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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
spese condominiali
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)13/05/2014 16:19spese condominiali
Buongiorno,
il fallimento si trova a dover gestire un compendio immobiliare ( appartamenti residenziali) in un complesso condominiale. Maturano pertanto spese condominiali. Ora il problema è che essendo il Fallimento proprietario della quasi totalità degli appartamenti invenduti l'assemblea dei condomini convocata dall'amministratore non si costituisce regolarmente se non vi è la presenza del Fallimento.
Primo punto: Si chiede se il curatore debba presenziare all'assemblea in seguito alla convocazione da parte dell'amministratore e votare per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto dell'esercizio e in caso affermativo se l'approvazione debba essere soggetta all'autorizzazione del GD. Inoltre in caso di consuntivo di esercizio che è ricompreso solo parzialmente nel periodo fallimentare se il curatore debba provvedere o meno.
secondo punto: si chiede se il pagamento delle spese condominiali prededucibili possa essere effettuato in seguito a mandato di pagamento emesso dal GD senza la rituale ammissione allo stato passivo una volta acquisite liquidità in seguito alla prima vendita fallimentare.
terzo punto: si chiede se le spese condominiali che maturano in prededuzione abbiano o meno precedenza rispetto al creditore ipotecario.
Grazie in anticipo per la risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/05/2014 12:37RE: spese condominiali
Il curatore che ha la disponibilità dei beni immobili ha tutti i poteri e doveri di un condomino, per cui è opportuno che participi all'assemblea, tanto più che la sua disponibilità si estende a gran parte delle unità immobiliari.Per tale attività non è richiesta alcuna autorizzazione se l'oggetto dell'assemblea riguarda atti di ordinaria amministrazione, nel mentre è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori per votare attività di straordinaria amministrazione.
Le spese condominiali prdeducibili, come tutti i crediti prededucibile, possono essere pagati fuori riparto, se non contestati e alle altre condizioni di cui all'art. 111 bis, previa autorizzazione del giudice o del comitato dei creditori.
Le spese condominiali, in quanto spese specifiche relative ai singoli immobili, vano detratte dal ricavato degli stessi e, quindi, prevalgono sui creiti ipotecari.
Zucchetti Sg Srl-
Gabriella Placucci
CESENA (FC)14/05/2014 16:51RE: RE: spese condominiali
Grazie per la risposta.
Ritenete che l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo rientri tra le attività di ordinaria amministrazione e quindi non soggetta all' autorizzazione del comitato dei creditori ( o in sua assenza come in questa fattispecie a quella del GD)?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2014 12:11RE: RE: RE: spese condominiali
Pensiamo che si tratti di atto di ordinaria amministrazione, tuttavia, come diciamo sempre in questi casi, la prudenza non è mai troppa per cui non costa nulla chiedere l'autorizzazione.
Zucchetti SG srl
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)19/05/2014 17:24RE: RE: RE: RE: spese condominiali
grazie.
quanto al primo punto del quesito e cioè se il curatore abbia titolo per votare l'approvazione del rendiconto riguardante un esercizio nel quale non era ancora stato dichiarato il fallimento cosa ne pensate?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2014 11:14RE: RE: RE: RE: RE: spese condominiali
Riteniamo che anche questo rientri nell'attività di ordinaria amministrazione di competenza del curatore, ferma la solita prudenza.
Zucchetti Sg srl
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