente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/07/2021 18:55RE: TRANSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO - PARERE NON FAVOREVOLE DEL COMMISSARIO
Salva diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione del concordato, il commissario giudiziale non ha il potere di autorizzare gli atti svolti dal liquidatore ma semplicemente quello, come precisa il primo comma dell'art. 185 l. fall., di sorvegliare l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione e di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Il commissario, cioè, non è parta attiva della liquidazione, ma deve solo controllare che questa avvenga secondo le modalità prescritte nel provvedimento di omologa e, comunque riferire al giudice eventuali violazioni che determinino pregiudizio per i creditori.
Per la verità il liquidatore non avrebbe bisogno neanche dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dato che l'art. 182, co. 4,richiede l'autorizzazione del comitato per "le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco". Ad ogni modo, nel suo caso, ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori, salvo- si ripete- che il decreto di omologa non disponga diversamente, può non tener conto del diniego del commissario.
Se vuole essere più cautelativo può rappresentare la situazione di contrasto al giudice delegato chiedendo di risolvere la vertenza, con il rischio che il giudice dichiari non rientrare nei suoi compiuti tale attività (in questa fase non è previsto un reclamo del tipo di quello di cui all'art. 36 l. fall.) e comunque che il liquidatore non ha bisogno dell'autorizzazione del commissario. Ovviamente un contrasto tra organi della procedura non è bello e tanto meno è opportuno che sia rappresentato al giudice, ma se continua diventa inevitabile, anche perché, se non lo fa lei è molto probabile che il commissario riferisca, nell'ambito dei poteri sopra richiamati, al giudice paventando un pregiudizio per i creditori.
Zucchetti SG srl
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