Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese condominiali

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    13/05/2014 16:19

    spese condominiali

    Buongiorno,

    il fallimento si trova a dover gestire un compendio immobiliare ( appartamenti residenziali) in un complesso condominiale. Maturano pertanto spese condominiali. Ora il problema è che essendo il Fallimento proprietario della quasi totalità degli appartamenti invenduti l'assemblea dei condomini convocata dall'amministratore non si costituisce regolarmente se non vi è la presenza del Fallimento.

    Primo punto: Si chiede se il curatore debba presenziare all'assemblea in seguito alla convocazione da parte dell'amministratore e votare per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto dell'esercizio e in caso affermativo se l'approvazione debba essere soggetta all'autorizzazione del GD. Inoltre in caso di consuntivo di esercizio che è ricompreso solo parzialmente nel periodo fallimentare se il curatore debba provvedere o meno.

    secondo punto: si chiede se il pagamento delle spese condominiali prededucibili possa essere effettuato in seguito a mandato di pagamento emesso dal GD senza la rituale ammissione allo stato passivo una volta acquisite liquidità in seguito alla prima vendita fallimentare.

    terzo punto: si chiede se le spese condominiali che maturano in prededuzione abbiano o meno precedenza rispetto al creditore ipotecario.

    Grazie in anticipo per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/05/2014 12:37

      RE: spese condominiali

      Il curatore che ha la disponibilità dei beni immobili ha tutti i poteri e doveri di un condomino, per cui è opportuno che participi all'assemblea, tanto più che la sua disponibilità si estende a gran parte delle unità immobiliari.Per tale attività non è richiesta alcuna autorizzazione se l'oggetto dell'assemblea riguarda atti di ordinaria amministrazione, nel mentre è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori per votare attività di straordinaria amministrazione.
      Le spese condominiali prdeducibili, come tutti i crediti prededucibile, possono essere pagati fuori riparto, se non contestati e alle altre condizioni di cui all'art. 111 bis, previa autorizzazione del giudice o del comitato dei creditori.
      Le spese condominiali, in quanto spese specifiche relative ai singoli immobili, vano detratte dal ricavato degli stessi e, quindi, prevalgono sui creiti ipotecari.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gabriella Placucci

        CESENA (FC)
        14/05/2014 16:51

        RE: RE: spese condominiali

        Grazie per la risposta.

        Ritenete che l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo rientri tra le attività di ordinaria amministrazione e quindi non soggetta all' autorizzazione del comitato dei creditori ( o in sua assenza come in questa fattispecie a quella del GD)?

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/05/2014 12:11

          RE: RE: RE: spese condominiali

          Pensiamo che si tratti di atto di ordinaria amministrazione, tuttavia, come diciamo sempre in questi casi, la prudenza non è mai troppa per cui non costa nulla chiedere l'autorizzazione.
          Zucchetti SG srl
          • Gabriella Placucci

            CESENA (FC)
            19/05/2014 17:24

            RE: RE: RE: RE: spese condominiali

            grazie.
            quanto al primo punto del quesito e cioè se il curatore abbia titolo per votare l'approvazione del rendiconto riguardante un esercizio nel quale non era ancora stato dichiarato il fallimento cosa ne pensate?

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/05/2014 11:14

              RE: RE: RE: RE: RE: spese condominiali

              Riteniamo che anche questo rientri nell'attività di ordinaria amministrazione di competenza del curatore, ferma la solita prudenza.
              Zucchetti Sg srl