Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento - azione revocatoria fallimentare e ordinaria - bancarotta

  • Claudio Polverino

    Gorizia
    04/09/2017 09:04

    Fallimento - azione revocatoria fallimentare e ordinaria - bancarotta

    Vi propongo il seguente caso con i relativi quesiti:

    La società Alfa ha un credito verso la società Beta che a sua volta è creditrice della società Gamma, quest'ultima controllata e amministrata dal socio di maggioranza e amministratore di Beta.

    Fra le tre società viene stipulato un accordo, in base al quale Gamma concede ipoteca volontaria su un proprio immobile a garanzia del credito di Alfa verso Beta, e Beta, in cambio, concede a Gamma una rateazione.

    Dopo 11 mesi, nel corso dei quali Gamma non era riuscita a pagare che pochissime rate del proprio debito verso Beta, Beta fallisce (col debito v/Alfa ancora sussistente) e di seguito Gamma chiede un concordato preventivo, nel quale Beta rientra per il proprio credito residuo.

    Le domande sono:

    1) l'atto compiuto dalla società Beta, con il quale essa ha garantito un proprio particolare creditore (Alfa) mediante l'ipoteca sul bene di Gamma (di fatto controllata da Beta), può essere fatto rientrare nel n. 2) del c. 1 art. 67 L.F., e venire perciò considerato alla stregua di un atto estintivo "di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento" e, come tale, consentire al curatore della società Beta un'azione revocatoria fallimentare, finalizzata a riportare l'immobile oggetto dell'accordo tripartito di cui alla premessa nel patrimonio di Gamma, al fine di consentire al concordato di quest'ultima di destinarne il frutto della vendita a pagamento dei propri debiti, fra i quali il principale è rappresentato da quello di Beta stessa che, in tale modo, potrebbe destinare il ricavato alla massa dei propri creditori?

    2) in alternativa, considerato che l'ipoteca sull'immobile di Gamma ha avuto comunque l'effetto di avvantaggiare un solo creditore della società Beta (e cioè Alfa) a discapito di tutti gli altri di pari categoria, in quanto l'incasso da parte della sola Alfa (anziché di Gamma) del ricavato della vendita di tale bene impedisce a Gamma stessa, in sede concordataria, di pagare a Beta una maggior percentuale del suo credito che verrebbe poi ripartita fra tutti i creditori di Beta, il curatore di quest'ultima sarebbe legittimato a proporre un'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. a tutela della massa dei creditori del proprio fallimento?

    3) è configurabile, in capo al dominus delle società Beta e Gamma, un reato di bancarotta preferenziale, nonché a carico dell'organo amministrativo della società Alfa il concorso nel reato medesimo, posto che tutti, già al momento della stipula del patto tripartito, fossero a conoscenza dell'insolvenza di Beta e di Gamma?

    Ringrazio e saluto cordialmente

    Claudio Polverino - Gorizia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/09/2017 19:40

      RE: Fallimento - azione revocatoria fallimentare e ordinaria - bancarotta

      La risposta alla domanda sub 1) è negativa. Beta non ha estinto affatto il proprio debito verso Alfa, ma ha solo fatto in modo che una società da essa controllata e, comunque sua debitrice (Gamma) desse ipoteca su un proprio bene a garanzia del pagamento del debito di Beta verso Alfa, per cui non si può parlare di estinzione del debito con mezzo anormale. E' Gamma che ha dato ipoteca che potrebbe eventualmente chiedere la revoca della concessione dell'ipoteca, ma Gamma non è fallita e, comunque, anche se fosse fallita, sono passati undici mesi dalla concessione dell'ipoteca, per cui l'ipotesi configurabile sarebbe solo quella di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 67 l.f., che però riguarda le ipoteche date per crediti non scaduti.
      Negativa è anche la risposta al quesito sub 2) dato che Gamma ha concesso l'ipoteca con il consenso e nell'interesse della stessa Beta, che, quindi non è estranea all'atto di concessione ipotecaria.
      E' possibile, invece, la configurazione di una bancarotta a carico degli amministratori di Beta, ma su questa fattispecie è difficile dare una risposta perché tutto dipende da cosa si riesce ad appurare. Se ad esempio l'operazione rientrava in un piano di ristrutturazione organizzato la preferenzialità è difficile da configurare, ecc.
      Zucchetti Sg srl
      • Claudio Polverino

        Gorizia
        05/09/2017 11:21

        RE: RE: Fallimento - azione revocatoria fallimentare e ordinaria - bancarotta

        Ringrazio della esauriente risposta.
        A questo punto, mi par di capire che i creditori di Gamma (diversi da Beta) potrebbero tutelarsi soltanto proponendo individualmente un'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., in relazione alla concessione d'ipoteca da parte di Gamma a favore di un soggetto (Alfa) totalmente estraneo. A tal fine devo aggiungere che, come previsto dal n. 2) del comma 1 dell'art. 2901 cit., dagli atti risulta che il terzo (Alfa) era consapevole del pregiudizio che l'ipoteca avrebbe comportato alle ragioni dei creditori di Gamma (diversi da Beta) in termini di riduzione garantistica del patrimonio di Gamma nei loro confronti.
        C. Polverino
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/09/2017 20:14

          RE: RE: RE: Fallimento - azione revocatoria fallimentare e ordinaria - bancarotta

          Esatto. va ricordato che il secondo comma dell'art. 2901 c.c. precisa che le prestazioni di garanzia (pegno, ipoteca), anche a favore di debito altrui, si considerano a titolo oneroso quando sono contestuali rispetto all'insorgenza del credito garantito.
          Zucchetti Sg srl