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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
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Enrico Spirito
Salerno20/03/2018 11:55Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
Ai sensi dell'art.111 quater LF il privilegio generale mobiliare ed il privilegio speciale mobiliare concorrono in un'unica graduatoria (secondo il grado previsto dalla Legge).
Sembrerebbe, dunque, che il privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc (ante primo grado) sia anteposto al privilegio speciale ex art.4 Legge 49/1985 (che sembrerebbe collocarsi al primo grado, al pari dei privilegi ex art.2753 cc).
Posto che il privilegio speciale mobiliare ex art.4 L.49/85 è un privilegio trascritto (su Registro tenuto presso la Volontaria Giurisdizione del locale Tribunale), che garantisce il rimborso di un finanziamento a valere sul Fondo "Foncooper" (Fondo per lo sviluppo della Cooperazione, secondo un piano triennale Regionale), ho il dubbio che tale privilegio non possa essere posposto a quello generale ex art.2751 bis n.1 (che inevitabilmente e meglio, quasi sempre, in sede fallimentare, ne vanifica la capienza).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2018 19:22RE: Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
Il primo comma dell'art. 111quater, quando afferma che i crediti assistiti da privilegio generale concorrono sul ricavato mobiliare in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge, sta a significare che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge, indipendentemente dalla natura generale o speciale del privilegio. Ciò perché, essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, anche la rilevanza riconosciuta dalla legge a determinati crediti esclusivamente è data dalla loro causa e non già al tempo o all'oggetto della garanzia, e, quindi, anche la priorità di un privilegio rispetto all'altro è determinata dalla legge, in ragione della meritevolezza della tutela che il legislatore intende accordare, per cui una sola per ogni categoria di beni (mobili e immobili) può essere la scala delle preferenze in cui collocare ciascun credito. Da qui il principio imperante nel fallimento che il creditore privilegiato di grado anteriore, abbia egli un privilegio generale o speciale, va soddisfatto sempre prima di un creditore di grado inferiore,
In applicazione di questo principio, anche il conflitto tra i privilegi da lei indicati deve essere regolato in base ad una scala preferenziale predeterminata dallo stesso legislatore in relazione alla "causa" dei singoli crediti tutelati. orbene il comma quarto dell'art. 4 della legge n. 49 del 1985 stabilisce che i crediti ivi indicati hanno privilegio sui beni mobili e che "esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria", che sono i crediti di cui all'art. 2753 c.c..
Questi ultimi godono del privilegio di primo grado nella graduatoria, ma sono preceduti da alcuni privilegi detti ante primo grado, tra cui quelli di cui all'art. 2751bis c.c., sicchè se il privilegio che assiste il credito in questione di cui alla citata legge del 1985 segue quello di cui al primo grado di cui all'art. 2753 c.c., a maggior ragione viene dopo quelli ante primo grado di cui all'art. 2751bis c.c.
A questo fine non assume alcuna rilevanza il fatto che il privilegio in questione debba essere trascritto, perché la natura "iscrizionale" del privilegio, così come la "possessualità" o la "quasi possesualità", sono caratteristiche che incidono sulla nascita del privilegio, ma non sulla loro collocazione e grado. Ossia alcuni crediti, che in considerazione della loro causa astrattamente godrebbero del privilegio speciale, non nascono come tali se non sono state effettuate le formalità volute dalla legge (privilegi convenzionali e iscrizionali), così come non nascono se i beni gravati non si trovano i quelle relazioni di fatto di volta in volta richieste (privilegi possessuali o quasi possessuali), ma, una volta riconosciuto nello stato passivo che questi crediti sono nati come privilegiati, non solo per la loro causa, ma anche per la concorrenza degli altri fattori incidenti sulla costituzione della prelazione, quei privilegi occupano il grado che la legge loro attribuisce e di cui bisogna tenere conto nel riparto.
Zucchetti Sg srl
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Roberto Antonio Aiello
Milano15/05/2024 12:42RE: RE: Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
Buonasera,
sono il commissario liquidatore di una LCA.
Un creditore si è insinuato chiedendo un privilegio che non pare presente nel vostro elenco (privilegio speciale su beni mobili ai sensi dell'art. 4, Legge n. 49/1985, nel caso di specie il privilegio insiste su due autobus che ho rinvenuto).
Ai sensi dell'art. 4 co. 4 della L 49/1985 "Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria", pertanto si dovrebbe seguire il privilegio ex art.2753 cc.
Tuttavia il privilegio ex art. 2753 cc è generale, mentre quello richiesto/al quale ha diritto il creditore è speciale.
Come risolvere la questione?
Se da un punto di vista del provvedimento lo posso scrivere a mano e cambiare la motivazione che viene proposta in automatico per il 2753 cc, poi, in sede di riparto, andrà in conflitto con altri crediti perchè non è possibile cambiare da generale a speciale e non mi pare ci sia un privilegio speciale/mobiliare simile da selezionare.
In attesa di vostre ringrazio e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2024 19:44RE: RE: RE: Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
I privilegi sparsi nelle leggi speciali sono una miriade per cui non possiamo catalogarli tutti. Questo da lei segnalato è la prima volta che ci capita nella nostra attività e provvederemo a a farlo presente al competente ufficio per inserirlo nella nostra tabella.
Al momento può utilizzare la seguente voce della tabella:
Prg. 21 Prefer. G2.1 Spe, cambiando a mano la dizione. Trattasi del privilegio speciale per crediti per imposte dello Stato sui redditi immobiliari indicati dall'art. 2771 c.c. quando il privilegio sia esercitato separatamente sopra i frutti, i fitti o le pigioni, (di rarissimo riscontro) che viene immediatamente dopo quello di cui all'art. 2753 c.c., per cui, nell'assenza del privilegio cui la voce è dedicata, l'indicazione del Prg e della Preferenza indicata consentirà di trattare il privilegio che le interessa come appunto un privilegio speciale che trova collocazione immediatamente dopo i crediti dell'Inps di cui all'art. 2753 c.c..
Rileviamo, guardando l'art. 4 della legge n. 49 del 1985 che i crediti in questione "hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa"; non conoscendo l'attività della cooperativa non sappiamo se gli autobus possano essere considerati macchinari o pertinenze o utensili, ma lo segnaliamo per un suo controllo.
Zucchetti SG srl-
Roberto Antonio Aiello
Milano17/05/2024 10:39RE: RE: RE: RE: Concorso tra Privilegio speciale art.4 Legge 49/1985 e Privilegio generale ex art.2751 bis n.1 cc
Buongiorno, ringrazio per il suggerimento. Nel caso di specie l'oggetto del privilegio speciale (i due automezzi) risulta indicato nel contratto di finanziamento.
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