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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
perizia stima immobili e giuramento ctu
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Carlo Giuseppe Cardile
corigliano calabro (CS)04/12/2015 11:43perizia stima immobili e giuramento ctu
Buongiorno, devo nominare su autorizzazione del GD un CTU tecnico per procedere alla stima degli immobili di proprietà del fallito, allo stesso darò il compito di redigere una perizia di stima del valore dei beni immobili con l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; una sommaria descrizione del bene; lo stato di possesso del bene; l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo
carattere storico-artistico; l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; la verifica della regolarità edilizia e urbanistica.
PRIMA DOMANDA: lo stimatore CTU pare non debba giurare, è corretto?
SECONDA DOMANDA: io vorrei vorrei stilare un verbale con il quale do atto che il CTU è presso il mio studio e gli conferisco i "quesiti" di cui sopra.
Del tipo E' presente il CTU ing. ___ nato a ___ residente in ___ , il quale nominato CTU con provv. del G.D. del accetta l'incarico e si impegna a bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli che seguono: ..." è CORRETTO?
PER lo stimatore dei beni mobili, stessa cosa?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/12/2015 09:30RE: perizia stima immobili e giuramento ctu
Il secondo comma dell'art. 87 l.f. dispone che "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", il che fa capire che la nomina dello stimatore, sia di beni mobili che immobili, compete al curatore e non al giudice, il quale conserva, seppur con non molta coerenza, il potere di liquidare i compensi e disporre l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento, giusto il disposto di cui all'art. 25, co. 1, n. 4. Al più potrebbe sorgere il dubbio che la nomina dello stimatore debba essere autorizzata dal comitato dei creditori ai sensi del secondo comma dell'art. 32 in quanto coadiutore tecnico, ma la specifica espressa previsione del secondo comma dell'art. 87 esclude anche questa possibilità. Questo però significa che quando allo stimatore viene chiesta non solo la stima, ossia non solo la determinazione del valore dei beni, ma gli vengono attribuite anche altre incombenze, quali quelle da lei indicate (che sono tipiche di un perito immobiliare), la nomina va autorizzata dal comitato dei creditori perché, in questo caso, il professionista nominato assume appunto la veste di coadiutore tecnico.
Rapportare la nomina dello stimatore ad una autorizzazione del giudice delegato fa nascere, inoltre, il dubbio che questi sia una sorta di CTU- ed anche lei ne parla in questi termini-; in realtà lo stimatore è un professionista al quale il curatore affida un incarico professionale, per l'assunzione del quale, quindi non deve prestare alcun giuramento (come invece il CTU). Egualmente per il conferimento dell'incarico non è necessario un verbale (che si può anche fare, volendo), ma è sufficiente una lettera di incarico, come a qualsiasi altro professionista al quale dà il mandato di svolgere una attività, il cui contenuto specifica appunto nel conferirgli l'incarico.
Zucchetti SG srl
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