Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

chiusura ai sensi art. 118 c.4

  • Annamaria Nigro

    Parma
    07/11/2013 12:59

    chiusura ai sensi art. 118 c.4

    Buongiorno
    si tratta di un fallimento di una ditta individuale. La Fallita è introvabile e l'attvità è stata chiusa a gennaio 2013. Il fallimento è stato dichiarato ad ottobre 2013. Non risulta possedere beni registrati in pubblici registri ed e'impossibile stabilire se alla chiusura avesse delle merci poichè anche il suo commercialista non ha più notizie della stessa dalla fine del 2011.Non ha crediti verso l'erario e neanche verso l'inps e l'inail. Non esistono elenchi 2012 di clienti e fornitori e tantomeno un bilancio al 31.12.2012. L'unica soluzione appare la chiusura per insussistenza dell'attivo, ma non è possibile nominare un comitato dei creditori. Non disponendo delle liste degli stessi e della documentazione contabile 2012 (ma solo delle fatture anno 2011 - contabilità semplificata), non è stato possibile inviare ai creditori la comunicazione ax art. 92, ma sono state compiute ovviamente le comunicazioni dovute in camera di commercio.
    Al momento si conoscono solo tre creditori, ossia il creditore che ha chiesto il fallimento e due creditori che si sono insinuati. Si chiede se risulta corretto non nominare il comitato dei creditori, chiedendo in ogni caso la chiusura ex art. 118c. 4 e non inviare comunicazione ex art. 92 partendo dalle fatture 2011, non avendo documentazione contabile e fiscale relativa al 2012 e se quindi risulta corretto procedere inquesto senso:
    - comunicare al giudice l'impossibilità a nominar eun comitato dei creditori, non avendo alcuna documentazione fiscale e contabile anno 2012
    -chiedere ai sensi dell'art. 102 che non abbia luogo l'esame per l'accertamento del passivo
    - chiudere il fallimento ai sensi dell'art. 118 c. 4
    grazie
    Cordiali saluti


    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2013 17:05

      RE: chiusura ai sensi art. 118 c.4

      Nel caso da lei prospettato la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma primo, n. 4 si presenta come la prospettiva non solo più opportuna ma anche come quella necessaria. Dovendo arrivare alla chiusura ai sensi della norma indicata, diventa superflua anche la richiesta di non effettuare la verifica ai sensi dell'art. 102 se la chiusura interviene prima della data dell'udienza fissata in sentenza; in caso contrario, per semplificare il tutto, potrebbe chiedere un rinvio dell'udienza di verifica e poi procedere alla chiusura, senza bisogno di far nominare il comitato dei creditori.
      Zucchetti SG Srl