Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Reclamo in sede di vendita fallimentare
-
Attilio Pecora
ANCONA27/02/2020 17:45Reclamo in sede di vendita fallimentare
Il quesito attiene al procedimento al quale ricorrere in ipotesi di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento, che dispone - rigettando (in sede di primo reclamo) l'opposizione svolta contro la decisione del curatore di indire una nuova gara di vendita dell'immobile a seguito della presentazione di una tardiva offerta migliorativa - un nuovo esperimento di vendita, tra l'aggiudicatario pretermesso ed il nuovo offerente. E cioè, se ai sensi dell'art. 26 L.F., ovvero ai sensi dell'art. 36 stessa legge, che prevedono un diverso termine entro il quale proporre il reclamo: il primo entro 10 giorni ed il secondo entro otto giorni.
Sembra allo scrivente che il provvedimento del G.D. oggetto di reclamo al Tribunale, sia espressione di un tipico potere di controllo di legittimità da parte del medesimo giudice, esercitato nell'ambito dei poteri disciplinati dall'art. 108 L.F., tra i quali rientra anche quello di impedire il perfezionamento della vendita, a gravame del quale l'ordinamento dovrebbe apprestare il rimedio previsto dall'art. 26 L.F. e non già quello dell'art. 36 s.l.
Ringrazio.
Attilio Pecora-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2020 20:06RE: Reclamo in sede di vendita fallimentare
Dalla descrizione della fattispecie che lei fa, desumiamo che ci sia stata una vendita disposta dal curatore, con aggiudicazione ad un soggetto e che il curatore si sia rifiutato di riaprire la gara a seguito di un offerta migliorativa. Non è importante in questo momento capire la ragione del rifiuto né se si sia stato azionato il potere di cui al comma quarto dell'art. 107, che consente appunto, al curatore di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto; quel che conta ai fini del quesito è che, avverso il rifiuto del curatore di indire una nuova gara tra l'originario aggiudicatario e il nuovo offerente, è stato proposto reclamo al giudice delegato, e quindi reclamo ex art. 36 l.fall., che costituisce lo strumento
reagire contro gli atti di amministrazione del curatore; questo reclamo è proponibile soltanto per violazione di legge, declinabile nei tre tradizionali vizi: incompetenza, violazione di legge in senso stretto e eccesso di potere, con esclusione di ogni sindacato di merito, in modo da evitare una ingerenza del giudice sulle scelte che il curatore è legittimato a compiere in virtù della sua discrezionalità.
Nel caso il giudice, sempre da quanto intuiamo dalla descrizione della fattispecie, ha rigettato il reclamo, per cui la domanda che si pone è: è impugnabile questo provvedimento del giudice delegato e, in caso affermativo, con quale strument
La risposta a questi quesiti si trova nel secondo comma dell'art. 36, , il quale espressamente dispone che " Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame". Ed, ovviamente l'impugnazione avanti al tribunale non può che essere quella di cui all'art. 26 l. fall, essendo in questo caso l'oggetto dell'impugnazione costituito da un atto del giudice (ed infatti l'art. 133 del nuovo CCII, che riprende l'attuale art. 36, precisa che il provvedimento del giudice è impugnabile avanti al tribunale, secondo le forme di cui all'art. 124, corrispondente all'attuale art. 26 l.fall.); altrettanto ovvio è che il termine per l'impugnazione non è quello generale disposto dall'art. 26, ma quello specifico alla fattispecie di otto giorni indicato dal secondo comma dell'art. 36.
Se è esatta la ricostruzione fatta questo è l'ambito entro cui muoversi, cui non è pertinente il richiamo dell'art. 108 che attiene al caso che sia stato chiesto direttamente al giudice delegato di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Zucchetti SG srl
-