Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

istanza ex art. 86 comma 2 da parte di un socio della fallita

  • Francesca Farinella

    Palermo
    11/10/2017 14:07

    istanza ex art. 86 comma 2 da parte di un socio della fallita

    Salve,
    come da oggetto ho ricevuto un'istanza assolutamente generica alla consultazione della documentazione contabile del fallimento, da parte di un socio della srl fallita (di cui sono curatore).
    A tacere della circostanza che il soggetto, sebbene non lo abbia indicato nell'istanza riveste anche la qualità di liquidatore dell'impresa fallita, sarei dell'avviso di rispondere, tenuto conto della assoluta genericità della richiesta, chiedendo di indicare specificatamente quale, tra la documentazione a suo tempo depositata, necessita di essere consultata e di integrare la domanda indicando, nella rilevata qualità di socio, le circostanze idonee a provare quale sia l'interesse specifico ed attuale della richiesta (ABETE 06, 504).

    La dottrina ha infatti ritenuto sul punto che la disciplina invocata debba coordinarsi con l'art. 90, comma 3 LF..
    Vi chiedo pertanto se siete a conoscenza di motivi che ostino alla consultazione da parte del socio di una società fallita ovvero se io invece sia tenuto a concedere l'esame anche senza le sopra riportate integrazioni.
    Non ho rinvenuto infatti nè nell'art. 86 ne nell'art. 90 alcuna indicazione della legittimazione del socio.
    Ciò in quanto, tenuto conto che l'art. 86 attribuisce al Curatore il potere di esibizione senza passare per il vaglio del GD, mentre ai sensi dell'art. 90 l'autorizzazione deve essere concessa dal gd, la competenza ad evadere la richiesta del socio spetterà al curatore ovvero al gd.
    Grazie
    Saluti

    Grazie
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2017 19:16

      RE: istanza ex art. 86 comma 2 da parte di un socio della fallita

      Il fatto che il richiedente si qualifichi socio e non liquidatore della società fallita non dovrebbe automaticamente questo secondo ruolo se al curatore risulta che il soggetto un questione fosse il liquidatore della società, nel qual caso egli è il legale rappresntante della società fallita per cui ha i diritti riservati dall'art. 86 e dall'art. 90 al fallito., con conseguente diritto a consultare la documentazione.
      Qualora invece non si ritenga di seguire questa via e si faccia leva sulla qualifica di socio, il discorso diventa più complesso, anche se alla fine, come si vedrà porta alla stessa conclusione.
      Va premesso che il secondo comma dell'art. 86 riguarda le scritture contabili del fallito (quelle che questi deve produrre quando chiede il fallimento in proprio ex art. 14 o comunque produrre nel termine indicato nella sentenza di fallimento, ex art. 16) e altra documentazione richiesta dal curatore e a questi consegnata, nel mentre l'art. 90 riguarda il fascicolo fallimentare nel quale vanno conservati "tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente".
      Questa differenza di fondo comporta differenti regolamentazioni quanto alla consultazione della documentazione oggetto delle due norme; invero mentre nell'art. 86 si prevede che "il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto, nell'art. 90, quarto comma, si dice che "altri creditori ed terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse" e che è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
      Questa diversa dizione fa capire che la necessità di indicare specificatamente quale, tra la documentazione a suo tempo depositata, necessita di essere consultata ecc., è rilevante per la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 90, nel mentre ai fini della consultazione della documentazione di cui all'art. 86 è sufficiente che il terzo dimostri di avere diritto alla consultazione, ossia deve indicare la fonte contrattuale o la qualifica da cui deriva, secondo il diritto ordinario, il suo diritto a consultare le scritture contabili della società, incontrando quindi gli stessi limiti che incontra chiunque nell'accesso alle scritture contabili di una società in bonis.
      Orbene, lei non ci dice la tipologia della società fallita, ma presumiamo che si tratti di una srl e l'art. 2476, co,2, concede ai soci che non hanno partecipato all'amministrazione il diritto di consultare, anche tramite professionsiti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
      Zucchetti SG srl