Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese condominiali post fallimento

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    27/01/2016 17:38

    spese condominiali post fallimento

    Buongiorno,

    vorrei chiedere una conferma e poi fare una domanda.

    Nel caso di un fallimento in cui l'amministratore di condominio ha presentato una richiesta delle spese condominiali maturate POST fallimento e vi è capienza nell'attivo fallimentare (visto che si è venduto l'unico bene del fallimento ossia l'appartamento), io curatore procederei con il pagamento delle somme richieste all'amministratore di condominio FUORI dal riparto in quanto le somme NON sono in discussione nè nell'an nè nel quantum.

    Tale richiesta arriva, però, dopo che io ho presentato il rendiconto della gestione (ma prima della relativa approvazione).
    Posso io curatore provvedere alla integrazione di tale rendiconto nell'udienza di approvazione o devo presentare un rendiconto nuovo?

    Grazie
    Marta Mazzucchi

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/01/2016 12:51

      RE: spese condominiali post fallimento

      Se il credito del condominio, che sicuramente è in prededuzione, non è contestato, e l'attivo disponibile è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, come pare di capire, non vi sono ostacoli al pagamento dello stesso fuori riparto.
      Se effettua l'esborso prima dell'udienza fissata per l'approvazione del conto gestione già presentato, dovrebbe integrare il conto precedente con la novità, dando comunicazione della modifica ai creditori, come disposto dal terzo comma dell'art. 116. Tuttavia, poiché nel rendiconto lei deve indicare (in sintesi) le entrate e le uscite), se non provvede al pagamento del condominio prima di detta udienza, non può indicare l'uscita nel conto, per cui si potrebbe limitare, in tal caso, a prospettare in udienza la presenza della nuova richiesta che evaderà quanto prima e poi, al momento del riparto finale, fa l'aggiornamento contabile inserendo le entrate e le uscite successive all'approvazione del conto, tra cui quella del pagamento del condominio e del suo compenso.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        18/02/2016 13:47

        RE: RE: spese condominiali post fallimento

        L'art. 30 del T.U. del Condominio (DL 145/2013)prevede che siano prededucibili solamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per innovazioni maturate post fallimento.
        Nel mio fallimento con istanza di ammissione al passivo ultratardiva (4 anni dopo la sentenza di fallimento) l'amministratore del condominio mi chiede in chirografo le spese ante fallimento ed in prededuzione le spese post fallimento poste a carico del fallito a seguito della approvazione assembleare dei bilanci consuntivi. Esse,(indico solo quelle più rilevanti) però sono solo compenso amministratore adempimenti fiscali, assicurazione, Luce scale (inserita come unica voce in manutenzione ordinaria) e pulizia scale.
        A mio parere nessuna di tali voci rientra nella previsione del cit. art. 30, non essendo né manutenzione ordinaria né straordinaria e tanto meno innovazioni) e quindi dovrebbero per tale motivo essere escluse dalla prededuzione.
        Essendo chieste anche in subordine in via privilegiata quali spese di conservazione dell'immobile ed in via ulteriormente subordinata in via chirografaria ho questo dubbio: sono ammissibili tutt'al più sotto una di queste categorie ed in particolare come credito chirografario o invece, non essendo prededucibili, non sono in ogni caso ammissibili al passivo ?
        In altre parole le spese condominiali non qualificabili come manutenzione/innovazione e quindi non prededucibili ma sorte dopo la dichiarazione di fallimento sono insinuabili o no ed in privilegio o in chirografo ?
        In ogni caso escludo quelle ante fallimento stante la ultratardività della domanda.
        Chiederei un vs. parere sulla fattispecie esposta.
        Molte grazie.
        Avv. Francesco Bellesia
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/02/2016 20:26

          RE: RE: RE: spese condominiali post fallimento

          L'art. 30 della legge 11.12.2012, n. 220 stabilisce che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
          A nostro avviso, il compenso amministratore, gli adempimenti fiscali, i premi per assicurazione, le bollette luce scale e pulizia scale, rientrano tra le tipiche spese ordinarie che comprendono, appunto, la manutenzione regolare delle parti in comune (scale, terrazzi, lastrico solare, ascensore, ingresso, citofoni, etc.), come: pulizia e illuminazione delle scale e dei cortili, gestione del giardino (ove presente) e riparazioni generiche (tubature, impianto elettrico, etc.), le assicurazione del condominio, il compenso dell'amministratore e i costi di gestione (raccomandate di invito alle assemblee, spese di cancelleria e consulenza).
          Se poi lei è di diverso parere ed esclude la prededuzione, non perché non siano divenute esigibili in pendenza di fallimento ma perché non si tratta di spese ordinarie, dovrebbe spiegare in quale categoria rientrano e se, secondo lei non sono neanche spese straordinarie né innovazioni, dovrebbe escluderle dal passivo, ci permettiamo di dire con poche possibilità di successo nella probabile opposizione. Se invece, esclude la prededuzione per ragioni cronologiche, ritenendo che si tratti di credito concorsuale, il credito per spese condominiali non gode di alcun privilegio.
          per quanto riguarda l'intento di escludere dal passivo anche le spese ante fallimento "stante la ultratardività della domanda", ricordiamo che la ultradardività non è di per cè causa di esclusione, ma comporta soltanto che la domanda sia sottoposta ad un vaglio di ammissibilità e sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile. Se lei valuta che il creditore non ha fornito tale prova, può proporre la inammissibilità, nel mentre se tale prova è fornita, la domanda supera questo ostacolo e va esaminata nel merito.
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Bellesia

            Modena
            19/02/2016 12:14

            RE: RE: RE: RE: spese condominiali post fallimento

            Ringrazio per la cortese e sollecita risposta.
            Mi permetto tre osservazioni.
            1) prova del ritardo. Nell'istanza il creditore nulla dice: si limita a richiedere il credito. E' pur vero che io non avevo scritto all'amministratore perché non sapevo nemmeno che ci fosse. Ma ripeto il creditore tace e non lamenta nemmeno la mancata comunicazione, pur essendo suo onere la prova.
            2) Mi sembra di capire dalla vs. risposta che non distinguete fra spese per manutenzione ordinaria/straordinaria e altre spese ordinarie/straordinarie. Io invece sono partito dal presupposto che vi fosse differenza. Ad es: controllo periodico della caldaia: manutenzione ordinaria. Adempimenti fiscali ovvero spese di consumo (es. energia elettrica per illuminazione scale o per ascensore): spesa ordinaria ma non manutenzione ordinaria.
            In altre parole per spese di manutenzione riterrei che rientrano solo ed in senso stretto quelle destinate alla conservazione e manutenzione dell'edificio condominiale e delle cose comuni strutturali (muro, facciate, impianti etc.) ossia quelle necessarie per mantenere la cosa comune nello stato in cui si trova e per conservarne l'efficienza e la funzionalità in relazione all'uso o al godimento a cui è destinata.
            Non sarebbero pertanto tali le cd. spese per l'uso e l'esercizio che sono quelle necessarie per il godimento dei beni comuni ed il funzionamento dei servizi.
            Se così non fosse non mi riesco a spiegare la norma dell'art. 30: in caso di equiparazione fra spese genericamente ordinarie/straordinarie e spese di manutenzione ordinarie/straordinarie sarebbe superflua.
            3) Ritenete comunque che le spese non rientranti nell'art. 30 siano da escludere dal passivo.
            Vi ringrazio ancora per la attenzione.
            Avv. Francesco Bellesia
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/02/2016 19:32

              RE: RE: RE: RE: RE: spese condominiali post fallimento

              Il creditore che si insinua oltre l'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo deve , in primo luogo superare il vaglio dell'ammissibilità, fornendo la prova che il ritardo non è a lui imputabile. Tanto, però, vale per i crediti concorsuali, nel mentre per i crediti prededucibili, anche soggetti ad insinuazione in caso di contestazione, bisogna tener conto del momento in cui sono sorti e diventati esigibili, non potendo, ad esempio il condominio far valere nel 2014 le spese dell'esercizio 2015, e così via.
              Per quanto riguarda le spese ordinarie noi le abbiamo dato una nostra lettura ritenendo che quelle elencate da lei rientravano tutte in questa categoria, prospettando ad ogni modo una sua diversa opinione, di cui prendiamo atto. Sta di fatto però che, a norma dell'art. 30 legge 11.12.2012, n. 220, sono prededucibili tutte le spese sia ordinarie che straordinarie nonché le innovazioni se divenute esigibili durante la procedure concorsuale, per cui ci sembra superfluo discettare sull'appartenenza di una spesa all'una o all'altra categoria.
              Se vi sono spese non rientranti nell'art. 30, le stesse o sono ante fallimento di natura concorsuale, per cui seguono la regola ordinaria dell'insinuazione e ammissione chirografaria, o sono successive al fallimento non opponibili alla massa, èer cui da non ammettere al passivo.
              Zucchetti SG srl
      • Patrizia Rossi

        san clemente (RN)
        14/10/2016 09:23

        RE: RE: spese condominiali post fallimento

        Buongiorno l'aggiornamento contabile delle entrate ed uscite successive all'approvazione del conto va notificato?
        E' lecito pertanto non inserire le prededuzioni ( spese condomiali . imu) nel rendiconto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/10/2016 16:57

          RE: RE: RE: spese condominiali post fallimento

          Nel rendiconto vanno inserite le entrate realizzate e le uscite sostenute fino al momento della presentazione e quelle preventivabili future, quali ad esempio il compenso del curatore, il cui esatto conteggio andrà poi riportato, a liquidazione avvenuta, nel prospetto da allegare al riparto finale, così come le altre entrate e uscite intervenute dopo l'approvazione del conto. E' questa infatti l'unica forma di esternazione di quanto accade dopo l'approvazione del conto gestione, per cui anche i creditori vengono a conoscenza dei mutamenti attraverso l'esame del progetto di riparto, che deve contenere anche il prospetto delle somme disponibili.
          Zucchetti SG srl