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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
LEASING E LEGGE N. 124/2017
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Gabriella Angela Massa
Alessandria31/01/2018 20:03LEASING E LEGGE N. 124/2017
Buonasera,
Vorrei sottoporvi la seguente questione:
La società in bonis stipulava contratto di leasing immobiliare e versava 280.000 Euro su un prezzo complessivo di 350.000,00 Euro.
Resasi inadempiente la società, la concedente risolveva il contratto di leasing in via giudiziale con condanna al rilascio dell'immobile e pagamento unicamente delle spese legali.
A seguito dell'intervenuto fallimento nell'anno 2015, la società di leasing chiedeva la restituzione dell'immobile al Fallimento e l'ammissione al passivo dei canoni non pagati e interessi pari a circa 70,000 Euro, oltre le spese del giudizio di rilascio per 4.000 Euro.
La domanda di credito, relativa ai canoni non pagati e agli interessi, veniva respinta con la motivazione che si sarebbe dovuto applicare (ratione temporis) l'art. 1526 c.c. e veniva accolta la domanda di ammissione relativa alle spese legali di rilascio.
La società di leasing non proponeva opposizione allo stato passivo.
Il Fallimento non proponeva il giudizio ai sensi dell'art. 1526 c.c. e veniva poi a sapere che nel dicembre 2017 l'immobile era stato venduto dalla società di leasing, senza nessuna preventiva comunicazione o esecuzione di una perizia valutativa in contraddittorio, al prezzo di € 66.000.
Ciò premesso, Vorrei verificare la possibilità, non potendo applicare l'art. 1526 c.c. a seguito della entrata in vigore della Legge n. 124 del 17 agosto 2017 (v. Trib Roma Sez. VIII 3.1.2018), di richiedere alla Società di Leasing, applicando proprio la nuova norma, la restituzione della differenza tra quanto incassato dalla vendita € 66.000 e il credito ammesso al passivo € 4.000.
In altri termini, è a Vostro giudizio possibile sostenere che sulla richiesta di ammissione alla stato passivo della somma di € 70.000,00 è caduto il giudicato endofallimentare e dunque ad oggi non solo il credito accertato è solo di € 4.000,00 ma non è altresì possibile riprsentare nuova domanda (che avrebbe in ogni caso il medesimo oggetto) ?
E ancora, qualora detta tesi non fosse accoglibile, il Fallimento potrebbe contestare la mancata osservanza della normativa che prevede la vendita previa comunicazione e a prezzo di mercato, sostenendo la vendita a prezzo oltremodo basso ?
Mi rendo conto che il problema potrebbe sorgere in punto prova del danno in quanto il Fallimento non avrebbe potuto indicare alcun interessato all'acquisto.
Vi ringrazio.
Angela Massa
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2018 20:21RE: LEASING E LEGGE N. 124/2017
La legge 4 agosto 2017, n. 124, oltre a dare una definizione del leasing, corrispondente a quella già esposta per il leasing abitativo, che riprende i tratti essenziali della tipizzazione che la giurisprudenza aveva fatto della figura del leasing, ha il pregio di aver dettato le regole applicabili in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, individuando il grave inadempimento giustificativo della risoluzione, regolamentando le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e specificando i meccanismi per stabilire il valore del bene da porre a base della allocazione, da eseguire attraverso procedure competitive nel rispetto di principi di celerità e trasparenza.
Tale legge è entrata in vigore il 29 agosto 2017 e non si applica alle procedure fallimentari, ove rimane in vigore l'art. 72 quater. Questo significa che la nuove disposizioni non erano applicabili al momento in cui la società di leasing ha fatto valere la risoluzione, perché questa operazione risale a periodo antecedente al fallimento intervenuto nel 2015, né so no applicabili al periodo successivo dopo la dichiarazione di fallimento.
Superato questo problema, vediamo la situazione processuale che si determinata:
a-la società di leasing ha chiesto la restituzione dell'immobile e l'ammissione al passivo dei canoni non pagati e interessi pari a circa 70.000 Euro, oltre le spese del giudizio di rilascio per 4.000 Euro;
b- la domanda di credito, relativa ai canoni non pagati e agli interessi, è stata respinta con la motivazione che si sarebbe dovuto applicare (ratione temporis) l'art. 1526 c.c. e veniva accolta la domanda di ammissione relativa alle spese legali di rilascio;
c- la società di leasing non ha proposto opposizione allo stato passivo;
d-lei nulla dice della sorte della domanda di restituzione, ma presumiamo che questa sia stata accolta, dato che la restituzione del bene venduto a rate è il presupposto per l'applicazione dell'art. 1526 c.c., esteso al leasing.
Se è così, la società di leasing ha legittimamente venduto il bene, che era sempre rimasto di sua proprietà e, probabilmente, anche materialmente riconsegnato nella sua disponibilità e a seguito della vendita effettuata non trova applicazione né la normativa dell'agosto 2017 per le ragioni dette, né l'art. 72quater l.f. perché, come affermato dalla S. Corte (Cass. 9 febbraio 2016 n. 2538; Cass. 29 aprile 2015 n. 8687), quando il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo (come nella fattispecie), al verificarsi di tale evento il contratto ha già cessato di produrre i suoi effetti, per cui il curatore, non trovando un contratto pendente, non può esercitare l'opzione di scelta tra continuazione e scioglimento. peraltro la restituzione di parte del ricavato dalla successiva collocazione del bene prevista dall'art. 72quater incide, secondo la più diffusa opinione, sulle rate a scadere capitalizzate e non suller rate scadute e già ammesse al passivo.
In sostanza, alla luce di quanto già disposto in sede di verifica, il rapporto va regolamentato secondo i principi esposti dall'art. 1526 c.c.. orbene, a norma dell'art. 1526 c.c., alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; la S. Corte ha precisato che l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, nel mentre il risarcimento del danno può derivare solo da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore ma non comprende il mancato guadagno (Conf., Cass. 23 maggio 2008, n. 13418; Cass. 08 gennaio 2010, n. 73; Cass. 27 settembre 2011, n. 19732).
Tutto questo, però, ove non sia inserito nel contratto di leasing clausole che, non solo contemplano, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, la definitiva acquisizione al venditore/concedente delle rate versate a titolo di indennità, come, peraltro, ammesso dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., ma attribuiscono a questi, oltre al diritto di riprendersi il bene, quello di recuperare i canoni scaduti e a scadere, ossia l'intero importo del finanziamento. Vi è da dire che la giurisprudenza ha equiparate queste pattuizioni (comprese quelle tese al recupero dei canoni a scadere) ad una clausola penale in quanto costituiscono "un'attribuzione prestabilita a carico del compratore per l'eventualità del suo inadempimento", e, di conseguenza ha ritenuto dette clausole in sé valide e compatibili con la previsione dell'art. 1526 c.c., nonché opponibili alla massa nel cui passivo può essere fatta valere, salvo il diritto del curatore di richiederne la riduzione a norma dell'art. 1384 c.c., ove sia manifestamente eccessiva (Cass. 17 gennaio 2014 n. 888; Cass. 23 marzo 2001, n. 4208; Cass. 17 luglio 2008, n. 19697; Cass 28 giugno 1995, n. 7266).
Ci sembra, in conclusione, che il curatore del fallimento dell'utilizzatore possa avanzare pretese nei confronti della società di leasing solo nei limiti sopra esposti.
Zucchetti Sg srl
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Gabriella Angela Massa
Alessandria06/02/2018 19:56RE: RE: LEASING E LEGGE N. 124/2017
Vi ringrazio per la risposta.
A Vostro giudizio, quindi, la fattispecie sarebbe disciplinata dalle norme pattizie di cui al contratto di leasing; qualora tali norme comportassero versamenti manifestamente eccessivi a favore della società di leasing, potrebbe essere chiesta la riduzione delle somme dovute a questa, in applicazione dell'art. 1384 c.c..
Nel caso in cui non vi fosse una disciplina pattizia applicabile, la fattispcie sarebbe disciplinata dall'art. 1526 c.c., tutt'ora applicabile in quanto non superato dalla Legge 124/2017.
Ho capito bene?
Grazie mille.
Angela Massa-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2018 21:12RE: RE: RE: LEASING E LEGGE N. 124/2017
Corretta la sua sintesi, sempre che, come detto, sia intervenuta la risoluzione prima della dichiarazione di fallimento e prima dell'entrata in vigore della recente legge.
Zucchetti ZSG Srl
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