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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
rottamazione e saldo e stralcio in caso di fallito a titolo personale
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Paolo Cristofaro
Rende (CS)26/11/2019 11:32rottamazione e saldo e stralcio in caso di fallito a titolo personale
Salve,
avrei bisogno di delucidazioni rispetto al seguente caso:
a fronte delle dichiarazione di fallimento di una società s.n.c. , il fallimento si è esteso anche ai soci a titolo personale. Si è così proceduto a preparare e gestire due fallimenti con tutte gli adempimenti del caso. Verso il socio fallito a titolo personale v'è stato una sola insinuazione ed ammissione al passivo da parte di Ag.Entr.Risc., e dopo è emersa la possibilità di usufruire della definizione agevolata c.d. saldo& stralcio. E' stata così presentata istanza , che è stata accolta, e v'è corrispondenza tra le cartelle ammesse al passivo e quelle oggetto di saldo&stralcio, tuttavia il giudice delegato (differente da quelle che in un primo momento aveva autorizzazione la presentazione dell'istanza saldo&stralcio) ora dice di non poter autorizzare i pagamenti in quanto a sensi dell'art. 148 L.F. i debitori sociali concorrono con quelli personali e dunque un pagamento agevolato sarebbe contra legem, a meno che non venga fatto un piano di riparto che preveda uguale soddisfazione anche degli altri creditori sociali , che però on è fattibile per mancanza di risorse.
Sotto il profilo economico ed operativo adempiere al saldo e stralcio permetterebbe un notevole risparmio per la curatela, e di fatto verrebbe meno la sub-procedura fallimentare in capo al debitore in quanto non vi sono altri creditori da soddisfare, dunque mi chiedo se v'è qualche norma speciale di settore o qualche appiglio normativo che possa consentire il pagamento delle somme a saldo e stralcio???
Grazie per i chiarimenti che vogliate offrire.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/11/2019 20:18RE: rottamazione e saldo e stralcio in caso di fallito a titolo personale
Il giudice delegato ha perfettamente ragione perché in realtà l'AE non è l'unico creditore del socio fallito, ma è eventualmente, l'unico creditore personale. Il socio di una snc, in quanto illimitatamente responsabile, risponde anche dei debiti della società, tanto che il terzo comma dell'art. 148 l.fall. prevede che "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva". In altre parole, anche se formalmente nello stato passivo del socio è compreso solo il credito dell'AE, bisogna interire nello stesso anche tutti i crediti della società, salvo alcune correzioni s in considerazione di garanzie specifiche su beni che non consentono eguale collocazione nel fallimento nel quale manchi il bene gravato (peraltro, se ha usato correttamente Fallco, questo lavoro lo ha fatto il programma).
Se questa è la massa passiva del socio cui il fallimento deve fare fronte, giustamente il giudice le ha detto che l'Agenzia può essere pagata se questo pagamento non altera l'ordine dei privilegi; in questo senso parla di riparto, che può essere anche virtuale, in quanto l'importante è stabilire che se si facesse un riparto l'Agenzia delle Entrate vi parteciperebbe seguendo la graduazione di legge; appurato che ricorre una tale condizione, anche se solo in via prospettica, può procedere al pagamento, altrimenti no, a meno che non intervenga un terzo che paga e, surrogato nella posizione dell'AE, si assume il rischio di partecipare al fallimento per ricuperare l'esborso, se e quando si arriverà a pagare quella posizione nel contesto dell'intero passivo (deve trattarsi quindi di qualcuno che voglia dare un amano al fallito).
Zucchetti SG srl
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