Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallito che non si presenta al curatore

  • Maria Chiara Parola

    Milano
    18/04/2013 10:57

    Fallito che non si presenta al curatore

    Come ci si deve comportare nel caso in cui il fallito, convocato a mezzo raccomandata, allegata anche via mail all'indirizzo comunicato dallo stesso,rimanda più volte l'incontro, non si presenta ne rispode più al numero di telefono ?
    Il previgente art. 49 LF prevedeva che nel caso in cui il Fallito non ottemperasse all'ordine di presentarsi il GD avrebbe potuto disporre l'accompagnamento con la forza pubblica.
    Grazie
    Maria Chiara Parola
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/04/2013 12:07

      RE: Fallito che non si presenta al curatore

      Il nuovo art. 49 non contiene la medesima norma per cui non si può più fare ricorso alla forza pubblica. non può fare altro che fare presente la situazione nella relazione ex art. 33 e arrangiarsi come può con la documentazione che le necessita.
      Zucchetti Sg Srl
      • Emanuele Penzo

        Bologna
        19/04/2013 12:13

        RE: RE: Fallito che non si presenta al curatore

        Mi permetto di aggiungere: la mancata presentazione del fallito è una aggravante, pertanto evidenzi, come già suggetio, il fatto nella relazione ex. art. 33, eventualmente già ancipando il fatto al GD con una istanza ad hoc.

        Mi è capitato una volta un fatto identico e dopo 6 mesi il fallito si è presentato di sua spontanea volontà, dopo che la finanza su mandato del PM è andato direttamente a prenderlo a casa.
        • Giovanni Orso

          Castelfranco Veneto (TV)
          20/04/2013 08:32

          RE: RE: RE: Fallito che non si presenta al curatore

          Buongiorno,
          mi permetto di segnalare che, in occasione di una ricerca in dottrina per il caso in questione, avevo rinvenuto un lavoro dell'UGDCEC di Pisa ed un articolo su Impresa c.i. del 2006, nei quali veniva dato il seguente suggerimento:
          - il curatore convoca ritualmente il Fallito;
          - in caso di omessa presentazione procede ad una nuova convocazione formale;
          - perdurando l'inadempimento ingiustificato del Fallito, il Curatore chiede al GD l'emissione di un provvedimento di convocazione formale, da notificarsi a mani a mezzo della forza pubblica;
          - perdurando ancora l'inadempimento ingiustificato, il Curatore provvede a sporgere deuncia alla Procura nei confronti del Fallito (o amministratore di società fallita) in ordine al reato previsto dall'art. 220 LF;
          - il GD adotta, su richiesta del Curatore, il provvedimento di accompagnamento coattivo.
          Tale modalità è giustificata dal fatto che permane comunque la norma di carattere generale prevista dall'art. 68 comma 3 CPC in base alla quale "il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica".
          L'accompagnamento coattivo non viene quindi disposto in quanto il soggetto è fallito, ma in quanto si sottrae ad un obbligo procedimentale stabilito dalla legge, come viene fatto in caso di citazione di testimoni.
          Giovanni Orso.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            21/04/2013 15:20

            RE: RE: RE: RE: Fallito che non si presenta al curatore

            Prendiamo atto dell'indicazione fornita dall'UGDCEC di Pisa ma ci sembra alquanto forzato il ricorso all'art. 68 cpc (che parte della dottrina ha sostenuto, così come l'applicazione della normativa sull'accompagnamento dei testimoni) perché ci sembra più corretta quella corrente che ritiene tassativi i casi in cui il giudice possa avvalersi della forza pubblica, per cui non si può, attraverso il richiamo di norme dettate per altri fini, dare forza coercitiva a provvedimenti che chiaramente il legislatore ha voluto ne fossero privi, come quello dell'accompagnamento del fallito dato che questo era previsto nel vecchio testo ed è stato eliminato. Seguendo la opposta tesi, l'abrogazione del secondo comma dell'art. 49- che a sua volta si ricollega ad una visione non più punitiva e limitativa del fallimento, come dimostrano appunto gli artt. 48 e 49- sarebbe vanificata completamente; infine ci sembra che il legislatore abbia posto altri rimedi alla mancata collaborazione del fallito quale quello in tema di esdebitazione.
            Zucchetti SG Srl
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/04/2013 15:23

          RE: RE: RE: Fallito che non si presenta al curatore

          La via del penale è l'unica praticabile a nostro avviso, e questa via via si attiva attravreso la relazione ex art. 33.
          Zucchetti SG Srl