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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
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Domenico Fazzalari
Roma25/02/2014 16:05insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
Sono curatore di un fallimento "vecchio rito" ante 2006 (in realtà il fallimento è di gennaio 2007, ma la sentenza ha espressamente specificato l'applicazione della normativa vecchio rito, in ragione della data della domanda della precedente procedura di CP, per l'appunto risalente al 2006).
Mi sono visto recapitare alla pec della procedura (comunque nel frattempo attivata) una istanza di ammissione al passivo tardiva ex 101 lf. Tale modalità sarebbe stata indicata dalla cancelleria in quanto ora tutte le tardive andrebbero gestite tramite pec. Il Tribunale in questione è quello di Roma.
A mio avviso c'è stato un errore di valutazione, forse dovuto al fatto che il fallimento è stato dichiarato nel gennaio 2007 e quindi potrebbe ritenersi comunque soggetto alla disciplina del nuovo rito.
Ed infatti è pur vero che le nuove procedure telematiche entreranno comunque in vigore per tutti i fallimenti dal prossimo giugno 2014, così come dall'ottobre 2013 tutte le comunicazioni di tutti i fallimenti indistintamente vanno fatte a mezzo pec, ma occorre comunque tenere conto che i fallimenti vecchi rito, per le tardive, hanno un procedimento che difficilmente si concilia con una esclusiva gestione diretta da parte del curatore.
Ed infatti, in presenza di una tardiva a mezzo pec il curatore, applicandosi comunque la procedura vecchio rito cosa dovrebbe fare: chiedere lui stesso la fissazione udienza al GD ? e le notifiche ed iscrizioni a ruolo ?
A mio avviso i fallimenti ante 2006 dovrebbero continuare a gestire le tardive con la vecchia procedura con deposito in cancelleria dell'istanza, la fissazione dell'udienza da parte del GD, la notifica al curatore da parte del ricorrente e la successiva iscrizione a ruolo, sempre a cura del ricorrente.
Sul punto ho trovato la circolare con le linee guida per curatori del Tribunale di Catania del 24/10/2013 che mi pare esprimersi come indicato.
Cosa ne pensate ?
Grazie mille
Domenico Fazzalari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2014 12:30RE: insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / VACCHIO NUOVO RITO, STATO PASSIVO / DOMANDAIn primo luogo bisogna stabilire se è applicabile la legge fallimentare del 1942 o quella della riforma. Lei opta per la prima parlando di fallimento vecchio rito in quanto, sebbene dichiarato nel 2007, essa fa seguito ad un concordato preventivo aperto nel 2006. Noi pensiamo che questa successione concordato fallimento non sia rilevante perché non presa in considerazione dalle norme transitorie del D.lgs 9 gennaio 2006, n. 5,entrata in vigore, giusto il disposto dell'art. 153 di detto decreto, dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, cioè, il 16 luglio 2006, "fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale"; precisa, poi l'art. 150 che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore".
Ciò significa che tutti i fallimenti dichiarati prima del 16 luglio o dichiarati anche dopo, ma su ricorso presentato prima di tale data, sono regolati dalla legge fallimentare del 1942, con gli innesti apportati con il d.l. n. 35/2005, nel mentre i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006 e che non si ricolleghino a ricorsi presentati precedentemente, sono regolati dalla nuova disciplina. Immediatamente erano entrati gli artt. 45, 46, 47, 151 e 152 del D.lgs; le prime due norme hanno modificato rispettivamente gli artt. 48, 49 della legge fall., l'art. 47 del D.lgs ha abrogato l'art. 50 legge fall. e gli artt. 151 e 152 del D.lgs hanno, a loro volta, inciso sulla transazione fiscale ed eliminato il divieto per il fallito di esercitare il diritto di voto per cinque anni dopo il fallimento (più altro divieto di minor spessore).
Di conseguenza, il fallimento dichiarato nel 2007 è soggetto alla nuova legge a meno che (ipotesi improbabile) il ricorso per la dichiarazione di fallimento non fosse stato presentato prima del luglio 2006.
Una volta stabilito che si tratta di procedura nuovo (e non vecchio) rito, ne consegue che le domande tardive vanno proposte secondo le regole attualmente vigenti e, dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, trasmesse al curatore tramite Pec.
Zucchetti SG Srl
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Domenico Fazzalari
Roma26/02/2014 14:55RE: RE: insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
Mi permetto di ribadire.
L'applicabilità della legge vecchio rito del 42, nel caso portato all'attenzione, non è una ipotesi di chi scrive, ma è stata espressamente ed esplicitamente prevista dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Ciò proprio in virtù della data di presentazione della domanda di concordato (che ha preceduto il fallimento) che è antecedente al luglio 2006.
Dato quindi per assodato l'assoggettamento della procedura alla legge vecchio rito (d'altro canto tutti gli atti sono stati posti in essere con tale normativa) ritengo che le tardive debbano seguire proprio questa normativa, e non possano quindi essere proposte a mezzo pec.
Grazie comunque per il supporto dettagliato e tempestivo.
Domenico Fazzalari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2014 19:02RE: RE: RE: insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
Evidentemente il tribunale ha dato una interpretazione alle norme transitorie diverse da quella da noi fornita e seguita.
orbene, se si parte dalla premessa che il fallimento in questione è regolato dalla legge del 1942, non vi è dubbio che anche le tardive debbano seguire l'iter processuale previsto da quella legge e completamente diverso da quello attuale. Non solo quindi le tardive non possono essere proposte a mezzo pec, ma vanno indirizzate al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza , ecc. come previsto dal vecchio art. 101 l.fall.
Zucchetti Sg Srl
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Domenico Fazzalari
Roma27/02/2014 15:07RE: RE: RE: RE: insinuazioni tardive fallimenti vecchio rito ante 2006 ed utilizzo pec
Grazie molte
complimenti per la prontezza ed esaustività.
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