Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

estensione fallimento

  • Simone Filonzi

    Jesi (AN)
    08/01/2014 18:01

    estensione fallimento

    Spett.le Zucchetti gradirei avere la vostra autorevole opinione su tale questione:

    -se dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci, la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto è soggetta a termini di decadenza o prescrizione?

    -decorso un anno dal fallimento dell'imprenditore individuale è ancora dichiarabile il fallimento del socio occulto? oppure il fallimento del socio occulto non può più essere dichiarato poichè il primo fallimento dell'imprenditore individuale ha determinato lo scioglimento del rapporto sociale?

    -il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dalla L. Fall., art. 10 è applicabile anche nel caso del socio occulto?.

    Ringrazio e saluto cordialmente.

    Avv. Simone Filonzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2014 20:44

      RE: estensione fallimento

      La domanda più importante è quella finale riassuntiva se il termine annuale si applica anche al socio occulto di società palese o, come nel caso prospettato, alla società occulta e ai suoi soci occulti. La dottrina è abbastanza compatta nel ritenere che in questi casi non opera il limite cronologico di cui all'art. 10 (Nigro, Blatti, Abete, D'Orazio, ecc.), sulla scia peraltro di due ordinanze della Corte Cost. 05/07/2002 n. 32 e 04/02/2003 n. 36, per le quali "non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini della applicabilità del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto di una società irregolare perché non iscritta nel registro delle imprese o addirittura, come nel caso all'esame del tribunale rimettente, a sua volta del tutto occulta".
      In sostanza chi non si avvale delle regole della trasparenza, non può poi, al momento in cui fa comodo, appellarsi alle norme dettate per le fattispecie regolari, e, non a caso, nei commi 4 e 5 dell'art. 147, non si fa cenno al termine dell'anno; per cui l'estensione successiva può avvenire anche oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento della società o dell'apparente imprenditore individuale.
      Tanto ci sembra che risponda anche alle altre domande; tenga solo conto che il caso da lei prospettato rientra nella previsione del comma quinto dell'art. 147, in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, è risultato che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile; ne discende che deve essere dichiarato il fallimento della società occulta, cui segue per ripercussione, il fallimento del o dei soci occulti della stessa, ma non anche il fallimento del soggetto già fallito, che sebbene fallito come imprenditore individuale, non può essere dichiarato nuovamente fallito.
      Zucchetti SG Srl