Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DATI ISTAT

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    26/02/2018 13:11

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DATI ISTAT

    Gent.mi
    sono stato nominato commissario liquidatore di una cooperativa a dicembre 2017.
    Ricevo numerose richieste da parte dell'ISTAT di compilare i moduli per varie rilevazioni statistiche. Vi chiedo se - come commissario liquidatore - è un adempimento obbligatorio e se, in difetto, l'ISTAT potrà applicare sanzioni.
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2018 20:14

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DATI ISTAT

      L'art. 7 del d.lgs 06/09/1989, n.322 stabilisce quanto segue:
      "1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
      2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
      3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".
      Non è agevole capire se tra i soggetti obbligati di cui al primo comma rientrino anche gli organi delle procedure concorsuali, dati i numerosi interventi che si sono succeduti, ma nel dubbio e considerato che costoro sono equiparati ai pubblici ufficiali, consigliamo di dare risposta alla richiesta, pena, in mancanza, la sanzione di cui al comma terzo.
      Zucchetti SG srl