Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Concordato fallimentare

  • Laura Simonetta Ragazzi

    Milano
    21/11/2024 18:03

    Concordato fallimentare

    Buonasera,

    Vorrei conoscere la Vs. opinione sulla legittimazione dell'assuntore di un concordato fallimentare a subentrare nel giudizio di responsabilità pendente promosso dal curatore? In caso di diniego di tale legittimazione, una volta omologato il Concordato il giudizio di responsabilità pendente si intende rinunciato?

    Vi ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2024 16:40

      RE: Concordato fallimentare

      L'art. 124, comma 4, l. fall. dispone che " La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa" (disposizione ripresa pari pari dal comma 5 dell'art.240 c.c.i.i.).
      Orbene, a seguito del fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione che è legittimato ad esercitare solo il curatore del fallimento, ai sensi dell' art. 146 l. fall., che disciplina una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste dagli art. 2393 e 2394 c.c.; benchè questo fenomeno non comporti (salvo che per i profili espressamente disciplinati) disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare, rimane il dato che entrambe le azioni previste dall'art. 146 l. fall. rientrano nel novero delle c.d. "azioni di massa", in quanto dirette e funzionali alla ricostituzione del patrimonio del debitore fallito e, quindi, alla tutela delle prerogative di tutti i creditori del medesimo..
      Le due azioni, infatti, ancorchè, pur esercitate cumulativamente, conservino la loro originaria natura e disciplina, vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili"; di modo che non solo l'azione dei creditori, ove la sostituzione del curatore è giustificata da un interesse pubblico di soddisfare la massa e non il singolo che ha agito, ma anche l'azione sociale presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo che il curatore cerca di recuperare nell'interesse della massa.
      Se si segue questa linea, il trasferimento dell'azione di responsabilità in capo all'assuntore si determina solo alle condizioni previste dal citato comma 4 dell'art. 124 l. fall.
      Qualora dette condizioni non ricorrono riprendono vigore le originarie norme per cui il giudizio per responsabilità sociale iniziato dal curatore può essere continuato dalla società, chiuso il fallimento, e l'azione dei creditori ripassa agli stessi.
      Zucchetti SG srl