Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RATEI 13° E 14° E FONDO DI GARANZIA INPS

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    29/05/2023 13:05

    RATEI 13° E 14° E FONDO DI GARANZIA INPS

    Buongiorno e grazie anticipate per la risposta.
    Il credito del lavoratore subordinato per i ratei di 13° e 14° mensilità vanno inseriti al passivo col privilegio per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex articolo 2751 bis n° 1 del C. C. e dell'articolo 2 del D. Lgs. 27/01/1992 n° 80?

    Il testo della norma è il seguente:
    Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.
    1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
    titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
    del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

    non c'è dubbio che il credito in questione sia diverso dal TFR. Il dubbio verte sul fatto che sia inerente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/05/2023 19:46

      RE: RATEI 13° E 14° E FONDO DI GARANZIA INPS

      L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Successivamente con il d.lgs 27.01.1992 n. 80 l'operatività del Fondo di garanzia è stata estesa ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono i termini indicati nell'art. 2.
      Pertanto l'intervento del Fondo è duplice, uno riguarda il pagamento del TFR e l'altro il pagamento degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente; di modo che la norma non riguarda la tredicesima o quattordicesima. Ad ogni modo, per il fallimento, una volta distinto il TFR dalle mensilità, poco interessa che l'Inps anticipi le ultime tre mensilità di calendario o la tredicesima o quattordicesima, in quanto il fallimento deve comunque pagare, e sempre con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., anche queste voci, sicchè se le anticipa l'Inps, il fallimento pagherà le stesse a tale ente e non al lavoratore che le ha insinuate.
      Zucchetti SG srl .
    • Luigi Lucchetti

      ROMA
      30/05/2023 19:54

      RE: RATEI 13° E 14° E FONDO DI GARANZIA INPS

      Grazie per la risposta.
      Il punto è che per i ratei di 13° e 14°, come curatore, avevo escluso l'ammissione del credito ponendolo a carico del Fondo di Garanzia e l'avvocato del lavoratore ha presentato osservazioni al progetto di stato passivo. Se non intendo male, anche la vostra risposta concorda con la mia posizione adottata nella predisposizione del progetto di stato passivo e, cioè, che si deve avere riguardo esclusivamente al profilo temporale e che il concetto di inerenza non estende la garanzia del Fondo INPS anche ai ratei di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che sarebbero stati pagati con la 13° e la 14° mensilità.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        31/05/2023 20:14

        RE: RE: RATEI 13° E 14° E FONDO DI GARANZIA INPS

        Una cosa sono i diritti che il lavoratore può azionare per l'ammissione al passivo, e questi comprendono anche la tredicesima e quattordicesima dovute e non pagate, altra cosa sono le voci che il Fondo dell'Inps può anticipare. E' esatto quindi dire che anche noi abbiamo escluso che nel calcolo delle tre ultime mensilità anticipabili dall'Inps rientrino la tredicesima e quattordicesima, tuttavia queste voci non vanno escluse dallo stato passivo (né dal progetto di stato passivo)perché sono crediti che il lavoratore ha diritto a far valere. Ad ogni modo è errata l'esclusione "ponendole a carico del Fondo fdi garanzia" perché l'ammisisone al passivo è il presupposto per l'intervento del Fondo (per le voci per le quali opera), che poi si surroga nella posizione del dipendente.
        Zucchetti SG srl