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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Comitato dei Creditori
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Micaela Marcelli
POGGIBONSI (SI)06/12/2016 14:11Comitato dei Creditori
Buongiorno,
sono curatore di una procedura Fallimenate seguita da un comitato dei creditori costituito da 3 membri che hanno già nominato il Presidente, volevo sapere se:
- è corretto l'utilizzo da parte del curatore della mail pec della procedura per presentare l'istanza al Presidente chiedento il parere del Comitato dei Creditori;
- tutte le successive istanze che il Curatore presenta al Comitato per richiedere il parere dello stesso devono essere oggetto di deposito telematico fra gli atti della procedura, oppure restano fra i documenti che gestisce il Curatore;
- nelle istanze presentate al GD per le materie ove è previsto il parere del GD è obbligatorio indicare il parere espresso preventivamente dal Comitato dei Creditori.
Ringrazio anticipatamente e porgo distiti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2016 19:42RE: Comitato dei Creditori
Il silenzio della legge sul mezzo di comunicazione tra curatore e comitato dei creditori da un lato, e l'utilizzo sempre più massiccio e vantaggioso della Pec da parte del curatore per comunicare con i creditori, dall'altro, inducono a ritenere che, ove il presidente del comitato abbia fornito al curatore il suo indirizzo, Pec, possa essere utilizzato questo strumento anche nelle comunicazioni tra loro. Oltre tutto, già l'art. 41 prevede che i singoli membri possano utilizzare per esprimere il voto qualsiasi "mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto" e il nuovo quinto comma dell'art. 40 dispone che "Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti…"; ed ancora vi sono dei casi in cui l'utilizzo della Pec diventa quasi indispensabile; si pensi, ad esempio, all'ult. comma dell'art. 33, per il quale il rapporto va trasmesso via Pec al Registro delle Imprese e a tutti i creditori a terzi aventi diritto, unitamente alle osservazioni mosse dal comitato dei creditori. Orbene è vero che le osservazioni del comitato vanno depositate in cancelleria, ma seguendo questa regola, il curatore dovrebbe interpellare la cancelleria per sapere se sono pervenute osservazioni, in caso positivo recarsi a prenderle in cancelleria e scannerizzarle perché deve trasmetterle via Pec ai creditori e al Registro delle Imprese, per cui diventa più lineare che venga utilizzato lo stesso strumento per comunicare con i comitato dei creditori e per farsi trasmettere direttamente le osservazioni- visto che ora il curatore è addirittura il destinatario delle domande di insinuazione- e poi depositare le stesse in cancelleria.
Il comitato, infatti, non dà solo pareri, ma anche autorizzazioni (molte di quelle che prima della riforma erano di competenza del giudice delegato), sicchè quando un atto deve essere autorizzato dal comitato è chiaro che deve risultare in cancelleria che l'autorizzazione è stata concessa, così come, quando è richiesto un preventivo parere su una istanza su cui deve decidere il giudice delegato, questi deve sapere che il parere è stato rilasciato e deve poterlo verificare, in particolare quando la legge richiede il parare favorevole.
Zucchetti SG Srl
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