Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TRASCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO - USUCAPIONE

  • Roberta De Martini

    PADOVA
    20/11/2019 12:21

    TRASCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO - USUCAPIONE

    Buongiorno
    la presente per chiedere chiarimenti in merito agli effetti della trascrizione della sentenza di fallimento nei Pubblici Registri Immobiliari in materia di usucapione.
    In particolare:
    - sentenza di fallimento relativa all'anno 2016
    - trascrizione della sentenza di fallimento nei beni immobili di proprietà del fallito sempre nell'anno 2016
    - tra i beni immobili è presente un terreno agricolo ricevuto in donazione nell'anno 1999
    - tale terreno risulta coltivato ad orto da un parente del fallito
    La domanda è la seguente: la trascrizione della sentenza di fallimento interrompe il possesso cominciato prima e non protrattosi per venti anni?
    Può in data odierna il terzo avviare la procedura di usucapione per vedere il riconoscimento di tale titolo?
    Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, cordialmente saluto.
    R.D.M.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2019 20:30

      RE: TRASCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO - USUCAPIONE

      Premesso che colui che intenda far valere l'usucapione deve formulare apposita domanda di rivendica nel fallimento, è principio consolidato in giurisprudenza che la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione - quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario - può essere proposta nei confronti della curatela fallimentare solo se la fattispecie acquisitiva sia giunta a perfezionamento prima dell'apertura della procedura concorsuale. In tal senso Cass. n. 10895/2013, per la quale va rilevato "il difetto di efficacia del possesso ad usucapionem allorché si esplichi durante la procedura concorsuale, essendo esso opponibile al fallimento solo ove la fattispecie acquisitiva si sia completamente perfezionata anteriormente all'apertura della procedura" e non quando, come avvenuto nella specie, sia ancora in itinere durante la procedura medesima" (conf. Cass. n. 13184/1999; Trib. Taranto 13/07/2015, n.2416).
      In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che solo ove si faccia valere la fattispecie acquisitiva dell'usucapione come fenomeno già compiuto – e, dunque, produttivo dei precipui effetti relativi all'acquisto della proprietà a titolo originario - nei confronti del fallito la domanda volta ad ottenere il relativo accertamento giudiziale può essere proposta anche nei confronti della curatela fallimentare, a ciò non ostando il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 45 L. Fall. E la ragione di tanto è facilmente individuabile nella circostanza per la quale, poiché il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e, poiché, per effetto di essa, tali beni rimangono vincolati al soddisfacimento dei crediti che saranno poi ammessi allo stato passivo (art. 42 cit.), deve escludersi che i terzi possano acquisire diritti sugli stessi, sottraendoli alla destinazione di legge, in mancanza di atto di data certa anteriore ovvero di domanda trascritta prima del fallimento (art. 45 cit.)
      Zucchetti Sg srl