Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

interruzione del processo ex art. 43 LF e costituzione in udienza per proseguire il giudizio

  • Sergio Viappiani

    Bibbiano (RE)
    06/12/2011 10:38

    interruzione del processo ex art. 43 LF e costituzione in udienza per proseguire il giudizio

    In cosiderazione dell'interruzione automatica del processo in corso ex art. 43 della L.F., il curatore può costituirsi spontaneamente ex art 302 c.p.c. all'udienza già precedentemente fissata nel medesimo giudizio oppure il Giudice dovrà comunque dichiarare l'avvenuta interruzione della causa e il curatore dovrà riassumere il giudizio ex art. 303 c.p.c ? Ringrazio per la risposta. Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2011 19:51

      RE: interruzione del processo ex art. 43 LF e costituzione in udienza per proseguire il giudizio

      Il nuovo terzo comma dell'art. 43 l.f., prevedendo espressamente che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, può far sorgere il dubbio che il processo si interrompa automaticamente senza alcun intervento del giudice, ma non è così. La norma va, infatti, interpretata nel senso che il fallimento determina una interruzione del giudizio in corso, rilevabile d'ufficio dal giudice senza particolari formalità quando ne venga a conoscenza, senza bisogno, come previsto dall'art. 300 c.p.c., di una dichiarazione formale della parte interessata dall'evento o di constatazione a mezzo di notifica. Il legislatore con la citata norma ha voluto appunto evitare che proseguissero giudizi in cui, pur emergendo il fallimento di una delle parti, il dato non fosse stato constatato con le indicate modalità, a tutto vantaggio del curatore che così ha il tempo per decidere se costituirsi o abbandonare il giudizio.
      Questa è l'interpretazione data dalla dottrina (cfr. Mirabelli, in Commentario Jorio, I, 714,; Grossi, la riforma della legge fallimentare, vol. 2, 407; Federico, Cod. commentato a cura di Lo Cascio390; ecc.), che ci trova consenzienti non sapendo come configurare la nuova norma se non come eccezione al sistema ordinario di cui agli artt. 299 e 300 cpc..Non vi è dubbio, pertanto che, nel suo caso, il curatore possa costituirsi spontaneamente all'udienza già precedentemente fissata per proseguire il giudizio, a norma dell'art. 302 cpc.
      Zucchetti Sg Srl