Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 72 LF

  • Luigi Barbieri

    Padova
    09/05/2018 21:14

    Art. 72 LF

    Gentili Signori,
    prima che venisse dichiarato il fallimento, risultava attivo un contratto di fornitura del servizio idrico intestato alla società poi fallita su un immobile non di proprietà della società ora fallita.
    La società che sta erogando il servizio idrico si è insinuata allo Stato Passivo depositando nei termini di legge istanza di ammissione (ancora da esaminare) e, nel contempo, ha chiesto al curatore se questi abbia intenzione di subentrare al contratto di fornitura citando l'art. 72 l.f.
    Allo Stato la Curatela non ha intenzione di proseguire nessun contratto.
    Qual è il corretto iter da seguire? E' sufficiente comunicare anche Via PEC alla società fornitrice di servizi che non si intende subentrare nel contratto e che quindi si scioglierà il contratto? E' necessario richiamare qualche riferimento normativo?
    In attesa, ringrazio sin d'ora ed invio i miei migliori saluti
    Luigi Barbieri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/05/2018 18:24

      RE: Art. 72 LF

      Il primo comma dell'art. 72 l.f. stabilisce che "Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto".
      Il riferimento normativo è dato quindi da tale norma che sicuramente richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori quando il curatore sceglie di subentrare nel contratto. E' discusso, invece, se eguale autorizzazione sia richiesta per lo scioglimento e il dubbio nasce dal fatto che la lettera della legge sembrerebbe richiederla ma poi il secondo comma prevede lo scioglimento senza alcuna autorizzazione al decorso del termine assegnato dal giudice. Nel dubbio, è preferibile chiedere l'autorizzazione del comitato e, una volta ottenuta questa (o anche senza se si pensa di poterne fare a meno), basta fare una comunicazione alla controparte dell'inyenzione di volersi sciogliere dal contratto.
      Zucchetti Sg Srl