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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Chiusura del fallimento del socio di una S.n.c.
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Lorenzo Casali
RIMINI11/04/2011 11:12Chiusura del fallimento del socio di una S.n.c.
La sentenza di fallimento di una s.n.c. dichiarata nell'anno 2007 ha prodotto (art. 147 L.F.) il fallimento anche dei relativi soci.
Visto che nel fallimento di un socio è esaurita l'attività di liquidazione dell'attivo è possibile chiudere il fallimento del socio e lasciare aperto quello della società visto che in quest'ultimo ci sono delle cause in corso?
Si precisa che il fallimento è stato dichiarato nel dicembre 2007 e pertanto è applicabile la legge fallimentare modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, per cui è applicabile l'art. 118, 2° comma, che prevede che "... la chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147 L.F., salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale..", ma nel mio caso prima chiudo quello del socio ed in un secondo momento quello della società...è possibile?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2011 20:58RE: Chiusura del fallimento del socio di una S.n.c.
La questione da lei proposta- consistente nello stabilire se possa essere disposta la chiusura della procedura a carico di un socio, per il verificarsi una delle ipotesi di cui all'art. 118, quando siano ancora presenti esigenze che giustifichino la permanenza della procedura concorsuale a carico della società- non ci risulta trattata in giurisprudenza, neanche nel vigore della vecchia legge.
In passato una autorevole dottrina (Nigro) ha affermato che, pur non essendo richiesta la contestualità tra la chiusura del fallimento sociale e quella del fallimento del socio, quest'ultimo, "date le sue caratteristiche di fallimento accessorio e dipendente..., così come è dichiarato contemporaneamente a quello della società, o dopo, può chiudersi solo contemporaneamente o dopo la chiusura della procedura a carico della società: mai prima".
Questa affermazione non è a nostro parare convincente perché non vi è alcuna incompatibilità concettuale alla chiusura asincrona del fallimento del socio rispetto a quello sociale specie nel caso prospettato della chiusura ai sensi del n. 3 dell'art. 118. La smentita all'incompatibilità di una chiusura del fallimento personale anteriore a quello sociale viene, a nostro parare, dall'art. 154, per il quale ciascuno dei soci falliti può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento; il che può comportare, oltre alla chiusura del fallimento del socio concordatario, la chiusura del fallimento sociale, ma anche la sua sopravvivenza (ipotesi normale). E' vero che questa norma attiene alla cessazione del fallimento per concordato, e non per una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118, ma questo dimostra come il legislatore non abbia concettualmente escluso la possibilità della sopravvivenza del fallimento sociale a quello del socio; da ciò si può trarre il principio generale che tale fenomeno non è incompatibile con quel nesso genetico che lega il fallimento della società e quello dei soci.
Del resto, se così non fosse, quella originaria dipendenza ed accessorietà del fallimento dei soci (su cui si fonda la tesi qui contestata) dovrebbe operare anche in senso inverso, impedendo la sopravvivenza del fallimento del socio a quello della società, che, invece, è possibile nei casi di chiusura del fallimento sociale per una delle ipotesi previste nei nn. 3 e 4 (il secondo comma dell'art. 118 prevede, infatti che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147 L.F., salvo…").
Il problema, allora, va visto non tanto in termini cronologici, quanto in termini di utilità, in presenza di una causa di chiusura, al mantenimento di una procedura in vista delle finalità che essa persegue. Posto che tali finalità vanno individuate, per il fallimento del socio, nella soddisfazione dei creditori sociali e di quelli particolari, si potrà, a nostro parere, procedere alla chiusura del fallimento del socio ove la procedura abbia esaurito entrambe le sue finalità (o sia rilevata l'impossibilità, o l'ulteriore impossibilità, di raggiungerle) e non sussista alcuna ragione, di ordine processuale o sostanziale, che richieda la sua continuazione, indipendentemente dalla sopravvivenza di altri fallimenti collegati.
Venute, infatti, meno le ragioni che giustificavano il fallimento del socio, emerge l'interesse dello stesso a non veder protratta una procedura che comporta gravi limitazioni, anche di carattere personale, a suo carico ed ottenere la riabilitazione; e questo interesse non può essere subordinato alla chiusura del fallimento sociale, perchè se è vero che egli è fallito non per una sua personale insolvenza bensì in conseguenza del fallimento sociale, è altrettanto vero che la "sanzione" a suo carico è stata scontata.
Zucchetti Sg Srl
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)30/06/2016 18:10RE: RE: Chiusura del fallimento del socio di una S.n.c.
Buona sera.
Mi riallaccio a questa interessante discussione per chiedere il Vostro gentile parere su un caso simile.
Si tratta infatti di un fallimento di un'impresa individuale successivamente esteso a due persone fisiche riconosciute "soci occulti".
I due "nuovi" falliti, tramite parenti, hanno recentemente fatto pervenire una proposta alla curatela con cui verserebbero una certa somma a condizione che la curatela cessi alcune azioni revocatorie relative ad atti posti in essere nell'imminenza del loro fallimento.
L'obiettivo dei falliti è chiaramente rivolto alla chiusura del fallimento di ciascuno per cui la procedura proseguirebbe nei confronti dell'imprenditore fallito.
Premesso che concordo pienamente con la risposta fornita al quesito del Collega Casali, credo che nel "mio" caso non ci dovrebbe essere dubbio alcuno sul poter chiedere la chiusura di un singolo socio perché questo fallimento non risulta dichiarato nei confronti di una società di persone (la società di fatto comunque è esistita) e potrebbe essere considerato come il fallimento di tre persone fisiche.
Ringrazio sin da subito per la risposta che vorrete fornire a me ed al Forum. Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2016 20:06RE: RE: RE: Chiusura del fallimento del socio di una S.n.c.
Va fatta una premessa chiarificatrice. Quando viene dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale e poi il fallimento viene esteso, come lei dice, a soci occulti, in realtà si dichiara il fallimento ad una società di fatto occulta e quello dei soci illimitatamente responsabili della stessa, in conformità della previsione di cui al comma quinto dell'art. 147 l.f.. Ossia il ragionamento che ha portato alla dichiarazione di fallimento dei c.d. due soci occulti è il seguente: l'attività esercitata dall'imprenditore apparentemente individuale Tizio veniva in realtà svolta in società di fatto tra Tizio, Caio e Sempronio, per cui va dichiarato il fallimento di questa società, da cui discende per caduta la dichiarazione di fallimento dei tre soci, senza la necessità di indagare se costoro sono imprenditori o se versano in stato di insolvenza, ma per il semplice fatto di essere soci illimitatamente responsabili di una società di fatto; ovviamente poiché Tizio era stato già dichiarato fallito- ed un fallito non può, in pendenza di fallimento, essere dichiarato nuovamente fallito per il principio della collettività oggettiva e soggettiva- non è stato dichiarato nuovamente il fallimento di Tizio, ma semplicemente quello della sdf tra i tre e degli altri due soci Caio e Sempronio. Se la sentenza di fallimento non contiene l'espressa dichiarazione di fallimento della sdf, vuol dire che vi è stata un lapsus e deve fare comunque conto che è stato dichiarato il fallimento anche della società, per cui, ad esempio, deve procedere alla formazione dello stato passivo della stessa.
Tanto premesso, il problema che lei pone, prima ancora della chiusura, attiene alla operazione che i parenti propongono e deve afre una valutazione in concreto, tenendo conto dell'importo che sono disposti a versare, del valore degli atti revocabili, delle possibilità di esito positivo, ecc. se è conveniente per la massa accettare questa proposta o proseguire nelle revocatorie.
Una volta liquidato l'attivo dei singoli soci si pone il problema della chiusura anticipata del fallimento personale e per questo valgono le considerazioni svolte nella risposta precedente.
Zucchetti SG srl
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