Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Crediti prededucibili art. 111 bis II comma

  • Corrado Canalini

    JESI (AN)
    10/02/2012 14:17

    Crediti prededucibili art. 111 bis II comma

    Con la presente si chiede di conoscere l'orientamento in relazione al trattamento dei compensi dei professionisti relativi sia alla presentazione che alla attestazione di un concordato preventivo di seguito sfociato in procedura fallimentare. Sembra ormai assodato che i compensi per l'attestatore siano da considerarsi in prededuzione, ma quelli per i professionisti che presentano la domanda devono considerarsi assistiti da privilegio, e quindi non prededucibili?
    Potrebbero i compensi dei professionisti attestatori e presentatori del piano concordatario, di seguito sfociato in fallimento, essere considerati tra le spese di cui all'art. 111 L.F. ed, in tal caso, trova applicazione l'art. 111 bis II comma che prevede prioritariamente la soddisfazione dei crediti garantiti da ipoteca?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2012 19:14

      RE: Crediti prededucibili art. 111 bis II comma

      Il nuovo secondo comma dell'art. 111 ha dato una definizione dei crediti prededucibili, specificando che sono tali quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e "quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge".
      Questa definizione ha indubbiamente apportato un elemento chiarificatore rispetto al passato, ma ha anche ampliato la nozione dei crediti prededucibili in quanto questa viene collegata a due criteri- quello della occasionalità e della funzionalità- che non devono necessariamente coesistere in quanto sono alternativi tra loro. E se la occasionalità è pacificamente individuabile nell'elemento cronologico che copre l'arco della procedura, finendo per attribuire la prededuzione a tutti i debiti sorti in corso di procedura, indipendentemente dal loro utilità per i creditori o per il funzionamento della procedura, molto più dirompente è l'assunzione del criterio della funzionalità ad autonomo titolo di prededucibilità del credito. Invero un riferimento solo strumentale e non anche temporale, porterebbe ad attribuire la prededuzione nel successivo fallimento ai crediti anteriori alla stessa proposta di concordato ritenuti, nel successivo fallimento e quindi sulla base di una valutazione ex post, funzionali alla procedura di concordato.
      Mentre era in corso la discussione sulla definizione del concetto di funzionalità e, quindi se effettivamente i crediti anteriori alla procedura di concordato potevano godere della prededuzione ed entro quali limiti, è intervenuto il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 che, tra l'altro, ha introdotto nel corpo della legge fallimentare l'art. 182quater.
      Una delle quattro ipotesi previste da questa nuova norma attribuisce la prededuzione ai crediti per compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, ed immediatamente si è posto il problema se la nuova norma ha solo una funzione confermativa della attribuzione della prededuzione a tutti i crediti anteriori al concordato a questi strumentali, richiedendo soltanto per i soggetti espressamente indicati quelle cautele che la norma richiede, oppure se la nuova norma va intesa come una chiave di lettura dell'art. 111 comma secondo, nel senso che la prededuzione va concessa ai soli crediti anteriori in essa contemplati, con esclusione del beneficio per tutti i crediti anteriori diversi seppur sorti in funzione della procedura concorsuale.
      La risposta alla domanda da lei posta discende dalla tesi che si preferisce seguire.
      Possiamo dire che le preferenze che si leggono vanno a favore della seconda lettura sopra riportata e noi siamo d'accordo su questa per una serie di motivi troppo lunghi da indicare, ma riassumibili nella ovvia considerazione che, se nel vigore di una norma preesistente (quella di cui all'art. 111) quanto meno di dubbia interpretazione circa l'estensione della prededuzione a crediti strumentali sorti anteriormente alla procedura concordataria, interviene una nuova norma che attribuisce la prelazione soltanto ad alcuni di questi crediti, devesi ritenere che la vecchia norma non attribuiva tale collocazione ai crediti anteriori, altrimenti la nuova disposizione sarebbe superflua e che della prededuzione possono usufruire soltanto i creditori indicati nella nuova norma a non altri.
      Problema diverso è stabilire se i crediti riconosciuti come prededucibili (secondo noi soltanto quelli del professionista attestatore non quelli degli altri professionisti, che sono crediti privilegiati) debbano o non essere posposti ai crediti ipotecari, e la risposta deve essere positiva alla luce del secondo comma dell'art. 111 bis, nel senso che nel pagamento dei crediti prededucibili- eccetto quelli per spese della procedura, e quindi successivi all'apertura- vanno utilizzati tutti i beni costituenti l'attivo esclusi quelli oggetto di ipoteca e pegno.
      Zucchetti Sg Srl