Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

  • Silvia Cagnoni

    Rovigo
    21/10/2016 13:17

    Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

    Buongiorno, chiedo informazioni relative al mod. Unico e Irap, consegnati dal fallito della srl unipersonale, premetto che il fallimento è subentrato in data 18/07/2016. Il socio unico mi ha consegnato Unico e Irap del periodo d'imposta 2015, quindi ANTE fallimento, redatto dal suo commercialista ma nel frontespizio come dichiarante ha messo i dati del curatore fallimentare, è esatto oppure tali dichiarazioni devono essere firmate dal socio in quanto il periodo 2015 non è di competenza del curatore fallimentare?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/10/2016 01:30

      RE: Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

      Come abbiamo già scritto in più di un intervento su questo Forum, la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio anteriore a quello nel quale è stato dichiarato il fallimento non compete al Curatore.

      Corretto è quindi che la predisponga e presenti il fallito o il suo legale rappresentante, ma egli dovrà comparire come presentatore e firmarla, non avendo perso, con il fallimento, la legittimazione a farlo.
      • Silvia Cagnoni

        Rovigo
        27/10/2016 17:46

        RE: RE: Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

        Ringrazio per la risposta, mi si pone però un altro dubbio, sempre in questo fallimento si presenta questa situazione, il periodo d'imposta 2016 risulta di fatto suddiviso in tre :
        1)dal 1/01/2016 al 30/05/2016 normale periodo;
        2)dal 1/06/2016 (messa in liquidazione della società) al 18/07/2016 (sentenza dichiarativa di fallimento) - periodo di liquidazione;
        3)dal 18/07/2016 in poi periodo fallimentare.
        Il dubbio che sorge è: il liquidatore deve presentare la dichiarazione per il periodo ante liquidazione (punto 1) e il Curatore invece quella del periodo ante fallimento ma da che data? 01/01/2016 al 18/07/2016 o la data di liquidazione crea per il Curatore un punto di partenza? Quindi la dichiarazione del periodo ante fallimento sarà dal 01/06/2016 al 18/07/2016?
        Se la risposta è dal 1/01 non si crea un doppione dichiarativo con quella a carico del liquidatore per il periodo ante liquidazione?
        Si precisa che il Curatore non è in possesso dei dati infrannuali alla data di messa in liquidazione del 30/05/2016 quindi se tale dovesse essere la data di riferimento per la dichiarazione del periodo ante fallimento si dovrà richiedere al liquidatore la situazione infrannuale.
        Ringrazio per la disponibilità
        Cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          31/10/2016 10:09

          RE: RE: RE: Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

          Ci sembra si possa seguire una interpretazione strettamente letterale del combinato disposto degli artt. 182 e 183 T.U.I.R., collegati agli artt. 3 e 5 del D.P.R. 322/98, scindendo due questioni.


          A) Dichiarazione relativa al periodo dall'inizio dell'esercizio alla messa in liquidazione

          L'art. 182 del T.U.I.R. stabilisce che in caso di messa in liquidazione debba essere presentata una dichiarazione relativa "al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione".

          L'art. 5 del D.P.R. 322/98 stabilisce che "in caso di liquidazione ... il liquidatore o ... il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione".

          Il fatto che tale obbligo sia posto a carico solo del liquidatore e del legale rappresentante, ed il rinvio all'art. 3, che disciplina la presentazione delle "ordinarie" dichiarazioni dei redditi, portano ad escludere che l'obbligo di presentare tale dichiarazione, ancorchè siano ancora pendenti i termini, possa gravare sul Curatore.


          B) Dichiarazione fino alla data del fallimento

          L'art. 183 del T.U.I.R. stabilisce che il Curatore deve presentare la dichiarazione dei redditi del "periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento".

          L'art. 182, comma 2, del T.U.I.R. usa più volte e ben chiaramente il termine "esercizio" per indicare l' (ordinario) esercizio annuale, e "periodo" per indicare gli intervalli di tempo relativamente ai quali deve essere presentata una specifica dichiarazione dei redditi (dall'inizio dell'esercizio alla data della messa in liquidazione, la residua frazione di tale esercizio, ecc.).

          Il riferimento all'inizio "dell'esercizio" e non "del periodo di imposta" ci porta a ritenere che, nel caso prospettato, il Curatore debba presentare la dichiarazione relativa al periodo 1/1 (inizio dell'esercizio) e 9/11/09 (dichiarazione di fallimento), ignorando la data di messa in liquidazione. Ovviamente partendo dal presupposto, indicato nel quesito, che la S.r.l. abbia esercizio coincidente con l'anno solare.

          E' inevitabile che, così facendo, il sistema acquisisca due dichiarazioni, quella del Liquidatore e quella del Curatore, parzialmente sovrapposte, ed è quindi probabile che venga emessa una segnalazione di errore.

          Non possiamo che prendere atto e, volendo cercare una soluzione "pratica" per tentare di evitare una richiesta di chiarimenti dell'Ufficio, ovvero un atto di accertamento o irrogazione sanzioni (che pervengano magari a fallimento chiuso creando problemi anche procedurali, oltre all'ovvia perdita di tempo) si potrebbe inviare all'Agenzia competente una PEC illustrando la questione, dopo aver effettuato l'invio telematico.

          Molto probabilmente la PEC non eviterà l'automatismo della segnalazione di anomalia, ma potrebbe rendere più semplice e convincente l'esposizione dei fatti in sede di contraddittorio.
          • Alice Ligabue

            Modena
            22/11/2016 15:50

            RE: RE: RE: RE: Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

            Buongiorno,
            in una procedura fallimentare ho riscontrato che nel medesimo anno vi è stata sia l'iscrizione alla cciaa della delibera degli amministratori inerente all'accertamento della causa che hanno comportato la messa in liquidazione della società che la dichiarazione di fallimento della stessa.
            Pertanto ho presentato:
            - una dichiarazione dal 1/1 - all'iscrizione cciaa della delibera - per il periodo ante liquidazione;
            - un altra dichiarazione dal 1/1 - alla data di fallimento- per il periodo ante fallimento.
            Entrambe rilevavano l'insorgenza di un debito Ires per cui l'Agenzia delle Entrate mi ha inviato due comunicazioni art. 36 bis con la richiesta dell'imposta oltre a interessi e sanzioni.
            Ho presentato istanza in autotutela per lo sgravio totale dell'avviso bonario inerente al periodo ante liquidazione comunicando quanto riportato anche dalla precedente Vostra discussione, ma il funzionario mi ha comunicato che vorrebbe maggiori prove di quanto da me esposto.
            Pertanto sono a richiedere se vi sono interpelli ovvero circolari dell'Agenzia delle Entrate riguardanti tale tema, poichè da una ricerca non ho rilevato nulla al riguardo.
            Invece per l'avviso bonario inerente al periodo ante fallimento ho richiesto lo sgravio parziale delle pretese richiedendo l'annullamento delle sanzioni e interessi.
            Poichè dalla verifica della dichiarazione precedente non sussisteva l'obbligo di versamento di acconti per il periodo successivo ed il mancato versamento del debito scaturito dalla dichiarazione dei redditi ante fallimento è riconducibile all'impossibilità di effettuare il pagamento stabilito dalla normativa fallimentare che comporta per l'Agenzia delle Entrate di dover seguire l'iter di verifica dei crediti ante procedura al pari degli altri creditori.
            In questo caso l'Agenzia delle Entrate mi ha comunicato che l'istanza di sgravio parziale non può essere considerata valida e che dovrò non ammettere le sanzioni e interessi nell'ambito di verifica della domanda di ammissione allo stato passivo.
            Pertanto chiedo conferma al riguardo.
            Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              09/12/2016 10:48

              RE: RE: RE: RE: RE: Dichiarazione dei redditi ante fallimento e Irap

              Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al periodo fra l'inizio dell'esercizio e la messa in liquidazione, come scritto nell'intervento precedente e per i motivi in esso illustrati, riteniamo che la presentazione della stessa non gravi sul Curatore ma sul liquidatore.

              Ai fini sanzionatori, se il termine per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione scadeva anteriormente alla dichiarazione di fallimento, riteniamo che le sanzioni su tale importo siano dovute, perchè non è stato rispettato un obbligo da parte della società in bonis.

              Sempre per i motivi illustrati nell'intervento precedente, per quanto riguarda la dichiarazione che invece competeva al Curatore riteniamo che essa dovesse riguardare non il periodo dalla messa in liquidazione al fallimento, ma il periodo dall'inizio dell'esercizio al fallimento.

              Le sanzioni sulle imposte dovute in base a essa ovviamente non sono dovute, ma bisogna prestare attenzione alla prassi da seguire:

              - non è possibile disconoscere un debito fiscale in sede di ammissione al passivo, perchè ciò può essere deciso solo dagli organi della giustizia tributaria

              - al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero di Equitalia per suo conto, il Curatore non potrà pertanto che chiedere l'ammissione con riserva e incardinare un contenzioso

              - poichè il contenzioso avrà un costo a carico della procedura, suggeriremmo di far presente la delicatezza della questione all'Agenzia, per iscritto, sia in sede di richiesta di sgravio ora, che in sede di notifica della cartella o avviso di accertamento, mediante istanza di accertamento con adesione o mediazione; ciò, preannunciando che in sede contenziosa non si potrà che sottolineare la scorrettezza del comportamento dell'Ufficio e richiedere l'addebito allo stesso, in caso di soccombenza, delle spese processuali.