Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

autovettura in leasing riscattata dal fratello della condutrice morosa dell'azienza locatale dal fallimento

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    25/09/2013 18:30

    autovettura in leasing riscattata dal fratello della condutrice morosa dell'azienza locatale dal fallimento

    Dopo che la conduttrice morosa dell'azienda locatale dal fallimento aveva pagato circa € 40 mila tra anticipi e canoni di locazione alla società di leasing per l'affitto di un'auto , la vettura è stata intestata al fratello al prezzo di riscatto di circa € 400,00 , come risulta dalla certificazione del PRA.
    Per cui , in difetto dell'atto di cessione del contratto o della facoltà di riscatto al fratello (atto nell'esclusiva disponibilità delle parti), ritenete possibile agire tramite l'azione revocatoria ordinaria (al fine di ottenere l'inefficacia di quell'atto per far tornare l'auto nella disponibilità della società di leasing) unitamente all'azione surrogatoria finalizzata ad ottenere l'intestazione della vettura in favore della sorella per farla rientrare nel patrimonio della debitrice del fallimento e poterla pignorare ?
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2013 19:16

      RE: autovettura in leasing riscattata dal fratello della condutrice morosa dell'azienza locatale dal fallimento

      Se abbiamo ben capito A, che aveva ottenuto in leasing un auto, dopo aver pagato circa €40.000,00 di canoni, ha consentito il riscatto della stessa in favore di B ( fratello di A), il quale pagando € 400,00 ha riscattato la stessa ed è divenuto proprietario dell'auto. Il fallimento C, che è creditore verso A per canoni di affitto di azienda non pagati, vorrebbe esercitare una revocatoria ordinaria tesa a far dichiarare inefficace la cessione del contratto di leasing da A a B, sottostante al riscatto dell'auto da parte di quest'ultimo.
      Lei giustamente si pone il problema di non disporre dell'atto di cessione del contratto, ma è chiaro che questo è l'unico atto che può impugnare con la revocatoria perché è l'unico ricollegabile alla volontà della debitrice del fallimento e configurabile quale atto di disposizione del patrimonio del debitore che può astrattamente recare pregiudizio alle ragioni del creditore. In concreto, però, lei dovrebbe agire al buio (salvo a chiederne la esibizione in giudizio del documento), senza sapere se si è trattato di un atto a titolo oneroso o gratuito, né quanto abbia eventualmente pagato B per la cessione; se in ipotesi B avesse corrisposto ad A un prezzo adeguato al valore effettivo dell'auto, le sue armi sarebbero spuntate per la mancanza di un pregiudizio, o comunque dovrebbe impostare l'azione sulla volatilità del danaro (discorso però più consono alla cessione di un bene immobile che di un bene comunque facilmente deteriorabile); infine dovrebbe ancora dimostrare, sempre ai fini del pregiudizio, che la cessione di quel contratto non consente al fallimento di realizzare il proprio credito, o ne rende comunque più difficile il recupero, oltre che fornire la prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza di cui all'art. 2901 c.c..
      Ma ammettiamo pure che riesca in questo proposito e ottenga una sentenza favorevole, che succede a quel punto? Lei correttamente prospetta che una tale sentenza si limiterebbe a dichiarare inefficace nei confronti del fallimento creditore l'atto impugnato, ossia la cessione del contratto di leasing, con la conseguenza che il bene auto non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, né su esso bene il fallimento può far valere le sue ragioni in via esecutiva perché l'auto non è ancora di proprietà di A, debitore del fallimento. Lei è tanto consapevole di questo che prospetta di utilizzare l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. in modo da far valere, in surroga di A che rimane inerte (o comunque se rimane inerte), il diritto, al riscatto del leasing con conseguente intestazione dell'auto in capo ad A. Soluzione ardita, ma possibile, anzi unica possibile anche secondo noi per arrivare ad esercitare l'esecuzione sull'auto a tutela del credito del fallimento.
      E' da chiedersi tuttavia se vale la pena di porre in essere questo castello di operazioni , tenendo conto che bisogna affrontare due giudizi di cognizione (la revocatoria e la surrogatoria, con eventuali impugnazioni), peraltro non agevoli per quanto detto, e poi uno esecutivo, con costi facilmente immaginabili e, principalmente con durata che non gioca a favore fallimento del creditore visto che si sta parlando di un auto che, al momento in cui potrà essere effettuata l'esecuzione sulla stessa (fra sei sette anni ad essere ottimisti), avrà quasi sicuramente valore di rottamazione, se non già rottamata.
      Zucchetti Sg Srl
      • Antonio Sgattoni

        Grottamare (AP)
        27/09/2013 10:00

        RE: RE: autovettura in leasing riscattata dal fratello della condutrice morosa dell'azienza locatale dal fallimento

        Siamo d'accordo sulla procedura e , circa l'opportunità dell'azione prodromica di un attivo virtuale , ho chiesto al G.D. la concessione del sequestro giudiziario della vettura utilizzata dalla debitrice , offrendomi pure come custode gratuito dell'auto, al fine di provocare una soluzione della controversia.
        Nel ringraziarVi delle conferme , gradirei ricevere giurisprudenza sull'argomento .
        Cordiali saluti .
        Avv. Antonio Sgattoni
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/09/2013 20:02

          RE: RE: RE: autovettura in leasing riscattata dal fratello della condutrice morosa dell'azienza locatale dal fallimento

          Ci sembra che il giudice competente ad autorizzare il sequestro giudiziario sia quello ordinario e non il giudice delegato e vediamo non certo agevole l'ottenimento del provvedimento, posto che, al momento, non ci sembra sussista una controversia sulla proprietà o il possesso dell'auto che tocchi il fallimento. Ma tutto può essere.
          Per quanto riguarda la giurisprudenza, non ci risultano precedenti specifici alla fattispecie alquanto particolare, e noi ci siamo basati sui principi ricavabili dagli artt. 2901 e 2900 c.c., e sulla giurisprudenza a questi inerente.
          Zucchetti SG Srl