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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
termini di prescrizione azione di responsabilità
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Gennaro Di Martino
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)14/04/2019 12:38termini di prescrizione azione di responsabilità
Vi rappresento il seguente caso: società fallita il 29/1/2015, amministratore responsabile del dissesto cessato il 2/9/2010. E' ancora possibile proporre azione di responsabilità verso quest'ultimo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2019 23:11RE: termini di prescrizione azione di responsabilità
Come è noto, il curatore cumula in sé l'azione sociale di cui all'art. 2393 cod. civ. e quella dei creditori di cui all'art. 2394 cod. civ., potendo egli formulare contestualmente domande risarcitorie verso gli amministratori con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità contrattuale (prevista dall'art. 2393 e 2393 bis c.c.) ed a quelle sulla responsabilità extracontrattuale (prevista dall'art. 2394 c.c.).Questo non significa che il curatore sia titolare di una nuova ed autonoma azione di responsabilità che cumuli, mescolandoli tra loro, i presupposti ed il regime giuridico dell'una e dell'altra azione, ma al contrario che il curatore, sebbene legittimato a promuovere cumulativamente le due azioni, non può avvantaggiarsi della disciplina di volta in volta più favorevole, rimando ciascuna di esse soggetta alle proprie regole; come appunto in tema di prescrizione, che è sempre quinquennale, ma decorre da momenti diversi.
In tema di azione dei creditori, la giurisprudenza ha adottato una soluzione univoca, coerente con il principio generale secondo cui il termine prescrizionale può cominciare a decorrere solo dal momento in cui possa essere effettivamente fatto valere il diritto (art 2935 cod. civ.), per cui il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori e sindaci fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali. Ovviamente chi agisce deve fornire la prova del momento della conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale, che potrebbe anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; ad ogni modo, la S. C. ha precisato che "in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale" (In termini, Cass. n. 13378/2014).
L'azione sociale, invece, è diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere da amministratori (e sindaci), indipendentemente dal fatto che tali violazioni abbiano pregiudicato il patrimonio della società in misura tale da ledere le ragioni dei creditori sociali; è pacifico, pertanto, che per questo tipo di azione il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali usando la diligenza media cui sono tenuti nell'adempimento delle rispettive attribuzioni; ossia dal momento in cui il danno è stato scoperto ovvero avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza. Non va, infine dimenticato che, a norma del quarto comma dell'art. 2393 cod. civ., il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della carica.
Quest'ultima azione, quindi, nel caso è sicuramente prescritta; quella dei creditori lo è con molta probabilità.
Zucchetti SG srl
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