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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
pagamento IVA prededuzioni
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Goffredo Caverni
San Giuliano Terme (PI)17/06/2016 19:26pagamento IVA prededuzioni
AD UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (AMMESSA MA MAI OMOLOGATA) SEGUE QUELLA FALLIMENTARE.
AL CREDITO DEL PROFESSIONISTA CHE HA ASSISTITO IL DEBITORE NELLA FASE DI CONCORDATO, VERIFICATO IL COLLEGAMENTO OCCASIONALE E FUNZIONALE CON LA PROCEDURA CONCORSUALE, E' STATA RICONOSCIUTA LA PREDEDUZIONE.
DOVENDO ORA PROCEDERE AD UNA RIPARTIZIONE PARZIALE, CHE COINVOLGE NECESSARIAMENTE ANCHE TALE CREDITO (PAGAMENTO INTEGRALE) EMERGE, A MIO AVVISO, LA PROBLEMATICA DEL PAGAMENTO INTEGRALE ANCHE DELL'IVA SULLA FATTURA CHE ANDRA' AD EMETTERE IL PROFESSIONISTA.
RITERREI DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL SOLO IMPONIBILE IN QUANTO LA PREDEDUZIONE NON CREDO POSSA ESSERE RICONOSCIUTA ANCHE ALL'IVA.
IN UN CONTESTO CONCORSUALE I CREDITI SI SUDDIVIDONO IN CHIROGRAFARI, PRIVILEGIATI, PREDEDUCIBILI E DI MASSA (NON CONCORSUALI).
SE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E' RESA IN FAVORE DEL FALLITO IN EPOCA ANTERIORE AL FALLIMENTO, L'EVENTO GENERATORE DEL CREDITO IVA RIMANE GENETICAMENTE RICONDUCIBILE ALL'ATTIVITÀ DEL FALLITO E NON DEL CURATORE.
IL RICONOSCIMENTO DELLA PREDEDUZIONE NON FA DIVENIRE IL CREDITO DI MASSA O NON CONCORSUALE (CUI VERREBBE ASSOCIATO L'INTEGRALE PAGAMENTO DELL'IVA, CHE VIENE QUINDI PAGATA NON IN QUANTO PREDEDUCIBILE MA PER LA NATURA NON CONCORSUALE).
RITENENTE CORRETTO TALE COMPORTAMENTO?
Grazie della vostra collaborazione e cordiali saluti.
Goffredo Caverni
dr. commercialista in Pugnano, San Giuliano Terme (PI)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/06/2016 20:26RE: pagamento IVA prededuzioni
Lei ripropone una catalogazione dei crediti non più adeguata alla realtà normativa successiva alla riforma del 2006. in precedenza, infatti, si poteva contrapporre alla categoria dei debiti concorsuali- costituenti l'ammontare delle pretese dei partecipanti al concorso, perchè riferibili all'attività posta in essere dal debitore in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, e come tali destinati ad essere soddisfatti in moneta fallimentare- i debiti di massa, cioè facenti capo alla massa fallimentare, non individuati ma elencati nelle spese (comprese quelle anticipate dall'Erario) e nei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per l'eventuale esercizio provvisorio di impresa; comunque, se l'art. 111 n. 1 l.f., aveva solo delineato la generale categoria dei crediti di massa, il legislatore si era, invece, preoccupato di definire i crediti in esame con specifico riguardo al momento satisfattivo, stabilendo che essi ricevono un trattamento comune, consistente nella loro soddisfazione con prelazione assoluta rispetto a quelli concorsuali. Da qui era nata l'espressione "prededuzione"- coniata dal gergo forense ed estranea alla letterale formulazione della legge- che costituiva non un elemento sostanziale individuante dei crediti di massa, ma una qualificazione processuale, che giustifica un trattamento prioritario dei crediti rientranti nella categoria dei crediti di massa. La prededuzione stava, in sostanza, a significare che i crediti definiti di massa in considerazione, per lo più, della loro contrazione nell'interesse della massa, fruivano del diritto di essere soddisfatti, fossero essi o meno intrisecamente muniti di cause di prelazione, con preferenza assoluta rispetto agli altri crediti concorrenti nell'ambito del processo fallimentare cui si riferivano.
Con la riforma il termine predeuzione è stato sostantivizzato per indicare la categoria dei crediti di massa, per cui vi è ora una sovrapposizione di concetti tra debiti (o crediti) di massa e prededuzione, estesa anche ad altre procedure purchè il credito relativo sia nato in occasione o in funzione delle stesse (art. 111, co. 2)..
Questa piccola digressione serve a far capire come nell'attuale sistema, nel momento in cui un credito sia definito come prededucibile dalla legge o si accerti che un credito, per il momento o per la funzione in cui è sorto, sia da considerare prededucibile, tale qualifica copre l'intero credito, che lo contrappone ai crediti concorsuali; ecco allora che un credito del professionista di natura concorsuale gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. per il capitale, del privilegio di cui all'art. 2749 c.c. per gli interessi e del privilegio di cui all'art. 2758, co. 2, c.c. per la rivalsa Iva, e di nessun privilegio per cassa previdenza (a meno che non si tratti di commercialista), nel mentre un credito del professionista prededucibile gode della prededuzione per tutte le voci; queste riacquistano rilevanza ove l'attivo non sia sufficiente a soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni, perché, in quel caso, a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis l.f., diventa necessario graduare i crediti prededucibili, per cui bisognerà scindere le varie voci di ciascun credito per assegnare ad ognuna di essa la sua collocazione in modo da effettuare il pagamento secondo l'ordine di legge.
Zucchetti Sg srl
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Goffredo Caverni
San Giuliano Terme (PI)22/06/2016 10:40RE: RE: pagamento IVA prededuzioni
Buongiorno,
Vi ringrazio della valida e rapida risposta.
Cordiali saluti.
Goffredo Caverni
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