Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
beni coniuge della fallita ( regime di comunione dei beni)
-
Gabriella Placucci
CESENA (FC)10/01/2013 09:46beni coniuge della fallita ( regime di comunione dei beni)
Buongiorno, vorrei gentilmente il vostro parere in merito a quanto segue:
in seguito al fallimemto di impresa individuale, il curatore ha accertato che la fallita risulta essere coniugata in regime di comunione dei beni. Ora il coniuge risulta essere socio amministratore in una snc . Percepisce inoltre una pensione. La Procedura come deve comportarsi con riguardo alla snc ? e con riferimento alla pensione ? Invece per quanto riguarda un conto corrente personale del marito è acquisibile per il 50% il saldo attivo?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/01/2013 16:52RE: beni coniuge della fallita ( regime di comunione dei beni)
Il fallimento di un coniuge non si riversa in alcun modo sull'altro, a meno che non si configuri l'esistenza di una società di fatto tra i due con estensione del fallimento a detta società e all'altro socio coniuge. Intendiamo dire che nella specie da lei rappresentata la disciplina fallimentare, se si eccettua questa ipotesi e qualche altra riguardante la revocatoria, non è quella di riferimento.
Rilevante invece è la disciplina sulla comunione legale, posto che i coniugi in questione avevano scelto questo regime patrimoniale; e qui bisogna partire dal concetto che, a norma dell'art. 191 c.c., il fallimento di un coniuge è causa dello scioglimento della comunione. Questo dato è importante perché la normativa in materia esclude alcuni beni dalla comunione (quelli di cui all'art. 179 c.c.), altri li include automaticamente, come ad esempio gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio (con esclusione di quelli relativi ai beni personali), ed altri ancora ne fanno parte solo de residuo, cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento., come elencati nell'art. 177 c.c. Dato, come si diceva importante perché soltanto per i beni che entrano nella comunione o ne risultino far parte all'atto dello scioglimento possono considerarsi in comproprietà (anche se il termine non è del tutto esatto) tra i due coniugi per la metà ciascuno e, quindi, la quota del 50% del fallito può essere acquisita al fallimento.
Vigendo tale articolata disciplina non è possibile dare una risposta ai quesiti di cui sopra in quanto bisogna valutare ogni singola voce alla luce degli artt. 177 e 179 c.c. che fanno riferimento a molteplici parametri per individuare i beni in comunione e quelli personali; ad esempio la snc, o meglio le quote della stessa sono pervenute al marito della fallita, prima o dopo il matrimonio? se dopo, come sono pervenite al titolare (sono state donate, acquistate o create con proventi personali, ecc.)? La pensione è una pensione sociale o lavorativa o una per perdita capacità lavorativa, rientrante nella lett. c) del primo comma dell'art. 179 c.c., e così via.
Zucchetti SG Srl
-
Fabrizio Tentoni
Rimini11/01/2013 16:09RE: RE: beni coniuge della fallita ( regime di comunione dei beni)
Mi permetto di fornire un contributo per stimolare la discussione.
Riguardo alla comunione delle quote sociali, una delle tesi prevalenti in dottrina mutuata anche dalla Cassazione (ex multis 23/09/1997 n. 9355; 15/04/2002, n. 5420), si rifà agli artt. 177 e 178 c.c.. Quest'ultima norma, in particolare, avrebbe come scopo quello di impedire che il coniuge del socio (quindi non imprenditore non partecipando alla società) possa essere esposto, con il proprio patrimonio, ai debiti dell'impresa alla quale partecipa l'altro coniuge, escludendolo così dal rischio relativo alla gestione della società. Detto art. 178 c.c. fungerebbe, dunque, da tutela per il coniuge non imprenditore. Non ricadendo in comunione legale immediata le partecipazioni comportanti responsabilità illimitata, il coniuge del socio verrebbe garantito dall'essere esposto a responsabilità illimitata, con potenziali gravi danni sul proprio patrimonio. Conseguenza logica di questa tesi è che rientrano senza dubbio nella comunione legale (ai sensi dell'art. 177 lettera a) c.c.) le partecipazioni comportanti responsabilità limitata, mentre ne sono escluse le partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. Quindi, secondo detta dottrina rientrerebbero nella comunione legale immediatamente fin dall'acquisto le quote delle società di capitali o dell'accomandante di SAS. mentre, ai sensi dell'art. 178 c.c., le partecipazioni in società semplice, in SNC e di accomandatario di SAS rientrerebbero (in via differita) solo se sussistenti all'atto dello scioglimento della comunione (in tutte le ipotesi di scioglimento ex art. 191 c.c., anche per l'intervenuto fallimento del coniuge).
A sostegno di questa conclusione, pur nella consapevolezza delle novità introdotte dalla Riforma del diritto societario del 2003, si può ancora astrattamente delinerare le società di persone come modelli societari in cui prevalgono le persone dei soci e l'intuitus personae. Questi elementi, assenti generalmente nelle società di capitali, fanno propendere per una estraneità del coniuge del socio in comunione legale rispetto alle società di persone cui partecipi l'altro coniuge.
Questi motivi, sebbene si prestino anch'essi a critiche ed obiezioni, inducono a ritenere valido il criterio di massima per cui solo alle partecipazioni sociali cui è connessa la responsabilità limitata (e cioè le partecipazioni in SPA, in SRL e di accomandante nella SAPA e nella SAS) si applicherebbe la disciplina della comunione legale immediata di cui all'art. 177 lettera a) c.c..
Dalla lettura combinata degli art. 191 (fallimento del coniuge e conseguente scioglimento della comunione) e 178, le quote di SNC del coniuge non fallito rientrerebbero nella comunione e quindi risulterebbero potenzialmente aggredibili per la quota parte. A maggior ragione, se si trattasse di SNC c.d. statica (ad esempio una immobiliare di gestione ) in quanto rappresentativa di un "investimento patrimoniale" a maggior ragione sarebbe aggredibile da parte del fallimento del coniuge in comunione legale.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2013 19:44RE: RE: RE: beni coniuge della fallita ( regime di comunione dei beni)
La ringraziamo per il pregevole contributo. In realtà abbiamo volutamente evitato di affrontare la questione dell'assoggettabilità o meno delle partecipazioni sociali al regime della comunione legale costituisce, a causa della lacunosità della disciplina codicistica, nella quale manca ogni riferimento alle partecipazioni in società di persone o in società di capitali, una delle più spinose, che ancora oggi vede contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza.
La tesi da lei richiamata, infatti, è quella tradizionale che assume come elemento determinante ai fini della ricomprensione o meno in comunione legale della partecipazione sociale l'assunzione di responsabilità illimitata, per cui ricadrebbero in comunione immediata ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c., unicamente quelle partecipazioni comportanti la responsabilità per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, mentre ne sarebbero escluse le partecipazioni comportanti responsabilità illimitata, oggetto, invece, del regime della comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 c.c. (in tal senso, Schlesinger; Baralis; G. Gabrielli; C.M. Bianca e in giurisprudenza Cass., 18 agosto 1994, n. 7437; Cass., 23 settembre 1997, n. 9355; Cass., 15 aprile 2002); ma non è l'unica e vi è anche altra tesi- anch'essa seguita sia in dottrina che in giurisprudenza (Corsi; Pavone La Rosa; Buonocore; Cass., 8 maggio 1996, n. 4273, Trib. Roma, 18 febbraio 1994; Trib. Cassino, 1 settembre 1998; Trib. Tivoli, 3 ottobre 2008) che fa leva sul criterio della destinazione della partecipazione sociale al fine di includerla o meno nella comunione legale, per cui rientrerebbero tra gli acquisti di beni ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c. le partecipazioni ottenute al solo scopo di investire nella società una ricchezza già detenuta, mentre le partecipazioni strumentali all'esercizio di un'attività economica o professionale del coniuge, attraverso le quali egli partecipa attivamente alla gestione societaria sarebbero oggetto unicamente di comunione de residuo.
Si tratta di tesi entrambi interessanti e tra cui non abbiamo la presunzione di fare una scelta decisa (sebbene anche a noi sembra più convincente la prima) versandosi in una materia istituzionale di grande rilievo; peraltro le varianti di fatto sono moltissime per cui è impossibile, o quanto meno estremamente difficile, dare una soluzione unitaria. Per questo motivo, nella precedente risposta, inquadrato l'argomento, avevamo rinviato ad una valutazione di fatto la migliore soluzione.
Zucchetti SG Srl
-
-
-