Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Contratto di affitto di fondo rustico

  • Umberto Romano

    Treviso
    22/07/2014 17:45

    Contratto di affitto di fondo rustico

    Mi si presenta la seguente situazione:
    La società fallita (sentenza del 03.06.14) è propietaria di una serie di terreni agricoli affittati, ante fallimento, ad una società agricola.
    Alla stipula del contratto di affitto di fondo rustico (01.01.14), stipulato ex art. 45 L. 203/1982, partecipavano anche le organizzazioni professionali agricole ovvero La confederazione italiana agricoltori per parte affittante e l'associazione nazionale coltivatori a contratto agrario per parte affittuaria.
    La partecipazione di tali associazioni di categria determinava più di una deroga alla previsone della legge 203/1982 nello specifico:
    - la durata veniva pattuita in anni 5 senza proroga;
    - veniva prevista la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti per motivate esigenze (vendita, conduzione, cessazione dell'attività)con semplioce racomandata a/r e preavviso minimo di 3 mesi;
    Ora, considerato che vi è convenienza da parte della procedura a subentrare nel contratto ex art. 72 L.F., mi ponevo i seguenti quesiti:
    - l'art. 45 L. 203/1982, in caso di presenza delle associazioni di categoria, consente di effettuare le deroghe sopra indicate?
    - in caso di risposta affermativa la procedura, dopo essere subentrata, potrà disdettare il contratto con semplice raccomandata a/r e 3 mesi di preavviso qualora trovasse soggetti interessati all'acquisto dei terreni?
    - il contratto non sembra essere registrato, tuttavia il DPR 131/86, art. 17, comma 3-bis, consente di registrare i contratti stipulati con scrittura privata non autenticata entro febbraio dell'anno successivo (nel caso in esame entro il 28.02.15); la procedura dovrà sobbarcarsi anche tale ulteriore onere?
    Ringrazio in anticipo per il vs. prezioso supporto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/07/2014 18:45

      RE: Contratto di affitto di fondo rustico

      L'art. 45 l. 3 maggio 1982 n. 203, con disposizione compatibile con gli art. 3 e 44 Cost., consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili, ai sensi dell'art. 58 della legge citata, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti agrari di cui al comma 3 dell'art. 45 ed il pagamento per buona entrata (giur. pacifica).
      Pertanto, a nostro avviso (ma sarebbe meglio informarsi presso un esperto di diritto agrario) sono valide le clausole derogatorie circa la durata e il recesso, sempre che vi sia stata la partecipazione alla stipula effettiva delle citate organizzazioni.
      Il curatore, nel subentrare nel contratto, subentra in tutte le clausole che ne formano il contenuto, comprese quelle derogatorie, per cui se queste erano valide tra le parti originarie lo sono anche nel rapporto con il curatore.
      Se procede alla registrazione deve anticipare la relativa spesa (controlli se ci sono agevolazioni), salvo poi a valuatre come distribuirla alla luce delle clausole contrattuali.
      Zucchetti Sg Srl
      • Umberto Romano

        Treviso
        30/07/2014 19:02

        RE: RE: Contratto di affitto di fondo rustico

        Vi Ringrazio per la risposta esauriente.
        Secondo voi tale contratto pendente deve essere trattato ai sensi dell'art. 80 L.F. (locazione beni immobili), pertanto essendo fallito il locatore il contratto non si scioglie e vi è il subentro ex lege, oppure secondo la disciplina generale di cui all'art. 72 L.F. laddove sarà il curtaore a manifestare l'interesse al subentro?
        Ringrazio per l'attenzione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/07/2014 19:07

          RE: RE: RE: Contratto di affitto di fondo rustico


          L'art. 80 regola la sorte dei contratti di locazione di immobili, tra i quali rientra anche quello di affitto di fondi rustici. Il problema è stabilire se vi è stato un affitto del fondo, o un affitto di azienda agraria, nel qual caso troverebbe applicazione l'art. 79.
          Zucchetti Sg Srl