Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FIDEIUSSIONE E PEGNO SU TITOLI

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    17/06/2013 07:28

    FIDEIUSSIONE E PEGNO SU TITOLI

    Una banca aveva concesso fidejussione a favore di un terzo creditore e contestualmente oltre ad un tasso di interesse annuo richiedeva il pegno su titoli di proprietà della società poi fallita.

    Precedentemente alla data di fallimento il terzo escuteva la fideiussione. Il che, nonostante fosse stato presentato concordato in bianco, sembra corretto in quanto la fideiussione è un rapporto tra il terzo garantito e il fideiussore.

    La Banca però successivamente alla data di fallimento vende i titoli e incamera l'importo diminuendo la propria esposizione nei confronti del fallimento.
    E' corretto un tale comportamento? A mio avviso anche se il curatore sollevasse qualche eccezione (per il fatto di non essere stato interpellato e nulla sottolineo gli è stato comunicato), in un secondo momento dovrebbe comunque soddisfare la banca (anche al di fuori di un riparto).

    Un ultima osservazione: la Banca in sede di insinuazione al passivo evidenzia la compensazione e chiede di essere ammessa per la differenza. A mio avviso doveva chiedere l'insinuazione per l'intero ammontare e io avrei dovuto eccepire la compensazione già avvenuta.

    Attendo vostre considerazioni. Gentili saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2013 10:46

      RE: FIDEIUSSIONE E PEGNO SU TITOLI

      Confermiamo che il creditore poteva escutere il fideiussore banca nonostante il debitore principale avesse ottenuto il termine di cui all'art. 161 comma sesto, dato che il divieto delle azioni esecutive operava appunto nei confronti del debitore ma non nei confronti del terzo fideiussore.
      Il problema però si ripropone nel momento in cui la banca, pagato il creditore, principale, realizza il pegno su titoli che il debitore, nel frattempo dichiarato fallito, aveva costituito per ottenere la fideiussione. Poteva la banca realizzare il pegno essendo il debitore fallito?
      La risposta dipende dall'accertartamento se nel caso era stato costituito un pegno irregolare (in cui il creditore pignoratizio diventa proprietario della "res" costituita in pegno, ed ha l'obbligo di restituire solo il "tantundem", sicché in caso di inadempimento può compensare il proprio debito restitutorio col credito insoddisfatto) o un pegno regolare (nel qual caso il creditore pignoratizio non diventa proprietario del credito, ma può soltanto riscuoterlo e versare al debitore il ricavato).
      Per stabilire se la costituzione in pegno di un titolo di credito abbia natura regolare o irregolare, occorre distinguere: se i titoli non sono stati individuati al momento della consegna, ovvero, nonostante la loro individuazione, si è espressamente conferito al creditore pignoratizio il potere di disporne, il pegno ha natura irregolare; se, per contro, i titoli sono stati individuati, e senza conferire al creditore pignoratizio la facoltà di disporne il pegno ha natura regolare.
      Le banche, in genere, nella modulistica utilizzata si assicurano di attuare pegni irregolari, specie se si tratta di titoli immateriali, per cui è probabile che potesse e realizzare i titoli e portarli in compensazione del suo maggior credito.
      Infine, per quanto riguarda la compensazione, non è soltanto il curatore che può eccepirla, ma anche il creditore che può calcolarla, insinuando eventualmente il residuo maggior credito.
      Zuccheti Sg Srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        31/01/2018 16:55

        RE: RE: FIDEIUSSIONE E PEGNO SU TITOLI

        Buonasera.
        mi ricollego a questa discussione perché devo risolvere una problematica simile.
        una banca concedeva una fideiussione a garanzia di debiti contratti dalla società X, poi fallita. Al tempo stesso, per cautelarsi per il caso di escussione, la banca otteneva dalla società X il pegno relativo al saldo attivo di un conto corrente intestato alla medesima società X.
        Successivamente veniva dichiarato il fallimento di X.
        il quesito è il seguente: ammettendo che il pegno concesso dalla fallita avesse natura irregolare (come parrebbe dalla lettura del testo contrattuale), il fatto che la banca non sia stata escussa (al limite potrebbe subire l'escussione da parte del creditore garantito DOPO la dichiarazione di fallimento della società X)consente alla stessa banca di trattenere il saldo attivo del conto corrente, sul presupposto di essere titolare di un pegno irregolare, atteso che essa ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa al passivo del fallimento in via chirografaria per il caso di escussione (quindi ammissione in via condizionale, subordinatamente all'effettiva escussione della garazia fideiussoria)?
        sarebbe invocabile da parte della Banca l'art. 56 l.f., dato che il suo credito sorgerebbe (sempre in ipotesi di effettiva escussione) dopo l'apertura della procedura fallimentare?
        oppure nella situazione descritta (pegno irregolare concesso a garanzia di un credito non ancora maturato e che comunque, nell'eventualità, maturerebbe solo dopo il fallimento) rende illegittima la mancata restituzione del saldo attivo del conto corrente alla Procedura Fallimentare?
        ringrazio anticipatamente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2018 20:31

          RE: RE: RE: FIDEIUSSIONE E PEGNO SU TITOLI

          Va premesso, per informazione di carattere generale che "Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem" (Cass. 08/08/2016, n. 16618).
          Lei qualifica il pegno del saldo conto stipulato nel caso come irregolare ed ovviamente noi partiamo da questa premessa.
          Orbene, la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796 - 2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Si tratta di un'ipotesi meramente contabile, estranea all'ambito di operatività della compensazione e devono dunque ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'art. 53 l. fall., sia, infine, i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'art. 56 l. fall., (Trib. Bergamo, 22/10/2015).
          In realtà l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia, salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, ex art. 1851 c.c., va a compensare il credito per il ristoro di quanto pagato a seguito dell'inadempimento del debitore, per cui normalmente si parla di compensazione (cfr. Cass. 21/11/2014, n. 24865), ma si tratta di una forma di compensazione particolare perché, in caso di inadempimento, la legge stessa prevede che il debito del creditore pignoratizio non è costituito dall'intero tantundem del pegno ma solo dall'eccedenza dopo il trattenimento della somma che estingue il suo credito, per cui è lo stesso art. 1851 c.c che, in considerazione della natura del pegno irregolare, prevede che il debitore non debba restituire l'intero importo del pegno ma solo l'eccedenza; e questa modalità deve poter operare anche in caso di fallimento del debitore, altrimenti si vanificherebbe il pegno quando, come nel caso, il creditore pignoratizio che ha dato fideiussione fosse escusso in pendenza di fallimento per il pagamento del debito del fallito, e dovesse restituire l'intero tantundem del pegno ricevuto, che è un debito verso la massa, senza neanche godere dell'insinuazione pignoratizia.
          Zucchetti Sg srl