Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art.43 l.f.- 305 cpc

  • Giselda Canonico

    Pescara
    10/05/2013 19:14

    art.43 l.f.- 305 cpc

    Chiedo la vostra opinione in merito al termine che il curatore ha per riassumere una causa interrotta a causa del fallimento di una delle parti alla luce della riforma dell'art. 43 l.f. Precisamente, secondo le recenti sentenze di merito e di legittinmità sembrerebbe che per il curatore il termine di (sei mesi oggi tre mesi) per riassumere la causa decorra dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non dall'ordinanza di interruzione che invece sarebbe valida per tutte le altre parti che non sia il curatore. Nel caso che ci occupa l'unico ad avere interesse a continuare la causa era il curatore.
    grazie
    avv. Giselda Canonico
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/05/2013 20:14

      RE: art.43 l.f.- 305 cpc

      L'art. 43, 3° co. l.fall. prevede che "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", quale effetto automatico ed anche in assenza di dichiarazione del difensore all'udienza; e le Sezioni Unite, con sentenza del 20.3.2008, n. 7443, hanno evidenziato come, in esito alla citata riforma, sia divenuta irrilevante ai fini dell'interruzione del giudizio la dichiarazione di parte: l'interruzione, cioè, è automatica e decorre dal verificarsi dell'evento-fallimento.
      La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 17 depositata il 21.1.2010, dopo aver ribadito che l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il comma 3 (aggiunto dall'art. 41 d.lg. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, ha confermato che nel vigente sistema di diritto processuale civile è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299,300,terzo co, 301, primo co., cpc), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, e, poiché l'art. 43 l.fall. nulla ha previsto per la riassunzione, essa può e deve comunque interpretarsi in senso conforme alla Costituzione, allineandola alla disciplina prevista dall'art. 305 cpc nel testo risultante da numerose e precedenti pronunce della stessa Consulta, per l'assenza di ragioni idonee a giustificarne una disciplina diversa e soprattutto per l'identità di ratio e posizione processuale delle parti interessate (Invero la Consulta, già con sentenza n. 139/67, ha chiarito come in ipotesi di interruzione immediata del processo per morte, radiazione o sospensione del procuratore, ex art. 301 cpc, l'art. 305 cpc è illegittimo per la parte in cui fa decorrere il termine per la prosecuzione o riassunzione dalla data dell'interruzione, anziché dalla data della conoscenza in forma legale della stessa (intesa come conoscibilità), mediante dichiarazione, notificazione o certificazione- cfr pure Cass. n. 974/2006).
      In tale sistema, deve ritenersi che il curatore ha avuto legale notizia dell'evento interruttivo- ossia della dichiarazione di fallimento- dal momento in cui gli è stata comunicata la nomina a norma dell'art. 17. (in tal senso Trib. Modena, 20/01/2012, n. 150).
      Zucchetti SG Srl