Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

decorrenza degli interessi legali nel riparto finale

  • Fulvi Firmi Dina

    Santa Maria Imbaro (CH)
    19/09/2017 09:49

    decorrenza degli interessi legali nel riparto finale

    Nella predisposizione del piano di riparto finale, agli ex dipendenti insinuati bisogna riconoscere e calcolare la rivalutazione monetaria e calcolare gli interessi legali sull'importo richiesto in privilegio art. 2751 bis n°1; la decorrenza temporale per il calcolo della rivalutazione monetaria va dal momento in cui sorge il credito alla data di esecutività dello stato passivo, mentre quella per il calcolo degli interessi legali, sempre dal momento in cui sorge il credito fino alla data di dichiarazione del fallimento o fino alla data di deposito del programma di riparto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2017 20:10

      RE: decorrenza degli interessi legali nel riparto finale

      Esatta la sua considerazione quanto alla rivalutazione. Per quanto riguarda gli interessi
      trova applicazione l'art. 2749 c.c., come integrato dall'ult. comma dell'art. 54, essendo il credito dei dipendenti assistito da privilegio generale. Di conseguenza il dies ad quem della decorrenza degli interessi post fallimentari- che nell'art. 2749 c.c è rapportato alla data della vendita, - è da individuare oggi nella "data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
      Zucchetti Sg Srl
      • Fulvi Firmi Dina

        Santa Maria Imbaro (CH)
        20/09/2017 11:33

        RE: RE: decorrenza degli interessi legali nel riparto finale

        Mentre gli interessi pre-fallimentari a chi spettano? e qual è la decorrenza temporale?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/09/2017 19:45

          RE: RE: RE: decorrenza degli interessi legali nel riparto finale

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, gli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolati dall'art. 2749 c.c. (modificato quanto alla decorrenza finale dall'ult. comma dell'art. 54 l.f.). In base alla norma civilistica, pertanto, il privilegio accordato al credito per capitale si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (o di fallimento) e per quelli dell'anno precedente", oltre che a quelli maturati successivamente al tasso legale fino al primo riparto in cui il creditore partecipa.
          Di conseguenza, i lavoratori dipendenti possono chiedere di essere ammessi in privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale, per gli interessi al tasso convenzionale maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente e in privilegio con lo stesso grado per gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
          Dal combinato disposto dell'art. 55, co. 1, l.f., che sospende il decorso degli interessi con la dichiarazione di fallimento "a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente" edel terzo comma dell'art. 54, per il quale "l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento", si deduce che solo gli interessi contemplati da dette norme sono dovuti, con la collocazione ivi indicata, sicchè non sono dovuti gli interessi sui crediti privilegiati anteriori all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, né la differenza tra interessi convenzionali e interessi legali.
          Zucchetti Sg Srl